EMERGENZA SANITARIA
D.P.C.M. DEL 02 MARZO 2021
Il primo D.P.C.M. dell’era Draghi, che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da Covid-19. Il Decreto sarà in vigore dal 06 marzo al 06 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti per motivi di lavoro, salute o necessità…le regole e le restrizioni si differenziano a seconda del colore della zona…di seguito un utile vademecum delle regole per imprese e professionisti.
SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE
Fino al 27 marzo, su tutto il territorio nazionale, vige il divieto di spostamento tra regioni o province autonome. Inoltre sono previste le seguenti restrizioni a seconda del colore della zona:
ATTENZIONE! NEI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO obbligo di esporre il “numero massimo di persone ammesse nei locali”.
COMMERCIO AL DETTAGLIO
ZONA ROSSA – COMMERCIO AL DETTAGLIO – ATTIVITA’ RITENUTE “ESSENZIALI”
In ZONA ROSSA torna valido, per le attività commerciali, l’elenco all’Allegato 23 di cui all’Art. 3 comma 4 del D.P.C.M. del 14.01.2021, pertanto le attività di seguito elencate potranno restare aperte:
SERVIZI DI RISTORAZIONE
Con tale termine si includono le attvità di bar, pub, ristoranti, pizzerie (anche al taglio), gelaterie, pasticcerie, gastronomie, rosticcerie…
ATTENZIONE!
ALBERGO CON RISTORAZIONE: il servizio di ristorazione è sempre consentito, anche in zona rossa e senza limiti di orario esclusivamente a favore dei clienti ivi alloggiati.
DIVIETO DI ASPORTO DALLE ORE 18: nelle zone soggette a restrizioni il divieto di asporto dalle ore 18 riguarda sole le attività con codice Ateco 56.3 “bar e altri esercizi simili senza cucina”.
NESSUNA LIMITAZIONE PER:
- Mense e catering continuativo su base contrattuale;
- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti in aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, le strade E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti.
SERVIZI ALLA PERSONA (barbiere e parrucchiere, centri estetici, etc.)
- Barbieri e parrucchiere;
- Centri estetici;
- Lavanderie e puliture di articoli tessili e di pelliccia;
- Altre lavanderie, tintorie;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.
ATTENZIONE!
In ZONA ROSSA i “servizi alla persona” ritenuti “essenziali” e che quindi potranno restare aperti sono quelli di cui all’Art. 3 comma 4 del D.P.C.M. del 14.01.2021:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e di pelliccia;
- Attività delle lavanderie industriali;
- Altre lavanderie, tintorie;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.
Pertanto RESTERANNO CHIUSI:
- Barbieri e parrucchiere;
- Centri estetici.
ATTIVITA’ MAI SOSPESE (NEMMENO IN ZONA ROSSA)
Continuano ad operare, indipendentemente dal colore della zona, a titolo esemplificativo:
- Attività artigianali (fatte salve le limitazioni per “servizi alla persona”);
- Settore edile;
- L’industria;
- Le attività professionali;
- Gli agenti di commercio…
A condizione che vengano rispettate le norme di prevenzione del contagio e degli eventuali protocolli di sicurezza.
Festini Fabrizio
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