DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020

DETRAZIONE SPESE MEDICHE E ALTRI ONERI

SOLO CON PAGAMENTI TRACCIABILI

La Legge di Bilancio 2020 ha cambiato le regole previste per il recupero delle spese detraibili in sede di dichiarazione dei redditi: dal primo gennaio 2020 infatti non è più consentito, salvo alcuni casi che vedremo in seguito, utilizzare il denaro contante ma è necessario il pagamento con moneta elettronica o modalità tracciabile (carte di credito/debito, bancomat, PayPal, Satispay, bonifico bancario, bonifico postale, assegni…). Il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili dal proprio reddito.

PER QUALI SPESE E’ RICHIESTO IL PAGAMENTO TRACCIABILE?

Di seguito l’elenco delle spese per cui è richiesto il pagamento tracciabile al fine della detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi:

  • Interessi passivi mutui prima casa;
  • Intermediazioni immobiliari per acquisto abitazione principale;
  • Spese mediche (visite specialistiche, acquisto medicinali);
  • Spese veterinarie;
  • Spese funebri;
  • Frequenza scuole e università;
  • Assicurazioni rischio morte;
  • Erogazioni liberali;
  • Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi;
  • Affitti studenti universitari;
  • Canoni abitazione principale;
  • Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
  • Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

PER QUALI SPESE NON E’ PREVISTO IL PAGAMENTO TRACCIABILE?

Alcune spese sono ancora pagabili con denaro contante senza che ciò comporti la perdita alla detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi:

  • Spese per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici;
  • Le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale S.S.N..

Schema riassuntivo delle spese sanitarie e relative modalità di pagamento:

 

 

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it