AIUTI DI STATO IN ERA COVID:
GLI AIUTI AL CAPITALE CIRCOLANTE
TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE
DEFINIZIONE DEGLI AIUTI AL “CAPITALE CIRCOLANTE” |
Partiamo da questa premessa: gli aiuti governativi stanziati per combattere gli effetti della pandemia, sia dello Stato che delle Regioni, sono considerati aiuti destinati a finanziare il “capitale circolante”, per tali devono intendersi l’ammontare delle risorse che sono destinate a finanziare l’ordinaria attività operativa di un’impresa quali, a titolo di esempio, l’acquisto di merci, l’acquisto di servizi quali i canoni locativi, l’acquisto di D.P.I.
Tali aiuti hanno natura di “contributi in conto esercizio” e come tali:
- si rilevano contabilmente nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli (che può essere anche successivo all’esercizio a cui si riferiscono le spese).
la certezza del diritto alla percezione del contributo solitamente è rappresentato da:
- Atto dell’ente concedente con il quale si formalizza al beneficiario il diritto al contributo, in sua assenza vale il criterio di “cassa”.
Quando invece si tratta di contributi automatici nella forma del credito d’imposta, la certezza del diritto alla percezione del contributo può essere rappresentata da:
- Momento in cui sorge il diritto alla compensazione in F24.
GLI AIUTI IN ERA COVID SONO ESENTASSE (art. 10-bis del D.L. n. 137/2020)
Per espressa previsione normativa (art. 10-bis del D.L. n. 137/2020 c.d. Decreto Ristori) i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e Irap e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
GLI AIUTI DI STATO |
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BONUS INPS DI € 600,00 (Decreto Cura Italia)
Il Decreto Cura Italia aveva previsto, quale primo aiuto per l’emergenza epidemiologica, un contributo una tantum ai lavoratori autonomi, imprese, liberi professionisti non ordinistici e collaboratori, erogato dall’Inps.
NATURA DEL BONUS
Sul piano contabile tale bonus costituisce un contributo in conto esercizio in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi.
TRATTAMENTO CONTABILE
Pertanto, in base alla natura, il contributo:
- Rileva per competenza, nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirlo (in questo caso coincide con la “cassa”);
- Va indicato nel valore della produzione, distintamente in apposita sottovoce della voce A5 “altri ricavi e proventi” del conto economico.
Nel caso in esame, la “certezza” è data direttamente dall’accredito del contributo nel c/c del beneficiario (veniva richiesto un c/c personale intestato al beneficiario stesso), pertanto la registrazione contabile sarà la seguente:
S.P. banca c/c a C.E. contributo f.do perduto Covid19
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (Art. 25 Decreto Rilancio)
NATURA DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
La Circolare n. 15/E del 2020 in merito alla natura del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del Decreto Rilancio recita testualmente che “sul piano contabile tale contributo a fondo perduto costituisce un CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del Covid-19″.
TRATTAMENTO CONTABILE
Pertanto, in base alla natura, il contributo:
- Rileva per competenza, nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirlo;
- Va indicato nel valore della produzione, distintamente in apposita sottovoce della voce A5 “altri ricavi e proventi” del conto economico.
Nel caso in esame, la “certezza” del contributo è attestata dalla seconda ricevuta inviata dall’Agenzia delle Entrate e recante l’”accoglimento ai fini del pagamento” pertanto, le registrazioni contabili saranno le seguenti:
a) alla data di accoglimento ai fini del pagamento:
S.P. Crediti Covid-19 a C.E. contributo f.do perduto Covid19
b) alla data di accredito del contributo a fondo perduto:
S.P. Banca c/c a S.P. crediti Covid-19
CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI (Decreti Cura Italia-Rilancio-Agosto-Ristori)
NATURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta locazioni, che ha visto la luce con il Cura Italia ed è stato oggetto di numerose modifiche e proroghe nei successivi Decreti, assume la natura di CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO, come tale (documento interpretativo n. 1 del principio contabile n. 12):
- Deve essere rilevato per competenza e non per cassa;
- Va indicato nel valore della produzione, distintamente in apposita sottovoce della voce A5 “altri ricavi e proventi” del conto economico.
TRATTAMENTO CONTABILE
Dal punto di vista contabile è necessario rilevare il credito d’imposta una volta che lo stesso è maturato, quindi non prima dell’avvenuto pagamento del canone; alla prima scadenza utile potrà essere portato in compensazione in F24. Le registrazioni contabili saranno le seguenti:
a) alla data di maturazione del credito d’imposta (pagamento del canone locazione):
S.P. Crediti Covid-19 a C.E. contr. c/cred. imposta non tassabile
b) alla data di compensazione in F24:
S.P. voce di debito compensata a S.P. Crediti Covid-19
Importante! Come tutti i crediti d’imposta, sarà obbligatorio il “tracciamento” del credito fino ad esaurimento della sua compensazione, in quadro RU della dichiarazione dei redditi.
CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE/ACQUISTO D.P.I. (previsto da Decreto Rilancio, poi rifinanziato da Decreto Agosto)
NATURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta per le spese di sanificazione/acquisto D.P.I., assume la natura di CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO, come tale (documento interpretativo n. 1 del principio contabile n. 12):
- Deve essere rilevato per competenza e non per cassa;
- Va indicato nel valore della produzione, distintamente in apposita sottovoce della voce A5 “altri ricavi e proventi” del conto economico.
TRATTAMENTO CONTABILE
dal punto di vista contabile è necessario rilevare il credito d’imposta non prima della pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia Entrate che ne attesta il riconoscimento (13.09.2020). La compensazione in F24 potrà avvenire dal giorno seguente…visto però il rifinanziamento del credito in sede di conversione in Legge del Decreto Agosto, si consiglia di contabilizzare la “competenza” del credito alla data di conversione in Legge del Decreto Agosto, quindi al 13 ottobre 2020…le registrazioni contabili saranno le seguenti:
a) alla data di conversione in Legge del Decreto Agosto, quindi al 13.10.2020:
S.P. Crediti Covid-19 a C.E. contr. c/cred. imposta non tassabile
b) alla data di compensazione in F24:
S.P. voce di debito compensata a S.P. Crediti Covid-19
Importante! Come tutti i crediti d’imposta, sarà obbligatorio il “tracciamento” del credito fino ad esaurimento della sua compensazione, in quadro RU della dichiarazione dei redditi.
CONTRIBUTO UNA-TANTUM EDICOLE (Decreto Rilancio)
Il Decreto Rilancio corre in soccorso dei gestori di edicole con un contributo una-tantum pari a € 500,00, previsto per il titolare della ditta individuale o, se società, da spartire tra i soci iscritti quali legali rappresentanti.
NATURA DEL BONUS
Sul piano contabile tale bonus costituisce un contributo in conto esercizio in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi.
TRATTAMENTO CONTABILE
Pertanto, in base alla natura, il contributo:
- Rileva per competenza, nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirlo (in questo caso coincide con la “cassa”);
- Va indicato nel valore della produzione, distintamente in apposita sottovoce della voce A5 “altri ricavi e proventi” del conto economico.
Nel caso in esame, la “certezza” è data direttamente dall’accredito del contributo nel c/c del beneficiario (veniva richiesto un c/c personale intestato al beneficiario stesso), pertanto la registrazione contabile sarà la seguente:
S.P. banca c/c a C.E. contributo f.do perduto Covid19
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE” (Decreto 27.10.2020 Ministero Politiche Agricole)
NATURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il contributo a fondo perduto di cui al “fondo per la filiera della ristorazione”, assume la natura di CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO, come tale (documento interpretativo n. 1 del principio contabile n. 12):
- Rileva per competenza, nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirlo;
- Va indicato nel valore della produzione, distintamente in apposita sottovoce della voce A5 “altri ricavi e proventi” del conto economico.
TRATTAMENTO CONTABILE
Nel caso in esame, non essendo prevista una formale comunicazione di “approvazione” della domanda da parte di Poste Italiane (ente gestore del fondo), la “certezza” del contributo è attestata dall’accredito dell’acconto pari al 90% del contributo richiesto, sul conto corrente del beneficiario; il saldo, pari al restante 10%, verrà erogato solo dopo rendicontazione con quietanze di pagamento delle fatture.
Pertanto, la registrazione contabile sarà la seguente (valida per acconto e saldo):
- alla data di accredito del contributo a fondo perduto:
S.P. Banca c/c a C.E. contributo f.do perduto Covid19
TAX CREDIT EDICOLE (Legge Bilancio 2019, 2020 riconfermato anche per il 2021)
il presente bonus, introdotto nel 2019 per venire in aiuto della carta stampata, è stato comunque inserito tra gli aiuti di Stato concessi nell’ambito del quadro temporaneo dell’emergenza Covid19, pertanto è esentasse.
NATURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta edicole assume la natura di CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO, come tale (documento interpretativo n. 1 del principio contabile n. 12):
- Deve essere rilevato per competenza e non per cassa;
- Va indicato nel valore della produzione, distintamente in apposita sottovoce della voce A5 “altri ricavi e proventi” del conto economico.
TRATTAMENTO CONTABILE
Dal punto di vista contabile è necessario rilevare il credito una volta che lo stesso è maturato; la “maturazione” è attestata da pubblicazione di apposito elenco delle domande approvate, da parte del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, avvenuto il 23.11.2020.
Le registrazioni contabili saranno le seguenti:
a) alla data di pubblicazione apposito elenco di cui sopra (23.11.2020):
S.P. Crediti Covid-19 a C.E. contr. c/cred. imposta non tassabile
b) alla data di compensazione in F24:
S.P. voce di debito compensata a S.P. Crediti Covid-19
GLI AIUTI DELLA REGIONE MARCHE |
La Regione Marche è corsa in aiuto delle attività economiche con due distinti Bandi:
- “PIATTAFORMA 210” con L.R. n. 20 del 03.06.2020;
- “CONTRIBUTO ALLA RIPARTENZA” con DGR n. 1561 del 14.12.2020.
- “PIATTAFORMA 210” (L.R. n. 20 del 03.06.2020)
Il suddetto contributo è stato concesso suddividendo le attività economiche in 5 macro categorie e destinando ad ognuna di esse il seguente contributo a fondo perduto:
ATTIVITA’ ECONOMICHE | CONTRIBUTO EROGATO |
Settore ristorazione | € 3.000,00 |
Bar e gelaterie | € 1.500,00 |
Parrucchiere, estetiste, benessere, tatoo | € 1.500,00 |
Commercio dettaglio | € 1.000,00 |
Altre attività artigianali e di servizi | € 1.000,00 |
NATURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo a fondo perduto erogato dalla Regione ha le seguenti caratteristiche:
Il contributo, concesso in forma forfettaria, è destinato a coprire:
- Riduzione degli introiti;
- Spese per la formazione dei dipendenti e/o titolare o soci in materia di sicurezza;
- Spese per l’acquisto di dispositivi per la protezione individuale e/o la messa in sicurezza delle postazioni di lavoro.
le spese di cui ai punti 2. e 3. devono essere sostenute dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 e devono essere pari al 30% del contributo concesso.
A fronte di ciò il contributo a fondo perduto assume la natura di CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO, come tale (documento interpretativo n. 1 del principio contabile n. 12):
- Rileva per competenza, nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirlo (in questo caso rileva il criterio di “cassa”);
- Va indicato nel valore della produzione, distintamente in apposita sottovoce della voce A5 “altri ricavi e proventi” del conto economico.
TRATTAMENTO CONTABILE
Nel caso in esame, non essendo prevista una formale comunicazione di “approvazione” della domanda da parte della Regione, la “certezza” del contributo è attestata dall’accredito del contributo sul conto corrente del beneficiario. Inoltre sul 70% del contributo a forfait è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta del 4%.
Pertanto, la registrazione contabile alla data di accredito del contributo, sarà la seguente:
diversi a C.E. contributo f.do perduto Covid19
- P. erario c/rit. subite
- P. Banca c/c
- “CONTRIBUTO ALLA RIPARTENZA” (DGR n. 1561 del 14.12.2020)
Il suddetto contributo è stato concesso alle Microimprese con codice Ateco dell’attività prevalente rientrante tra quelli elencati nella Tabella “A” di cui al DGR n. 1561 del 14.12.2020
NATURA DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il “contributo alla ripartenza”, erogato a forfait nella misura di € 1.000,00 a Microimpresa, deve avere due distinte destinazioni di spesa da effettuarsi entro il 30 giugno 2021:
- Per investimenti (es. adeguamento strutturale, manutenzione straordinaria e risistemazione locali, digitalizzazione dei servizi e commercio elettronico, miglioramento del comfort, della sicurezza e delle funzionalità, acquisto attrezzature);
- Per fare fronte a spese correnti (es. acquisto di scorte /merci e D.P.I.).
di conseguenza avremo due tipologie di contributo:
- contributo c/capitale —> spese di investimento;
- Contributo c/esercizio —> spese correnti.
TRATTAMENTO CONTABILE
La “maturazione” del contributo è data dall’accredito su c/c del beneficiario, non essendo previste altre preventive formalità, di conseguenza la registrazione contabile sarà la seguente:
diversi a C.E. contributo f.do perduto Covid19
- P. erario c/rit. subite
- P. banca c/c
Festini Fabrizio