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MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEGLI STIPENDI

DIVIETO DI UTILIZZO CONTANTI

(rif. normativi: Art. 1 c. 910 e ss. L. 205 del 27.12.2017)

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1 comma 910 e ss. della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), a far data dal 01 luglio 2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere la retribuzione ai lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:

  • Bonifico sul conto indicato dal lavoratore;
  • Strumenti di pagamento elettronico;
  • Pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • Assegno bancario consegnato al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento si considera comprovato quando il delegato risulta essere il coniuge, il convivente ovvero un familiare del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Pertanto i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia l’importo della retribuzione e la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, se non con la modalità che segue:

APERTURA DI UN CONTO CORRENTE DI TESORERIA CON MANDATO DI PAGAMENTO e presso cui il lavoratore potrà recarsi per l’incasso in contanti della busta paga, qualora non abbia un conto corrente o abbia necessità immediata di liquidità.

Viene inoltre specificato al comma 912 che “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione

SANZIONI: Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 5.000,00.

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

cell. 3338738201

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