SISTEMA TESSERA SANITARIA (STS)

LE NUOVE REGOLE PER L’INVIO DEI DATI

(Decreto MEF del 19.10.2020 – Decreto Ministeriale del 29.01.2021)

Con Decreto Ministeriale del 29.01.2021, vengono ridefinite le scadenze di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria. Di seguito vengono riepilogati i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema T.S. e le nuove scadenze dal 2021.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO DEI DATI AL S.T.S.

Sono obbligati all’invio dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie i seguenti soggetti:

  • Farmacie pubbliche e private;
  • Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • Iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate;
  • Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di farmaci veterinari (art. 70 c. 2 Dlgs 193/2006);
  • Iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
  • Iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • Iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
  • Iscritti agli Albi professionali delle ostetriche ed ostetrici;
  • Iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • Esercizi commerciali (Parafarmacie);
  • Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • Strutture sanitarie militari;
  • Iscritti all’Ordine nazionale dei Biologi;
  • Iscritti agli Albi delle nuove professioni sanitarie di cui al DM 13.08.2018 quali:
  • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • Tecnico audiometrista o tecnico audioprotesista;
  • Tecnico ortopedico;
  • Dietista;
  • Tecnico di neurofisiopatologia;
  • Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • Igienista dentale;
  • Fisioterapista;
  • Logopedista;
  • Podologo;
  • Ortottista e assistente di oftalmologia;
  • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • Terapista occupazionale;
  • Educatore professionale;
  • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • Assistente sanitario.
  • Farmacia interna all’associazione fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG).

NUOVI TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Con Decreto Ministeriale del 29.01.2021 vengono ridefinite le scadenze di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema T.S.:

  • entro il 31 luglio 2021 per le spese sostenute nel I° semestre 2021;
  • entro il 31 gennaio 2022 per le spese sostenute nel II° semestre 2021;
  • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal I° gennaio 2022.

DATI DA INVIARE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA 2021

A partire dal I° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema T.S. provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati compresi:

  • L’indicazione delle modalità di pagamento (già previsto dal 2020);
  • L’indicazione del tipo documento fiscale:
  • “D” documento commerciale;
  • “F” fattura.
  • L’indicazione dell’aliquota ovvero natura Iva dell’operazione;
  • L’indicazione dell’ “esercizio dell’opposizione” da parte del cittadino alla messa a disposizione dei suoi dati all’Agenzia per la dichiarazione dei redditi precompilata.

ESERCIZIO DELL’OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CITTADINO

L’art. 3 del D.M. 31.07.2015 concede al cittadino la possibilità di opporsi alla messa a disposizione dei dati delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate per la finalità della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata:

  • L’opposizione può essere esercitata anche con semplice comunicazione verbale;
  • Il soggetto obbligato all’invio dei dati al Sistema T.S. deve annotare sia sulla propria copia del documento commerciale o fattura, sia sull’originale da consegnare al cliente, la seguente dicitura:
  • “il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema T.S. ai sensi dell’art. 3 del D.M. 31.07.2015”.

INVIO GIORNALIERO DEI CORRISPETTIVI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

I soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema T.S. che per certificare le operazioni di vendita utilizzano l’ R.T. – Registratore Telematico (farmacie, ottici, sanitarie…) hanno l’obbligo, dal 2021:

  • Di comunicare i dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema T.S.;
  • Utilizzando l’ R.T. – Registratore Telematico;
  • Inviando i dati giornalieri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

FATTURE EMESSE NELL’ANNO DI RIFERIMENTO CON PAGAMENTO NELL’ANNO SUCCESSIVO

I dati relativi alle spese sanitarie vanno trasmessi al Sistema T.S. tenendo conto della data di avvenuto pagamento della prestazione, a prescindere dal fatto che il documento riporti una data precedente o che la prestazione sia stata erogata nell’anno precedente (c.d. criterio di cassa).

SPESE SANITARIE PAGATE IN NOME E PER CONTO DELL’ASSISTITO

Le spese sanitarie vanno comunicate al Sistema T.S. anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato “in nome e per conto” dell’assistito da parte delle Assicurazioni o dei Fondi Sanitari (c.d. pagamento in convenzione diretta) ed il documento di spesa sia intestato all’assistito. Se il documento di spesa fosse invece intestato direttamente all’Assicurazione o al Fondo che ne ha sostenuto il pagamento, l’invio al Sistema T.S. non va effettuato.

 

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it