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NUOVE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GREEN PASS

RISVOLTI PER I DATORI DI LAVORO

In relazione alla confusione che si è generata  ed alle problematiche  insorte in merito  al Green pass, di seguito indichiamo alcune istruzioni operative che potrebbero essere utili, anche se non  esaustive,  per capire  come potersi muovere in questo labirinto di norme che  espongono a sanzioni  i datori di lavoro  ma che allo  stesso tempo si trovano a combattere  con una serie di nome  di difficile applicazione e coordinazione tra loro.

Infatti, i titolari e i gestori delle attività già descritte nella nostra precedente circolare di approfondimento n. 52 del 26 luglio, con decorrenza  dal 06.08.2021 sono tenuti a verificare che l’accesso nei luoghi al chiuso avvenga con Green Pass. In caso di violazione la sanzione prevista è da 400 a 1000 euro e in caso di recidiva potrebbe portare anche alla chiusura del locale.

 VERIFICA DEL GREEN-PASS

Il DPCM del 17 giugno 2021 all’art. 13 prevede che il controllo sia  consentito tramite applicazione “ VERIFICA C19”, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione . Il comma 5 dello stesso articolo precisa inoltre che “ l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma”:

Ricordiamo che  è necessario  il green pass da parte di tutti coloro che:

  • hanno più 12 anni di età;
  • non sono affetti da patologie che li esonerano su idonea e specifica certificazione medica.

Come si ottiene il certificato?

  • Da soli tramite l’accesso al  sito dgc.gov.it;
  • Tramite app;
  • Con l’aiuto del medico o del farmacista.

Quando viene rilasciato?

  • In occasione dell’effettuazione del vaccino;
  • Dopo la guarigione della Sars-CoV-2;
  • A fronte di test molecolare o antigenico negativo.

Quanto dura il certificato? Può essere revocato?

  • certificato per vaccinazione: è valido a partire dal 15° giorno dopo la somministrazione della prima dose e fino alla data della seconda dose.

Da quel momento la certificazione è valida per ulteriori 9 mesi.

  • Certificato per avvenuta guarigione: è valido per 6 mesi dalla data di fine isolamento
  • Certificato per test antigenico o molecolare con esito negativo: è valido per 48 ore dal tampone , ovvero dal momento del tampone ovvero dal momento del prelievo del materiale biologico.

Il certificato sarà revocato in caso di infezione da Covid-19: la positività al virus infatti verrà immediatamente registrata nella banca dati e questo comporterà l’annullamento del pass.

COME EFFETTUARE LE ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL GREEN PASS NEI LOCALI

Come detto sopra, la verifica delle certificazioni verdi è effettuata mediante la lettura del QR-Code, utilizzando l’apposita applicazione.

In base alle previsioni del comma 4 dell’art. 13, l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica.

Non è possibile richiedere una copia del pass da archiviare.

Pertanto il titolare dell’attività o il suo delegato per dimostrare l’avvenuto controllo deve scaricare l’applicazione “Verificac19” SU UN DIPOSITIVO DEDICATO ALL’INGRESSO DEL LOCALE, ANCHE PRIVO DI CONNESSIONE INTERNET

Come trattare i dati relativi al Green pass ai fini della privacy?

Non è previsto alcun trattamento ai fini della privacy, come stabilito dal comma 5 dell’art. 13 DPCM 17.6.21

Qualsiasi lavoratore potrà chiedere il green pass ai clienti? E’ necessaria un nomina formale e  relativa  formazione specifica?

Solo coloro che sono stati nominati in maniera formale possono richiedere il green pass agli utenti. La nomina deve essere corredata sia dalle informazioni gestionali per la corretta supervisione dell’ingresso degli utenti sia da un’attività di formazione di carattere pratico.

Chi sarà preposto ai controllo in relazione al rispetto delle nuove disposizioni in materia di green pass?

Sarà il prefetto, informando il preventivamente il Ministero dell’interno, ad assicurare l’esecuzione delle misure di sicurezza avvalendosi delle forze di Polizia e ove occorra delle forze armate.

Lavoratori preposti al controllo del Green pass e la figura Covid Menager”

La figura del Covid Menager non si sostituisce agli attuali attori della sicurezza, ma si affianca o addirittura potrà essere ricoperta da uno degli stessi attori presenti in azienda:  datore di lavoro, Rssp, rls., qualora tale figura venga rivestita da un lavoratore dipendente scatta l’obbligo per lo stesso di formazione e informazione come previsto dall’art. 37 del dlgs 81/2008. Si allega  fac-simile di delega incaricato alle verifiche.

Come previsto dalla norma UNI/PdR 106:2021, la figura del Covid Menager non è obbligatoria, però può svolgere un ruolo importante per la corretta gestione e supervisione delle varie attività ora soggette a Green Pass.

I lavoratori delle attività per cui è previsto il Green Pass sono obbligate a vaccinarsi?

No attualmente a parte per  il Servizio Sanitario non sono previsti obblighi di vaccinazione, la norma  fa riferimento infatti all’”ACCESSO” AI “ SERVIZI E ATTIVITA”. Non è altrettanto possibile obbligare i lavoratori a disporre i test sierologici o tamponi, anche se sono diverse le aziende che su indicazione del medico hanno introdotto il test come parte integrante del Protocollo con la supervisione del Comitato di verifica cui fanno parte gli Rls. Sicuramente questa procedura è consigliabile come misura di prevenzione al contrasto alla diffusione del virus.

I Consulenti del Lavoro:

Corsaletti Elisabetta

Uguccioni Andrea

Olivieri Annalisa

 

DELEGA DGC

 

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