I BONUS IN EDILIZIA
BONUS FACCIATE
La legge di Bilancio 2020 ha introdotto il cd “Bonus facciate”, uno sconto fiscale del 90%, senza limite massimo di spesa e aperto a tutti, in essere fino al 31.12.2021 (salvo proroghe). Consiste nella realizzazione di interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quindi anche gli edifici strumentali. Inoltre, con l’introduzione del cd “Decreto Rilancio”, il bonus in questione è entrato nel novero dei bonus per i quali è possibile usufruire del contributo “anticipato”, ovverosia lo sconto in fattura da parte del fornitore o la cessione del credito di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
CHI PUO’ USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE
Tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche titolari di reddito di impresa; in linea generale:
- Persone fisiche;
- Società semplici;
- Associazioni tra professionisti;
- Contribuenti che conseguono reddito di impresa (società di persone e di capitali incluse).
I soggetti di cui sopra devono detenere l’immobile oggetto di intervento quale:
- proprietario, nudo proprietario o altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), detentore di contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato (regolarmente registrato);
- sono inclusi anche i familiari del possessore o detentore dell’immobile, inclusi i conviventi di fatto, purché sostengano le spese per gli interventi per l’immobile e in quest’ultimo possa esplicarsi la convivenza (sono quindi esclusi gli immobili strumentali).
MISURA DELLA DETRAZIONE
La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% da ripartire in 10 quote annuali di pari importo nell’anno sostenimento delle spese e per i periodi successivi.
Come detto non sono previsti né limiti di spesa né un limite massimo di detrazione
INTERVENTI AGEVOLABILI
Sono ammessi gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna per gli immobili ricadenti in zone A e B o assimilabili secondo normative regionali; in particolare una serie di interventi sono:
- Sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- Su balconi, ornamenti o fregi (anche per sola pulitura o tinteggiatura);
- Sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico, che interessino oltre il 10% della superficie disperdente lorda dell’edificio (ammessi solo se soddisfano determinati requisiti specifici poiché rientrano nel caso di specie tra quelli di efficienza energetica);
- Sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili, spazi interni e cornicioni, ma solo se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Sono escluse spese per sostituire le vetrate, gli infissi, i portoni e i cancelli.
ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE AI FINI DEI REDDITI
Si può optare in luogo della detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi per:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Per approfondimenti potete contattare:
Dott. Alessandro Agostini
cellulare 3357158112