GREEN PASS SUL LAVORO

COMPORTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI

(prime indicazioni del D.L. n. 127 del 21.09.2021)

Con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e fino al 31.12.2021 (data prevista della fine dello stato di emergenza), il Consiglio dei Ministri  ha dato il via libera al nuovo decreto n 127 del 21.09.2021 con pubblicazione in G.U.  n.226, adottando per tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che privato, l’obbligo di esibire il Green Pass per poter accedere nei luoghi di lavoro.

Di  seguito una descrizione delle previsioni del decreto.

SOGGETTI OBBLIGATI

L’obbligo della certificazione verde si applica a qualsiasi tipologia di lavoratore contratto o mansione:

  • soci lavoratori e amministratori;
  • lavoratori autonomi;
  • lavoratori subordinati e collaboratori;
  • tirocinanti e volontari;
  • personale domestico;
  • altri lavoratori che accedono in azienda, quali ad es. appaltatori, somministrati distaccati.

SOGGETTI ESONERATI

Sono esentati dall’obbligo del Green Pass soltanto i soggetti che sono in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

 QUALI SONO LE CERTIFICAZIONI AMMESSE

Ai fini delle presenti disposizioni si ritengono certificazioni utili:

1) Green pass vaccinale  con due dosi  (validità di 12 mesi);

2) Green Pass con una dose (validità parte dal 15° giorno successivo fino alla data seconda  dose);

3) Green pass per avvenuta guarigione da COVID-19 (validità è di 6 mesi);

4) Green pass  rilasciato a seguito di  test antigenico rapido o molecolare – anche salivare (validità è di 48 ore  o 72 ore se  molecolare).

VERIFICA DEL GREEN PASS PER L’ ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI

Con decorrenza 15 ottobre 2021 i datori di lavoro sono obbligati a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, che dovranno essere effettuate al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

La verifica  del Green Pass  può essere effettuata sia dal datore di lavoro che da un suo delegato nominato formalmente all’esercizio della verifica. Tale verifica verrà effettuata attraverso l’applicazione “VerificaC19” che prevede la lettura del QR-code presente sulla certificazione sia cartacea che digitale.

L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy.

COSA SUCCEDE AL LAVORATORE CHE NON RISULTA IN POSSESSO DI GREEN PASS

Imprese con più di 15 dipendenti

Il lavoratore che comunica di non essere in possesso della certificazione o che comunque ne risulti sprovvisto al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è SOSPESO dalla prestazione lavorativa fino alla presentazione della stessa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La sospensione, immediatamente comunicata al lavoratore per iscritto, comporterà l’interruzione della corresponsione della retribuzione o di altro compenso o emolumento ricollegato al rapporto di lavoro.  Tale condizione rimarrà efficace fino alla presentazione della certificazione e comunque fino al 31.12.2021.

 Imprese con meno di 15 dipendenti

Le imprese con meno di 15 dipendenti  potranno sospendere dal lavoro il dipendente dopo il 5° giorno di mancata presentazione della certificazione.

Poiché non sarà in ogni caso possibile ammetterlo sul posto di lavoro, il lavoratore risulterà assente non giustificato fino al 5° giorno e sospeso dal 6° giorno.

Se presenta la certificazione entro il 5° giorno, ha diritto a rientrare in servizio.

Se dopo il 5° giorno il lavoratore non ha ancora presentato la certificazione, può essere sostituito da un contratto a termine o in somministrazione della durata non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31.12.2021.

LE SANZIONI APPLICABILI ALL’AZIENDA

Al datore di lavoro  che non adotterà le misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021,  o in caso di mancata verifica del possesso della certificazione è prevista una multa  da € 400,00 a € 1.000,00 che  in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.

LE SANZIONI PER I LAVORATORI

Ai lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro, non mostrando il certificato verde o omettendo i controlli senza green pass è prevista una multa da € 600,00 a € 1.500,00, senza escludere eventuali conseguenze disciplinari, secondo le previsioni contrattuali di settore.

AVVERTENZE

Si fa presente che qualora l’azienda debba inserire nuovo personale a vario titolo, sarà necessario sincerarsi che all’atto dell’assunzione il lavoratore sia dotato di GREEN PASS.

 

Cdl Elisabetta Corsaletti

Cdl Uguccioni Andrea

Cdl Olivieri Annalisa