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DECRETI “SOSTEGNI” e “SOSTEGNI-BIS”

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

IMPRESE CON RICAVI TRA 10 E 15 MILIONI DI EURO

(Sostegni-Bis art. 1 comma 30-bis – Provvedimento AdE n. 268440 del 13.10.2021)

Finalmente si passa dalla teoria alla pratica: i contributi a fondo perduto stanziati nel corso della pandemia sono stati destinati esclusivamente alle imprese con ricavi non superiori a 10 milioni di euro; con il Provvedimento del 13 ottobre finalmente si dà il via libera agli aiuti per le imprese con ricavi superiori a 10 e fino a 15 milioni di euro (periodi di riferimento esercizio 2019).

BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i soggetti che svolgono:

  • Attività d’impresa, arte o professione, o che producono reddito agrario.

Sono esclusi i soggetti che:

  • Hanno attivato la partita Iva dopo il 31.12.2019;
  • La cui partita Iva risulti cessata alla data del 23.03.2021 (per contributo a fondo perduto “Sostegni”) o al 26.05.2021 (per contributo a fondo perduto “Sostegni-Bis).

REQUISITI

Per la determinazione del contributo spettante si può optare per 3 differenti modalità di calcolo:

  1. “Decreto Sostegni”: è richiesto un calo di almeno il 30% del fatturato/corrispettivi medi mensili nell’anno 2020 rispetto al fatturato/corrispettivi medi mensili dell’anno 2019;
  2. “Decreto Sostegni-Bis attività stagionali”: è richiesto un calo di almeno il 30% del fatturato/corrispettivi del periodo 01.04.2020-31.03.2021 rispetto al periodo 01.04.2019-31.03.2020;
  3. “Decreto Sostegni + Decreto Sostegni-Bis attività stagionali”: è consentito un accesso ad entrambe le precedenti misure, rispettando i medesimi scostamenti di fatturato/corrispettivi.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

  1. “Decreto Sostegni”: 20% della differenza del fatturato/corrispettivi medi mensili 2020-2019. In questo caso spetta anche il contributo “automatico” di pari importo previsto da “Sostegni-Bis”;
  2. “Decreto Sostegni-Bis attività stagionali”: 30% della differenza del fatturato/corrispettivi medi mensili dei periodi 01.04.2020-31.03.2021 rispetto a 01.04.2019-31.03.2020;
  1. “Decreto Sostegni” + “Decreto Sostegni-Bis attività stagionali”: se vengono richieste entrambe le agevolazioni, il contributo sarà così calcolato:
  • “Sostegni”: 20% della differenza del fatturato/corrispettivi medi mensili 2020-2019 – senza il riconoscimento del contributo “automatico”;
  • “Sostegni-Bis attività stagionali”: 20% (e non 30%) della differenza del fatturato/corrispettivi medi mensili del periodo 01.04.2020-31.03.2021 rispetto a 01.04.2019-31.03.2020.

Contributo minimo riconosciuto: € 1.000,00 per ditte individuali, € 2.000,00 per società.

Contributo massimo riconosciuto: € 150.000,00.

CONTRIBUTO NON SPETTANTE

Qualora l’Agenzia delle Entrate disconoscesse in tutto o in parte il contributo, il contribuente sarà tenuto alla restituzione di quanto ricevuto oltre alle sanzioni dal 100% al 200% e relativi interessi.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze possono essere presentate in via telematica entro e non oltre il 13.12.2021.

 

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

cell. 3338738201

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