SOSTEGNO AL TURISMO

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

(Decreto Rilancio n. 34 del 19.05.2020 – D.M. prot. SG/223 del 11.08.2021)

Con D.M. del 11.08.2021 il Ministero del Turismo “sblocca” finalmente i fondi stanziati dal Decreto Rilancio del 19.05.2020 per sostenere il turismo. I contributi a fondo perduto andranno a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e tour operator, delle guide turistiche e accompagnatori turistici, delle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono beneficiari dei fondi destinati al settore turismo le seguenti imprese:

  • Agenzia di viaggio e tour operator;
  • Imprese turistico-ricettive (codici Ateco 55.10.00 alberghi, 55.20.10 villaggi turistici, 55.20.20 ostelli della gioventù, 55.20.30 rifugi di montagna, 55.20.40 colonie marine e montane, 55.20.51 affittacamere, case e appartamenti vacanza, b&b, residence, 55.20.52 alloggi connessi alle aziende agricole, 55.30.00 aree campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, 55.90.20 alloggi per studenti e lavoratori, 96.04.20 stabilimenti termali;
  • Agenzie di animazione per feste e villaggi turistici;
  • Guide turistiche e accompagnatori turistici.

Di seguito verranno trattati esclusivamente le caratteristiche delle agevolazioni per agenzie di viaggio e tour operator e le imprese turistico-ricettive fino a 10 milioni di ricavi:

AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR

Per quanto riguarda le agenzie di viaggio e i tour operator, che già possono avere avuto accesso in precedenza ai fondi stanziati in seguito al D.M. 12 agosto 2020, n. 403, del Ministero dei beni culturali, l’art. 3 del decreto del Ministero del turismo 11 agosto 2021 prevede due distinte misure, l’una relativa all’assegnazione di fondi relativi al 2020, l’altra relativa al 2021:

  1. FONDI RELATIVI AL 2020: la misura prevede la riassegnazione delle somme che sono residuate dalla precedente misura prevista dal D.M. n. 403/2020 del MIBACT.

Si tratta di euro 128.710.773,95, che verranno così riparti:

  • beneficiari: esclusivamente coloro che hanno presentato istanza e sono stati ammessi al contributo ex D.M. n. 403/2020;
  • senza necessità di presentare istanza: il Ministero del turismo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. 11 agosto 2021, pubblicherà l’elenco dei beneficiari con le relative quote agli stessi attribuite;
  • ammontare: con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 3 milioni;
  • criteri di riparto: in proporzione ai contributi già ottenuti in precedenza, nel rispetto dei seguenti limiti, stabiliti in base all’ammontare dei ricavi conseguiti nel 2019:

limiti:

  • al netto di tutti gli altri ristori già concessi per lo stesso periodo;
  • in misura non superiore alla differenza tra i ricavi dell’esercizio 2019 e quelli dell’esercizio 2020.

Quanto sopra, sempre che le somme stanziate risultino sufficienti; in caso contrario, si procederà a riparto.

  1. FONDI RELATIVI AL 2021: Per quanto riguarda le somme stanziate a valere per l’anno 2021, invece, è previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, alle seguenti condizioni:
  • beneficiari: imprese costituite entro il 28 febbraio 2020, che esercitano attività prevalente identificata dai codici ATECO 79.11 o 79.12; l’impresa deve risultare attiva e non avere procedure concorsuali in corso, deve essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento, previsti dal D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79; non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa; essere priva di condizioni ostative alla contrattazione con le Pubbliche amministrazioni;
  • ammesse al beneficio anche le imprese costituite o autorizzate alla data del 28 febbraio 2020 che esercitano le attività indicate anche in via non prevalente, a condizione che le stesse siano in grado di dimostrare le perdite di fatturato riconducibili alle attività rientranti nel novero del beneficio;
  • previa presentazione di istanza, secondo le modalità che saranno rese note con apposito avviso, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.
  • ammontare del contributo: il contributo viene concesso, con un minimo di 10.000 euro, in misura proporzionale alla differenza tra il valore medio mensile del fatturato corrispettivi conseguito nel 2019 e il fatturato e corrispettivi medio mensile conseguito dal 1° gennaio 2020 fino al 30 giugno 2021, applicando percentuali che variano a seconda dell’ammontare dei ricavi conseguiti nel secondo periodo d’imposta precedente (2019), come segue:

limiti: il contributo viene riconosciuto nel limite della differenza tra i ricavi conseguiti nel 2019 e quelli conseguiti nel 2020, e sempre che le risorse stanziate si rivelino sufficienti; diversamente, si procederà a riparto e, comunque, al netto di tutti gli altri ristori già concessi per lo stesso periodo.

IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE

Per i soggetti che hanno conseguito ricavi inferiori a 10 milioni di euro nell’esercizio 2019, il contributo sarà riconosciuto:

  • a condizione che si tratti di contribuenti che hanno presentato istanza di riconoscimento per il CFP decreto “Sostegni”, che hanno legittimamente ricevuto il contributo e non lo hanno restituito;
  • senza necessità di proporre alcuna ulteriore istanza;
  • modalità di erogazione: il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato in sede di presentazione dell’istanza finalizzata al riconoscimento del CFP Sostegni;
  • ammontare del contributo: in misura forfetaria, a seconda dell’ammontare dei ricavi conseguiti nel secondo periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, come di seguito specificato:

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it