IMPRESE IRREGOLARI

INASPRIMENTO DELLE SANZIONI

(Decreto Fiscale n. 146/2021 collegato alla Legge di Bilancio 2022)

Il decreto fiscale n. 146 /2021 collegato alla legge di Bilancio 2022,  con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21.10.2021, contiene fra l’altro anche misure in materia sicurezza sui luoghi di lavoro riscrivendo di fatto  l’art. 14 del Dlgs. 81/2008.

  • Nei confronti delle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero è previsto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

La nuova disciplina stabilisce che l’Ispettorato nazionale del lavoro oltre alle sanzioni amministrative già previste, in aggiunta  può adottare anche il provvedimento di sospensione dell’attività di impresa in due casi:

1) quando riscontra che almeno il 10% (non più il 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (non è previsto la sospensione dell’attività imprenditoriale  soltanto nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa).

2) in presenza di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, a prescindere dal settore di intervento.  Di seguito Le gravi violazioni che causano la sospensione dell’attività imprenditoriale che sono quelle contenute nel riscritto “Allegato I”:

  1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
  3. Mancata formazione ed addestramento;
  4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
  5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
  6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto;
  8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

L’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre, insieme al provvedimento sospensivo, misure per far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa destinataria del provvedimento di contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso. L’attività lavorativa non può essere interrotta, fatta salva l’ipotesi di situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale può essere revocato dalla stessa amministrazione che lo ha adottato purché  siano regolarizzati eventuali lavoratori  in nero, ripristinate le  condizioni di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rimosse le conseguenze pericolose  nonché il pagamento di una somma di 1.575 euro.

È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

 

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