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DISMISSIONE E DISTRUZIONE DI BENI AZIENDALI

E’ piuttosto frequente la necessità di dismettere, eliminare o distruggere taluni beni aziendali o merci in magazzino quando risultano non più utilizzabili nel processo produttivo. Al fine di evitare qualsiasi presunzione di realizzo extracontabile, sia ai fini fiscali che contabili, la legge prevede precise e formali modalità da attuare.

Ai fini fiscali la modalità da seguire è regolamentata dall’art. 2, co. 4 dpr 441/1997 attraverso la quale dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza una comunicazione con preavviso di almeno 5 giorni rispetto all’evento di smaltimento/distruzione. Nella comunicazione dovranno essere indicati:

  • luogo, data e ora delle operazioni;
  • modalità di distruzione;
  • descrizione della natura, qualità e quantità nonché il valore riferito alla data di acquisto;
  • indicazione dell’eventuale valore residuo ottenibile dal processo di distruzione (rottamazione).

La distruzione dovrà risultare da verbale redatto dall’amministrazione finanziaria o in sua assenza da un Notaio.

Nel caso di beni con valore inferiore a 10.000 euro (riferito al valore di acquisto) sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal contribuente da esibire in caso di verifica/controllo.

Per i cespiti l’operazione di eliminazione determinerà l’obbligo di eseguire un aggiornamento del libro dei cespiti con rilevazione di eventuale plus o minus valenza. Nel caso di merci non dovrà essere eseguita alcuna registrazione contabile dal momento che la eliminazione del bene avviene in via indiretta in sede di redazione dell’inventario di fine anno.

Nel caso in cui il contribuente non abbia adottato la suddetta procedura (art. 2 dpr 441/97) può tentare di superare eventuali presunzioni dell’AAEE mediante la prova di aver affidato i beni e le merci a soggetti autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all’esercizio di tali operazioni per conto terzi (rottamai), dimostrando in questo caso la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione di cui all’art. 15 del Dlgs n. 22 del 5 febbraio 1997. La vendita dei beni da rottamare o smaltire va effettuata in base al peso e va assoggettata ad IVA.

Vediamo ora alcuni esempi utili a fornire un contributo per particolari situazioni:

SFRIDI, CALI NATURALI, ALTERAZIONI ECC. (circ. 23 luglio 1998 n. 193/E punto 1.3.3.)

In questo caso cioè tutte le volte in cui le eliminazioni dei beni non dipendono dalla volontà dell’imprenditore e quindi non hanno carattere di eccezionalità, non è richiesta alcuna prova della eliminazione dal processo produttivo (esempio piccola attrezzatura diventata inutilizzabile e sostituita da altra nuova). E’ consigliabile comunque tenere delle schede tecniche di lavorazione sulle quali annotare tali operazioni o meglio ancora effettuare delle cessioni dei beni in questione a prezzi di realizzo (esempio eliminazione prodotti alimentari scaduti, eliminazione beni non più utilizzabili per obsolescenza o per rottura, che non hanno più mercato, fuori moda ecc.) oppure in alternativa dimostrare l’eliminazione con la cessione a soggetti autorizzati allo smaltimento (rottamai).

VENDITA DI BENI IN BLOCCO (comma 5 art. 2 DPR 441/97)

In questo caso sono previste formalità al fine di superare la presunzione di cessione:

  1. emissione fattura;
  2. emissione documento di trasporto progressivamente numerato, con natura, quantità dei beni e sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni;
  3. indicazione nella copia del documento di trasporto. del cedente, dell’ammontare complessivo del costo sostenuto per l’acquisto dei beni ceduti con i criteri del metodo al dettaglio o della media aritmetica ponderata.

INSUSSISTENZA BENI STRUMENTALI COMPLETAMENTE AMMORTIZZATI, CHE DI FATTO NON SI TROVANO PIU’ PRESSO L’AZIENDA IN QUANTO FISICAMENTE ELIMINATI SENZA FORMALITA’ (esp. Risponde – il sole 24ore del 14.09.98)

La possibile soluzione dal momento che non è esperibile la procedura ai sensi del DPR 441/97 in quanto i beni non sono più esistenti e dato che non vi sono specifiche indicazioni dell’AAEE può essere la seguente:

  1. per le ditte individuali o società di persone: redazione da parte del titolare o amministratore di un verbale (o meglio atto notorio) nel quale si evidenziano i beni non più presenti fisicamente, da riportare sul libro inventari o sul libro dei beni ammortizzabili (per contabilità semplificata) al fine di conferire ufficialità e data certa.
  2. società di capitali: redazione di un verbale da trascrivere sul libro delle adunanze del consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale, se esistente, ne potrà prendere atto in occasione delle verifiche periodiche. In ogni caso in tale verbale deve risultare l’elenco dei beni con i relativi valori contabili e il fatto che i beni in oggetto sono completamente ammortizzati.

PERDITA DI VALORE DI UN BENE (esperto risponde – il sole 24ore del 12.01.98)

Nel caso in cui, in una ditta in contabilità ordinaria, un bene venga danneggiato e risultasse di conseguenza del tutto o in parte inutilizzabile, la perdita di valore implica l’appostazione di una svalutazione fra i costi di conto economico. Questa svalutazione assume solo una valenza civilistica in quanto fiscalmente sarà rilevante solo in seguito alla effettiva dismissione secondo le procedure sopra indicate (ex. art. 66 comma 1 Tuir).

PERDITA DI BENI DOVUTA AD EVENTI FORTUITI, ACCIDENTALI O COMUNQUE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA’ DELL’IMPRENDITORE. (comma 3 art. 2 DPR 441/97)

La perdita di beni è provata da:

  • Idonea documentazione di un organo della Pubblica Amministrazione o, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti il verificarsi dell’evento, natura, qualità e quantità dei beni perduti e l’indicazione sulla base del prezzo di acquisto, del relativo ammontare complessivo;
  • Comunicazione redatta su apposito modello da inviarsi entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla scoperta o notizia, agli Uffici delle Entrate (o Imposte Dirette) e ai Comandi di Finanza con indicazione della natura, qualità ecc. come sopra.

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

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