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COLLABORAZIONI OCCASIONALI

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

(Legge 215/2021 – Nota I.N.L. n. 29 del 11.01.2022)

Dallo scorso 21 dicembre 2021 è stato introdotto l’obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro dell’avvio di un rapporto con lavoratori autonomi occasionali, al fine di contrastarne fenomeni elusivi e per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO

In fase di conversione del D.L. 146/2021 in Legge 215/2021, è stato modificato l’art. 14 del D.Lgs. 81/2008,  noto come “decreto per la sicurezza sul lavoro”, determinando l’obbligo, in caso di avvio  di attività di lavoro autonomo occasionale, di una preventiva comunicazione da inviare all’Ispettorato del Lavoro (in seguito I.T.L.)  territorialmente competente e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, mediante posta elettronica ordinaria.

Di seguito indichiamo tre indirizzi mail da utilizzare che potranno tornare utili:

I.T.L. di Pesaro:     ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it

I.T.L. di Ancona:    ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it

I.T.L. di  Rimini:     ITL.Rimini.occasionali@ispettorato.gov.it

SANZIONI IN CASO DI TARDIVO O OMESSO INVIO DELLA COMUNICAZIONE

L’omessa o ritardata comunicazione all’Ispettorato del Lavoro comporta una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00, per ciascun rapporto  occasionale.

La legge prevede inoltre l’applicazione di un provvedimento di sospensione dell’attività da adottare nel caso in cui vi sia un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (ai fini del conteggio risultano compresi i lavoratori autonomi occasionali in assenza delle nuove condizioni introdotte dal Legislatore).

MODALITA’ DI INVIO DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE 

Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva decorre dal  21/12/2021 e riguarda i rapporti di lavoro sorti successivamente a tale data e quelli che, seppur avviati prima, siano ancora in corso alla data di emanazione della nota n. 29 del 11.01.2022.

A tal fine si fa presente che è possibile effettuare la comunicazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della Nota (entro il 18.01.2022) per:

  • rapporti già in essere all’11.01.2022;
  • rapporti iniziati dal 21.12.2021 e già cessati;
  • rapporti avviati dal 12.01.2022, la comunicazione andrà eseguita ordinariamente prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

I dati essenziali della comunicazione, che potranno essere direttamente inseriti nel corpo dell’e-mail senza alcun allegato, sono i seguenti:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio e data  presumibile  dell’arco temporale entro il quale si pensa possa concludersi;
  • ammontare del compenso (se stabilito al momento dell’incarico).

La trasmissione della comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal committente ovvero dai soggetti abilitati ex art.1 della Legge n.12/1979 (ad esempio il consulente del lavoro…).

Si ritiene valida la comunicazione effettuata fino ad un minuto prima dell’inizio della prestazione lavorativa (in presenza della comunicazione non potrà eventualmente scattare il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa anche se, in presenza di rapporti fasulli, vi potrà sempre essere un disconoscimento del rapporto con applicazione delle relative sanzioni).

COSA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE art. 13, L.  215/2021 (fac-simile)

A: ITL.xxxxxxx.occasionali@ispettorato.gov.it

 Oggetto: Comunicazione di lavoro autonomo occasionale (art. 13, L. 215/2021)

Committente

Ragione Sociale: _____________________

P.IVA: _______________

Sede Legale: Via ____________, Città ____________ (__)

Prestatore

Cognome e Nome: ___________________

C.F.: _____________________

Residenza: Via________________città_______________(__)

Luogo e contenuto della prestazione

 La prestazione si svolgerà presso la sede operativa di_________/sede legale__________e consisterà nello svolgimento di_______________(riportare sinteticamente o per intero quanto pattuito nell’accordo individuale)

Inizio e durata

La prestazione avrà inizio in data__________e durerà presumibilmente 1 mese. Si comunica, comunque, fin da subito che, nel caso in cui la prestazione non dovesse esaurirsi nel suddetto arco temporale, sarà nostro onere inviare nuova comunicazione.

Compenso stabilito

Per lo svolgimento della suddetta prestazione è stato pattuito un compenso di €________lordi che verranno erogati a seguito di emissione di regolare ricevuta da parte del prestatore.

 

 

Al fine di evitare un uso improprio della prestazione occasionale, di seguito vi enunciamo le caratteristiche salienti del lavoro autonomo occasione:

IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile regolamentano il rapporto di lavoro autonomo: prestazione di un’opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Questa è la definizione generale del lavoro autonomo, che diventa occasionale nel momento in cui tale prestazione viene svolta in maniera saltuaria, appunto occasionale.

I requisiti essenziali del lavoro occasionale possono essere considerati indicativamente i seguenti:

  • mancanza del vincolo della subordinazione (altrimenti si è considerati dipendenti);
  • mancanza di coordinamento con il committente;
  • massima autonomia organizzativa ad esempio sui tempi e modalità di esecuzione del lavoro;
  • le direttive del committente devono essere solo quelle generali di richiesta ed individuazione dell’attività da eseguire;
  • esistenza delle capacità richieste dal committente per esercitare l’attività richiesta;
  • mancanza di inserimento funzionale dell’organizzazione aziendale;
  • la prestazione deve essere occasionale o perlomeno saltuaria, non può essere continuativa;
  • non incide il compenso stabilito tra le parti, che sia superiore o inferiore a € 5.000,00. 

GLI ASPETTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

La corresponsione di somme a prestatori occasionali comporta l’applicazione della ritenuta d’acconto IRPEF del 20% e soltanto qualora i compensi percepiti eccedano la quota di  € 5.000,00 annui, tenendo conto della globalità di tutti i committenti, scatta l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione Separata INPS  e versamento dei conseguenti contributi previdenziali con le seguenti modalità:

  • applicazione dell’aliquota contributiva (di cui 1/3 a carico del lavoratore e il resto a capo al committente):
  • 33,72% in caso di soggetti collaboratori occasionali non pensionati né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  • 24% per chi è pensionato o iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie.

 

Per chiarimenti sulla comunicazione preventiva potete contattare il Consulente del Lavoro Andrea Uguccioni al diretto 0721816520

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