LEGGE DI BILANCIO 2022

LE PRINCIPALI NOVITA’

(Legge n. 234 art. 1 del 30.12.2021)

RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE PER LE PERSONE FISICHE (comma 2)

Con lo scopo di ridurre la pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche, viene prevista una riorganizzazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote Irpef; in particolare:

  • viene soppressa l’aliquota del 41%;
  • la seconda aliquota viene ridotta dal 27% al 25%;
  • la terza aliquota viene ridotta dal 38% al 35% ma ridotto a € 50.000,00 il tetto del 3° scaglione;
  • i redditi superiori a € 50.000,00 vengono tassati al 43%.

IRAP: NON PIU’ DOVUTA DA DITTE INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI (comma 8)

A decorrere dal 01.01.2022 l’IRAP non è più dovuta da:

  • Ditte individuali (comprese le imprese familiari) a prescindere dalla “autonoma organizzazione”;
  • Esercenti arti e professioni (non in associazione professionale).

Saldo 2021:

  • Le ditte individuali ed i professionisti con “autonoma organizzazione”, saranno tenuti al pagamento del saldo 2021 in sede di prossima dichiarazione dei redditi ma non verseranno più alcuna imposta per gli anni a venire.

 CARTELLE ESATTORIALI NOTIFICATE ENTRO IL 31 MARZO: SI POTRANNO PAGARE ENTRO 180 GIORNI (commi 17-19 e 913)

Le cartelle di pagamento notificate tra il primo gennaio ed il 31 marzo 2022 potranno essere pagate entro 180 giorni (anziché entro i canonici 60 giorni).

Inoltre:

  • resta invariato il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso;
  • dal 2022 viene ripristinata la causa di decadenza dai benefici dopo 5 rate non pagate;
  • il limite di debito entro il quale non occorre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore passa da € 100.000,00 a € 60.000,00.

FONDO DI GARANZIA PER FINANZIAMENTI FINO A € 30.000,00 (comma 53)

Proroga dal 31.12.2021 al 30.06.2022 dell’operatività del Fondo di Garanzia per finanziamenti fino a € 30.000,00 previsti dal Decreto Liquidità del 2020 ma con le seguenti limitazioni:

  • Copertura della garanzia fino all’80% (prima era del 90%);
  • Garanzia gratuita fino al 30.06.2022;
  • dal 01.04.2022 si pagherà una commissione una-tantum.
PERIODO AMMONTARE MAX % COPERTURA GARANZIA COMMISSIONI VALUTAZIONE CREDITIZIA
01.01-31.03 2022 € 30.000,00 80% No No
01.04 – 30.06 2022 € 30.000,00 80% Si No
01.07 – 31.12 2022 // // // //

FONDO DI GARANZIA PER FINANZIAMENTI FINO A € 5 MILIONI (comma 55)

Il comma 55 prevede, per il periodo dal primo luglio al 31 dicembre 2022, per ogni singola impresa:

  • un importo massimo garantito pari a € 5 milioni;
  • con intervento del Fondo di Garanzia fino all’80% della somma richiesta.
PERIODO AMMONTARE MAX % COPERTURA GARANZIA COMMISSIONI VALUTAZIONE CREDITIZIA
01.01 – 31.03 2022 5 milioni 80% No No
01.04 – 30.06 2022 5 milioni 80% Si No
01.07 – 31.12 2022 5 milioni 80% per investimenti

60% per liquidità

Si Si

 

FONDO DI GARANZIA SACE (comma 59 lett. a)

Viene prorogato dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’intervento straordinario in garanzia SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure restrittive per il contrasto ed il contenimento del Covid (c.d. Garanzia Italia).

MICROCREDITO (comma 914)

Il Microcredito è un finanziamento a medio-lungo termine che consente l’accesso a soggetti che intendono sviluppare un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, che non sono in condizioni di rivolgersi al sistema bancario; consiste in:

  • finanziamento a tasso agevolato fino a € 75.000,00 (€ 100.000 in casi particolari);
  • restituibile in max 15 anni;
  • rivolto a ditte individuali, associazioni, società di persone, società a responsabilità limitata (S.r.l. e S.r.l.s.), società cooperative.

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” PER UNDER 36 (comma 151)

Viene prorogata al 31.12.2022 l’agevolazione per l’acquisto della prima casa riconosciuta ai giovani di età inferiore a 36 anni e con un ISEE non superiore a € 40.000,00.

DETRAZIONE LOCAZIONE PRIMA CASA GIOVANI FINO 31 ANNI (comma 155)

Ampliata la detrazione Irpef per le locazioni stipulate:

  • da giovani con età compresa tra 20 e 31 anni non compiuti;
  • con reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;
  • che stipulano contratti di locazione a “canone concordato” ai sensi della L. 431/1998;
  • per l’intero immobile o anche per una sola stanza;
  • ove il giovane vi trasferisca la residenza e che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori.

Importo della detrazione, riconosciuta per i primi 4 anni della locazione:

  • di base è pari a € 991,60;
  • oppure se superiore, la detrazione è pari al 20% del canone fino max € 2.000,00.

 

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

3338738201