SCARICA IL PDF

D.P.C.M. DEL 21.01.2022

LE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL I° FEBBRAIO

PER L’ACCESSO ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI

(aggiornate dal Governo il 29.01.2022)

Al fine di contenere e contrastare l’avanzare della pandemia da Covid-19, viene data una ulteriore limitazione di movimento a tutti coloro che non sono ancora in possesso del Green-Pass; con il nuovo D.P.C.M. del 21 gennaio viene stilato l’elenco delle attività commerciali ritenute “essenziali”, per l’accesso alle quali, dal prossimo primo febbraio,  non è richiesta alcuna certificazione.

ELENCO DELLE ATTIVITA’ “ESSENZIALI”, PER L’ACCESSO ALLE QUALI NON E’ PREVISTO IL GREEN-PASS

  • Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimentari vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  • Commercio al dettaglio di articoli medicinali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Per l’accesso a tutte le restanti attività commerciali sarà necessario il possesso del Green-Pass “base” o “rafforzato”.

SETTORE DELLA RISTORAZIONE (ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, gastronomie, paninoteche…)

Dalla lettura delle “tabelle attività consentite con/senza green-pass” (vedi allegato) e dell’allegato al D.p.c.m. del 21 gennaio scorso, il settore della ristorazione non figura tra le attività “essenziali”, pertanto ne è vietato l’accesso senza Green-Pass; in assenza di ulteriori chiarimenti, ad oggi pertanto si ritiene che il c.d. “asporto” sia quindi consentito solo ed esclusivamente:

  • Previa prenotazione telefonica;
  • Con consegna della merce all’esterno dei locali.

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (FAQ) – AGGIORNATE AL 29.01.2022

  1. I lavoratori delle strutture per il cui accesso è richiesto agli utenti, dal 10 gennaio 2022, il cosiddetto green pass rafforzato sono soggetti al medesimo obbligo e a decorrere dalla stessa data? Ai lavoratori dipendenti impiegati presso strutture e attività di cui all’articolo 9-bis, del decreto-legge n.  52 del 2021 per le quali è richiesto il cd. green pass “rafforzato”(tra cui, a titolo esemplificativo, alberghi, convegni, congressi, sagre, ristoranti, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre,  centri benessere,  centri  termali, parchi tematici e di divertimento, centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) è richiesto solo il green pass “base” e non quello rafforzato, che sarà invece obbligatorio per i soli lavoratori ultracinquantenni, a decorrere dal 15 febbraio 2022.
  2. Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del  possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta? Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  3. Quali controlli sulla clientela devono svolgere i titolari degli esercizi commerciali e i responsabili dei servizi e degli uffici che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022?I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande verificano che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli; i responsabili dei servizi e degli uffici, invece, controllano, anche a campione, il possesso del green pass base per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per esigenze di salute, sicurezza e giustizia diverse da quelle previste nel dpcm 24 gennaio 2022.
  4. I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass all’ingresso? I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali.

 

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

    3338738201

SCARICA IL PDF