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CODICE DELLA CRISI

(D.lgvo n. 14 del 12/01/2019 definitivamente adottato con D.lgvo n. 83 del 17/06/2022)

Con effetto 15 luglio 2022 è entrato definitivamente in vigore il NUOVO CODICE DELLA CRISI che sostituisce la legge fallimentare. La presente costituisce una prima indicazione del comportamento che ciascuna impresa dovrà assumere.

Il nuovo codice, che non riguarda solo le situazioni di crisi irreversibili come la “liquidazione giudiziale” (cioè il vecchio “fallimento”), interviene su tutte le condizioni che possono determinare e condurre ad una crisi o ad una insolvenza.

Il nuovo codice, nelle varie forme previste, più o meno articolate a seconda della tipologia dell’impresa, prevede l’istituzione di “un assetto organizzativo e amministrativo” adeguato al fine di monitorare “la sostenibilità dei debiti ed in generale la prospettiva di continuità”. L’art. 3 del nuovo codice della crisi, con riferimento anche all’art. 2086 codice civile, indica i parametri da monitorare al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa.

Nel caso in cui siano presenti segnali di squilibrio quali:

  1. a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  4. d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1 (creditori pubblici qualificati: debiti iva, debiti agenzia riscossioni, debiti inps e inail).

L’imprenditore verificherà la sostenibilità dell’impresa mediante l’istituito assetto organizzativo.

  1. a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  2. b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di squilibrio;
  3. c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento mediante accesso alla piattaforma telematica nazionale presso ciascuna camera di commercio (art. 13, al comma 2).

Anche se in prima battuta può apparire come un “nuovo” obbligo, in realtà le procedure che il legislatore suggerisce di adottare devono essere viste come una utile e necessaria modalità per avviare una sistematica pianificazione delle attività finanziarie dell’azienda così da prevenire situazioni di crisi irreversibili.

Al fine di valutare se le procedure adottate all’interno dell’azienda sono coerenti con le disposizioni del nuovo codice della crisi è necessario avviare una verifica degli assetti istituiti.

Il nostro studio ha già predisposto le linee guida e si mette a vostra disposizione per effettuare tutte le necessarie valutazioni e quindi assumere le migliori soluzioni per adempiere agli obblighi previsti.

Tra le tante novità previste dal nuovo codice, l’art. 25 novies dispone che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e INAIL) segnalino all’imprenditore l’esistenza di debiti tributari e contributivi di ammontare superiore a determinate soglie. La segnalazione è effettuata per consentire di intercettare precocemente eventuali segnali di squilibrio economico-finanziario che potrebbero determinare una situazione di crisi aziendale e valutare se ricorrono i presupposti per chiedere l’attivazione della procedura.

I limiti soglia sono diversi a seconda del tipo di struttura societaria adottato:

  • per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all’importo di euro 5.000 (innalzato a 20.000 e parametrato al volume di affari – emendamento al DL nr. 73 del 21.6.2022 in fase di approvazione). La segnalazione decorrerà dall’iva non pagata a partire dal 1^ trimestre 2022;
  • per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori all’importo di euro 100.000 per DITTE INDIVIDUALI, 200.000 PER SOCIETA’ DI PERSONE (snc e sas) e 500.000 per SOCIETA’ DI CAPITALI (srl, spa coop etc.). La segnalazione decorrerà dai carichi affidati all’Age Riscossione dal 1.1.2022;
  • per I’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali dovuti e non versati dal 1.1.2022 di ammontare superiore:

i)al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati,

ii) all’importo di euro 5.000, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.

  • per l’INAIL, l’esistenza di un debito scaduto da oltre novanta giorni dovuti e non versato dal 15.7.2022, superiore all’importo di euro 5.000.

Le predette segnalazioni potrebbero inoltre influenzare negativamente il rating bancario, con la conseguenza che anche le classificazioni delle imprese ai fini della concessione o del rinnovo dei prestiti potrebbero subire peggioramenti.

Rinnovando la ns piena disponibilità ad assistervi per l’adozione delle nuove misure, porgiamo i migliori saluti.

 

Rag. Stefano Eusebi

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