CONGEDO PATERNITA’ E CONGEDO PARENTALE
(Cosa cambia dal 13.08.2022 con il Decreto Conciliazione vita lavoro: prime indicazioni)
L’INPS, fornisce le prime indicazioni sulle novità introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 in vigore a decorrere dal 13 agosto 2022. Con riferimento al congedo di paternità obbligatorio e al congedo parentale si specifica che, a partire dal 13 agosto 2022, i lavoratori possono già presentare richiesta al proprio datore di lavoro con le nuove regole, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS (mess. n. 3066/2022).
Di seguito si presenta un riepilogo delle possibili ipotesi di fruibilità
1) Decreto Conciliazione vita lavoro – Congedo di paternità obbligatorio | |
Congedo di paternità obbligatorio | Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio (art. 27-bis T.U. maternità).
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. I giorni di congedo: – sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice; – e sono compatibili con la fruizione, non negli stessi giorni, del congedo di paternità alternativo. Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Pertanto, il nuovo congedo di paternità obbligatorio: – può essere fruito a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio (non più solamente entro i 5 mesi successivi alla nascita); – è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo. |
2) Decreto Conciliazione vita lavoro –Prime indicazioni su congedo parentale |
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Congedo parentale | Lavoratori dipendenti
I periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti: – alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; – al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; – entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi). Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’art. 337-quater, cod. civ, l’affidamento esclusivo del figlio. Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Lavoratori iscritti alla Gestione separata Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi). Lavoratori autonomi I genitori lavoratori autonomi hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore. |
I Consulenti del Lavoro dello Studio sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Andrea Uguccioni
Annalisa Olivieri
Elisabetta Corsaletti