CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA e GAS
(Decreto Aiuti-Ter D.L. n. 144 del 23.09.2022)
Il recente Decreto Aiuti-Ter ha prorogato ed ampliato la platea dei beneficiari dei crediti d’imposta per l’energia elettrica ed il gas: il credito d’imposta sulla componente energia viene ora esteso alle imprese con contatori di potenza pari almeno a 4,5 kW (in precedenza erano 16,5 kW). In questa circolare approfondiremo solo le agevolazioni per le imprese non energivore e non gasivore. Come avrete modo di vedere, la strada è tutt’altro che agevole…
CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA
Imprese beneficiarie:
- Imprese con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW.
Entità dell’agevolazione:
- Credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energia utilizzata nel bimestre ottobre-novembre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al III trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
CREDITO D’IMPOSTA GAS NATURALE
Imprese beneficiarie:
- Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.
Entità dell’agevolazione:
- Credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nel bimestre ottobre-novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
COME VERIFICARE I REQUESITI E CHIEDERE IL CREDITO D’IMPOSTA
- stesso fornitore nel 2019 e 2022:
L’impresa interessata avrà il compito di formulare apposita richiesta al fornitore del servizio (di energia elettrica o gas naturale), da inviarsi via P.E.C., di conseguenza il fornitore, entro 60 gg. dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (30 gennaio 2023), invierà al proprio cliente, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre-novembre 2022.
- due diversi fornitori nel 2019 e 2022:
Nel caso in cui nei due periodi di riferimento (2019-2022) i fornitori fossero diversi, i conteggi relativi alla verifica del prezzo medio della componente energia/gas naturale, la verifica dell’incremento del costo per kWh almeno pari al 30% ed il calcolo del credito d’imposta spettante, saranno purtroppo a carico della singola impresa…
COME UTILIZZARE IL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
Una volta ricevuto il conteggio del credito d’imposta, questo potrà essere compensato con modello F24 entro e non oltre il 31 marzo 2023, utilizzando il corrispondente codice tributo:
- “6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre-novembre 2022)”;
- “6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (ottobre-novembre 2022)”.
ULTERIORI ADEMPIMENTI
Non è finita qui, al beneficiario del credito d’imposta spetta infatti un ulteriore adempimento:
- Entro il 16.02.2023 deve inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione contenente l’importo del credito d’imposta maturato nel 2022, pena decadenza del diritto alla fruizione del credito!;
- Indicazione del credito d’imposta nel quadro RU del modello dichiarazione dei redditi.
IL CREDITO D’IMPOSTA E’ ESENTASSE
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap, non rileva al fine del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.
Si allegano:
- Comunicazione da inviare via P.E.C. al fornitore della componente energia elettrica;
- Comunicazione da inviare via P.E.C. al fornitore di gas naturale.
Fabrizio Festini
3338738201