ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
(D.Lgs. n. 231/2007)
Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. Decreto “Antiriciclaggio”), a breve tutte le imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini al Trust, dovranno comunicare al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente, il Titolare Effettivo.
CHI E’ IL TITOLARE EFFETTIVO
Per la normativa Antiriciclaggio, il titolare effettivo di una entità giuridica, è la persona fisica (o le persone fisiche) che possiedono o controllano tale entità risultandone beneficiari.
L’individuazione del titolare effettivo di s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. e cooperative avviene convenzionalmente tramite l’identificazione del/dei soggetto/i in possesso di una partecipazione diretta od indiretta superiore al 25%.
Questo non è però l’unico criterio in quanto possono esserci casi in cui non vi sono soci persone fisiche con tali partecipazioni ed occorre quindi tenere conto di altri criteri. È titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile il controllo delle imprese dotate di personalità giuridica sulla base del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, del controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria o dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante sulla società stessa ovvero, qualora dall’applicazione dei predetti criteri non risulti possibile individuare univocamente la titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
Gli amministratori dei soggetti obbligati dovranno effettuare un’apposita comunicazione al Registro imprese tenuto presso la Camera di Commercio, disciplinata da decreto attuativo di prossima emanazione.
Pur mancando ancora le istruzioni operative possiamo anticipare che la pratica dovrà essere depositata esclusivamente con firma digitale dell’amministratore/legale rappresentante della società oggetto della comunicazione, il quale quindi avrà il compito/onere di individuare il/i titolare/i effettivo/i.
ATTENZIONE! Non è prevista la possibilità di delegare la sottoscrizione della comunicazione a un Professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di C.N.S. per la firma digitale.
Nonostante le comunicazioni ricevute in questi giorni via P.E.C. da parte di Camera di Commercio, l’adempimento è ancora sospeso: infatti la comunicazione sarà da effettuare entro 60 giorni dalla predisposizione dei disciplinari e, in caso di nuova iscrizione, o in caso di variazioni, entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri. Ad oggi si attende ancora la pubblicazione del decreto attuativo…
Sarà ns cura pertanto, avvisarvi quando l’adempimento sarà operativo a tutti gli effetti, garantendovi piena assistenza nell’espletamento della comunicazione.