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ASSOCIAZIONI SPORTIVE

NOVITA’ SUI COMPENSI DEI LAVORATORI SPORTIVI

(Dlgs 36/2021)

Di seguito viene fornita una preliminare analisi delle novità introdotte nel mondo del lavoro delle associazioni sportive in seguito al correttivo del dlgs 36/2021 pubblicato in gazzetta ufficiale il 2 novembre 2022.

Come prima indicazione è stato precisato che non esistono più le prestazioni occasionali, pertanto è necessario ridefinire e analizzare tutte le figure e posizioni dei lavoratori e volontari (ex amatori) che militano nella associazione.

Tutti i compensi e rimborsi che vengono corrisposti ai lavoratori della associazione si possono distinguere solo in due grandi categorie:

  • A.la prima è riferita all’attività del volontario (ex amatore) – che non percepisce alcun compenso, ma può percepire solo il rimborso di spese vive sostenute e documentate e rimborsi chilometrici ;
  • B.La seconda è riferita al lavoratore che percepisce un compenso. Questa seconda categoria si sviluppa in ulteriori fattispecie:
    1. Lavoratori sportivi (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
    2. Collaboratori solo per funzioni Amministrativi gestionali – sotto forma di co.co.co. e quindi che hanno un minimo di autonomia nella propria attività.
    3. Lavoratori non sportivi – manutentore, pulizie, custode, medico, fisioterapista, ecc – solo rapporto di lavoro subordinato o autonomo

IL TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEI COMPENSI

  • A.volontari

Queste figure prestando esclusivamente attività gratuita e percependo quindi solo il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento delle proprie attività in nome e per conto dell’associazione (anche quelle chilometriche), non vi sono importi da assoggettare a tassazione e contribuzione.

 

  •  B.1 lavoratore sportivo

Il lavoratore sportivo come sopra definito, può svolgere la propria attività sottoforma di collaborazione intesa come (i) rapporto di lavoro dipendente o (ii) collaborazione continuativa oppure come (iii) attività autonoma quale titolare di partita iva.

Nel caso in cui il lavoratore svolga le proprie attività come lavoratore autonomo quale titolare di partita iva il compenso sarà corrisposto dietro presentazione fattura senza alcun altro adempimento a carico della associazione.

Nel caso in cui l’attività venga svolta come lavoratore dipendente il rapporto è soggetto alle normali condizioni previste per tutti i lavoratori dipendenti.

Nel caso in cui il lavoratore svolga la propria attività come collaborazione continuativa il compenso percepito è assoggettato al trattamento fiscale e previdenziale secondo modalità previste dalle recenti novità introdotte dal decreto correttiva sopra indicato.

Di seguito viene analizzato principalmente questa ultima categoria di lavoratore.

Il compenso percepito dal lavoratore in regime di collaborazione continuativa (co.co.co.) è soggetto alle trattenute fiscali e previdenziali solo al superamento di determinati limiti annui:

  • (i) Il trattamento fiscale

la tabella che segue fornisce una immediata sintesi comparativa tra la disciplina attuale e quella che sarà operativa dal 01/01/2023

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Il limite annuo dei compensi è riferito al soggetto percettore, ciò significa che se un lavoratore esercita attività su più associazioni, i limiti sopra indicati devono considerarsi per l’ammontare complessivo di quanto percepito. Al superamento dei limiti sopra indicati l’associazione fungerà da sostituto di imposta e dovrà trattenere le somme a carico del lavoratore e riversarle per suo conto.

Il lavoratore dovrà dichiarare tali redditi nella propria dichiarazione dei redditi per la sola quota che eccede l’importo di € 15.000.

Per esempio (per semplicità si assume la sola tassazione irpef):

un lavoratore percepisce € 20.000 annui dalla associazione:

  • i primi € 15.000 (ai soli fini fiscali) saranno detassati.
  • I successivi € 5.000 saranno assoggettati alla ritenuta di acconto del 23 % pari ad € 1.150. L’importo da corrispondere al lavoratore sarà quindi pari ad € 18.850 dato a da € 15.000 + € 3.850 mentre l’importo della trattenuta di € 1.150 sarà versata direttamente all’erario.

 

  • (ii)Trattamento previdenziale

Dal 2023 la soglia di esenzione contributiva si abbassa da 10 mila a 5 mila.

Per la quota eccedente i 5 mila euro verrà applicata una trattenuta previdenziale nella misura del 25% sul 50% del compenso che eccede € 5.000 per i primi 5 anni ovvero fino al 2027.

La trattenuta del 25% verrà ridotta al 24% nel caso in cui un lavoratore sia già iscritto ad altra forma previdenziale (ad esempio svolge anche altri lavori da dipendente soggetto a contribuzione).

I contributi sopra indicati saranno ripartiti tra l’associazione ed il lavoratore come di seguito: (i) 2/3 a carico dell’associazione e (ii) 1/3 a carico del lavoratore, che saranno trattenuti e versati alla cassa previdenziale direttamente dalla associazione.

Per esempio, un lavoratore percepisce € 8.000 annui.

  • I primi € 5.000 non subiranno alcuna contribuzione;
  • Per i successivi € 3.000, i contributi saranno calcolati e versati come di seguito:
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B.2 collaboratori per sole funzioni amministrativo/gestionali

La disciplina riservata ai collaboratori con funzioni amministrativo/gestionali è la stessa in tutto per tutto di quella riservata al collaboratore sportivo con l’unica eccezione che non si applica la riduzione del 50% dell’imponibile ai fini contributivi, ma il calcolo avvien su tutto il compenso che eccede € 5.000 annui.

 

Ulteriori specifiche di novità introdotte sulle categorie di lavoratori ai punti B.1 e B.2:

  • il rapporto di lavoro come co.co.co. ha un primo limite in cui ogni lavoratore non può svolgere attività lavorativa per più di 18 ore settimanali. Se tale limite viene superato è è consigliabile la certificazione del contratto. Altrimenti il rapporto potrebbe essere riqualificato come rapporto di lavoro dipendente;
  • Qualora al lavoratore sportivo venga assegnato un premio per la partecipazione a gare (erogato dall’ente organizzatore o dalla propria associazione), il compenso è tassato al 20% a titolo di imposta definitivo e non andrà sommato al reddito o al compenso annuo percepito per l’attività lavorativa;
  • Per questi tipi di contratti di co.co.co. l’associazione ha l’obbligo di sottoporre il collaboratore a visita medica, che si aggiunge a quella prevista per o svolgimento di attività agonistica;
  • L’associazione avrà anche l’obbligo di adempiere a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e dei premi INAIL

B.3 lavoratori non sportivi

I lavoratori non sportivi sono soggetti alle normali regole del rapporto di lavoro dipendente.

NUOVI ADEMPIMENTI FORMALI A CARICO DELLA ASSOCIAZIONE CONNESSI ALLE NOVITÀ.

Relativamente ai rapporti di collaborazione continuativa che prevedono compensi superiori a € 5.000 annui sono previste le seguenti formalità:

  • Comunicazione dei dati del rapporto di lavoro di collaborazione continuativa;
  • Obbligo di generazione del Libro unico del lavoro e della comunicazione mensile (modello uniemens) all’inps;
  • Per importi annui superiori ad € 15.000 si renderà necessario l’elaborazione del cedolino paga;
  • Predisposizione degli F24 per il versamento delle ritenute e trattenute operate ai lavoratori;
  • Comunicazione di iscrizione all’INAIL e autoliquidazione del premio annuo quale copertura ai fini della sicurezza ed infortuni;
  • Certificazione unica dei compensi (questa non è una novità).

Mediante accesso diretto da parte dell’associazione in apposita sezione del “registro delle attività sportive dilettantistiche” è possibile svolgere in piena autonomia tutti gli adempimenti sopra previsti.

Federico Eusebi

f.eusebi@eusebiassociati.it

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