LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI

La diffusa consuetudine delle imprese e dei professionisti di distribuire gratuitamente beni ai propri clienti, fornitori o dipendenti pone il problema di dare una precisa definizione ed un corretto inquadramento ai fini delle imposte dirette (Irpef, Ires) ed indirette  (Iva) delle operazioni riguardanti gli omaggi.

Si ricorda che dal 2014 il costo o valore unitario rilevante degli omaggi è pari a € 50,00 sia ai fini della detrazione Iva sia in riferimento alla deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi.

SOGGETTI TIPOLOGIA IMPOSTE DIRETTE IVA
 

 

Da soggetti Imprenditori a Clienti e/o

Fornitori

Beni di costo unitario non superiore a € 50 Spese per omaggi deducibili al 100% Acquisto: Iva detraibile

Cessione: Fuori campo Art. 2, co. 2 n.4) DPR n. 633/72

Beni di costo unitario superiore a € 50 Spesa rappresentanza deducibile nei limiti fissati dall’art.108 co.2 Tuir

(vedi di seguito)

Acquisto: Iva indetraibile

Cessione: Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72

Da soggetti Imprenditori a Dipendenti Qualunque bene Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili Acquisto: Iva indetraibile

Cessione: Fuori campo art.2 co.2 n.4) DPR n.633/72

 

Da Professionisti a chiunque Beni di costo unitario  non superiore a € 50  

Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (art.54, co.5, DPR n.917/86)

 

Acquisto: Iva detraibile

Cessione: Fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72

Beni di costo unitario superiore a € 50 Acquisto: Iva indetraibile

Cessione: Fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72

 

 Limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza: 

nel limite del 1,5% fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica; N.B.

La parte di spesa che eccedente tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.

       
nel limite dello 0,6% per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;
       
nel limite dello 0,4% per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;

 

CONSEGNA DELL’OMAGGIO

All’atto della consegna dell’omaggio non è richiesta l’emissione di alcun documento fiscale (ricevuta, fattura, etc…). E’ tuttavia opportuno emettere un d.d.t. (documento di trasporto) con causale “omaggio” o un documento analogo (buono di consegna), al fine di provare l’inerenza della spesa con l’attività esercitata ed identificare il destinatario  ai fini probatori.

In alternativa:

è consigliata la tenuta di un “libro degli omaggi” ove annotare i nominativi dei beneficiari e la data di avvenuta consegna oltre che all’indicazione del valore (prezzo di costo) dei beni in omaggio.

 

 

 

ACQUISTO CONFEZIONI REGALO

L’omaggio può essere rappresentato:

·         Da un unico bene;

·         Da più beni costituenti una confezione unica (ad esempio, cesto regalo).

In tal caso, al fine di individuare il limite di € 50 è necessario considerare il costo dell’intera confezione e non quello dei singoli componenti. E’ quindi indetraibile l’Iva relativa all’acquisto del cesto di costo superiore a € 50 ancorchè composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite ed il costo rientra nelle “spese di rappresentanza”.

   

I “VOUCHER” O “BUONI REGALO”

Una fattispecie particolare, utilizzata nella pratica soprattutto per gli omaggi ai dipendenti, è quella del “voucher” o “buono regalo”, che consente al destinatario di spendere una certa cifra presso un esercizio commerciale. Non si rilevano particolarità nel trattamento fiscale di questi voucher dal punto di vista delle imposte dirette, mentre qualche parola deve essere spesa per il trattamento Iva.

Il caso più difficile è quello dei cc.dd. “voucher multiuso”, ovvero quelli che consentono una spesa libera da parte del possessore, che può quindi decidere cosa acquistare presso l’esercizio commerciale che ha rilasciato il voucher.

Secondo le indicazioni della prassi, la circolazione del buono è equiparata alla circolazione del denaro (sono semplici documenti di legittimazione, non titoli rappresentativi di merce), e pertanto non è assoggettata ad Iva.

Non c’è applicazione dell’Iva, quindi:

  • nel rapporto tra la società che acquista i buoni e la società che li emette;
  • nel rapporto tra la società che acquista i buoni ed i dipendenti che ne beneficiano.

Diversamente, l’Iva è applicata dall’esercizio commerciale che ha emesso il buono nel momento in cui esso è utilizzato per l’acquisto di beni.

DEFINIZIONE DI “SPESA DI RAPPRESENTANZA” (A. delle E. con Circ. n. 34/E del 13.07.2009):

“le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.

PRANZO/CENA DI NATALE (festività religiose in genere, ricorrenze aziendali)

Nel periodo natalizio, è usuale per le imprese e per i professionisti, organizzare cene o pranzi di natale per i dipendenti e non solo. Ai fini fiscali occorre analizzare se tali spese rientrino o meno nell’ambito delle spese di rappresentanza, e fare una distinzione tra la cena a cui partecipano i dipendenti e quella a cui partecipano i clienti/fornitori.

  1. Spese per cene natalizie esclusivamente per i dipendenti

Le cene organizzate dall’impresa/datore di lavoro per lo scambio degli auguri natalizi non rientrano nelle cessioni gratuite ma, costituiscono una prestazione di servizi gratuita (somministrazione di alimenti e bevande).

A tal proposito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 2009 ha chiarito che non possono essere qualificate come spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti esclusivamente dipendenti dell’impresa, in quanto non possono considerarsi spese sostenute nell’ambito di un’attività promozionale.

Tali spese pertanto rientrano tra le spese deducibili al 75% ai sensi dell’articolo 109 comma 5 del TUIR (D.P.R 917/86).

 Il costo sostenuto è quindi deducibile:

  • nel limite del 75% della spesa sostenuta (art. 109 TUIR) come per le spese di albergo e ristorante;
  • nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100 comma 1 TUIR).

Ai fini Iva:

  • indetraibile al 100% in quanto relativa ad un costo per i dipendenti.
  1. Spese per cene natalizie anche con soggetti terzi all’impresa (clienti, fornitori, etc.)

In questo caso sono qualificabili come spese di rappresentanza e di conseguenza deducibili nel limite del 75% della spesa sostenuta, entro il limite dell’ammontare massimo deducibile nell’anno (vedi schema “limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza “ a pag. 2).

Ai fini Iva, questa risulta indetraibile al 100%.

“Tracciabilità” dei commensali:

ai fini probatori è prevista l’annotazione dei nominativi dei commensali, da effettuare sul retro della copia di cortesia della fattura o dello scontrino “parlante”.

    Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it