S.T.S. – SISTEMA TESSERA SANITARIA
LE NUOVE SCADENZE
(Decreto 27.12.2022 del M.E.F.)
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale del 27.12.2022, anche per il 2023 è prevista cadenza semestrale della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria. La cadenza mensile slitta al 2024.
IL NUOVO CALENDARIO DI TRASMISSIONE DATI AL S.T.S.
PERIODO DI RIFERIMENTO | TERMINE TRASMISSIONE TELEMATICA |
I° semestre 2023 | Entro 30 settembre 2023 |
II° semestre 2023 | Entro 31 gennaio 2024 |
Dal 2024 | Cadenza mensile, entro la fine del mese successivo |
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO DEI DATI AL S.T.S.
Sono obbligati all’invio dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie i seguenti soggetti:
- Farmacie pubbliche e private;
- Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari;
- Iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate;
- Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di farmaci veterinari (art. 70 c. 2 Dlgs 193/2006);
- Iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
- Iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
- Iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
- Iscritti agli Albi professionali delle ostetriche ed ostetrici;
- Iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- Esercizi commerciali (Parafarmacie);
- Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- Strutture sanitarie militari;
- Iscritti all’Ordine nazionale dei Biologi;
- Iscritti agli Albi delle nuove professioni sanitarie di cui al DM 13.08.2018 quali:
- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- Tecnico audiometrista o tecnico audioprotesista;
- Tecnico ortopedico;
- Dietista;
- Tecnico di neurofisiopatologia;
- Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- Igienista dentale;
- Fisioterapista;
- Logopedista;
- Podologo;
- Ortottista e assistente di oftalmologia;
- Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- Terapista occupazionale;
- Educatore professionale;
- Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- Assistente sanitario.
- Farmacia interna all’associazione fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG).
DATI DA INVIARE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA
Già a partire dal I° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema T.S. provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati compresi:
- L’indicazione della data e modalità di pagamento (se “contanti” o “moneta elettronica”);
- L’indicazione del tipo documento fiscale:
- “D” documento commerciale;
- “F” fattura.
- L’indicazione dell’aliquota ovvero natura Iva dell’operazione;
- L’indicazione dell’ “esercizio dell’opposizione” da parte del cittadino alla messa a disposizione dei suoi dati all’Agenzia per la dichiarazione dei redditi precompilata.
ESERCIZIO DELL’OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CITTADINO
L’art. 3 del D.M. 31.07.2015 concede al cittadino la possibilità di opporsi alla messa a disposizione dei dati delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate per la finalità della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata:
- L’opposizione può essere esercitata anche con semplice comunicazione verbale;
- Il soggetto obbligato all’invio dei dati al Sistema T.S. deve annotare sia sulla propria copia del documento commerciale o fattura, sia sull’originale da consegnare al cliente, la seguente dicitura:
- “il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema T.S. ai sensi dell’art. 3 del D.M. 31.07.2015”.
INVIO GIORNALIERO DEI CORRISPETTIVI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA
I soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema T.S. che per certificare le operazioni di vendita utilizzano l’ R.T. – Registratore Telematico (farmacie, ottici, sanitarie…) hanno l’obbligo, dal 2021:
- Di comunicare i dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema T.S.;
- Utilizzando l’ R.T. – Registratore Telematico;
- Inviando i dati giornalieri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
FATTURE EMESSE NELL’ANNO DI RIFERIMENTO CON PAGAMENTO NELL’ANNO SUCCESSIVO
I dati relativi alle spese sanitarie vanno trasmessi al Sistema T.S. tenendo conto della data di avvenuto pagamento della prestazione, a prescindere dal fatto che il documento riporti una data precedente o che la prestazione sia stata erogata nell’anno precedente (c.d. criterio di cassa).
SPESE SANITARIE PAGATE IN NOME E PER CONTO DELL’ASSISTITO
Le spese sanitarie vanno comunicate al Sistema T.S. anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato “in nome e per conto” dell’assistito da parte delle Assicurazioni o dei Fondi Sanitari (c.d. pagamento in convenzione diretta) ed il documento di spesa sia intestato all’assistito. Se il documento di spesa fosse invece intestato direttamente all’Assicurazione o al Fondo che ne ha sostenuto il pagamento, l’invio al Sistema T.S. non va effettuato.
Festini Fabrizio