S.T.S. – SISTEMA TESSERA SANITARIA

LE NUOVE SCADENZE

(Decreto 27.12.2022 del M.E.F.)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale del 27.12.2022, anche per il 2023 è prevista cadenza semestrale della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria. La cadenza mensile slitta al 2024.

IL NUOVO CALENDARIO DI TRASMISSIONE DATI AL S.T.S.

PERIODO DI RIFERIMENTO TERMINE TRASMISSIONE TELEMATICA
I° semestre 2023 Entro 30 settembre 2023
II° semestre 2023 Entro 31 gennaio 2024
Dal 2024 Cadenza mensile, entro la fine del mese successivo

SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO DEI DATI AL S.T.S.

Sono obbligati all’invio dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie i seguenti soggetti:

  • Farmacie pubbliche e private;
  • Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • Iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate;
  • Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di farmaci veterinari (art. 70 c. 2 Dlgs 193/2006);
  • Iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
  • Iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • Iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
  • Iscritti agli Albi professionali delle ostetriche ed ostetrici;
  • Iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • Esercizi commerciali (Parafarmacie);
  • Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • Strutture sanitarie militari;
  • Iscritti all’Ordine nazionale dei Biologi;
  • Iscritti agli Albi delle nuove professioni sanitarie di cui al DM 13.08.2018 quali:
  • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • Tecnico audiometrista o tecnico audioprotesista;
  • Tecnico ortopedico;
  • Dietista;
  • Tecnico di neurofisiopatologia;
  • Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • Igienista dentale;
  • Fisioterapista;
  • Logopedista;
  • Podologo;
  • Ortottista e assistente di oftalmologia;
  • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • Terapista occupazionale;
  • Educatore professionale;
  • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • Assistente sanitario.
  • Farmacia interna all’associazione fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG).

DATI DA INVIARE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Già a partire dal I° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema T.S. provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati compresi:

  • L’indicazione della data e modalità di pagamento (se “contanti” o “moneta elettronica”);
  • L’indicazione del tipo documento fiscale:
  • “D” documento commerciale;
  • “F” fattura.
  • L’indicazione dell’aliquota ovvero natura Iva dell’operazione;
  • L’indicazione dell’ “esercizio dell’opposizione” da parte del cittadino alla messa a disposizione dei suoi dati all’Agenzia per la dichiarazione dei redditi precompilata.

ESERCIZIO DELL’OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CITTADINO

L’art. 3 del D.M. 31.07.2015 concede al cittadino la possibilità di opporsi alla messa a disposizione dei dati delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate per la finalità della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata:

  • L’opposizione può essere esercitata anche con semplice comunicazione verbale;
  • Il soggetto obbligato all’invio dei dati al Sistema T.S. deve annotare sia sulla propria copia del documento commerciale o fattura, sia sull’originale da consegnare al cliente, la seguente dicitura:
  • “il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema T.S. ai sensi dell’art. 3 del D.M. 31.07.2015”.

INVIO GIORNALIERO DEI CORRISPETTIVI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

I soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema T.S. che per certificare le operazioni di vendita utilizzano l’ R.T. – Registratore Telematico (farmacie, ottici, sanitarie…) hanno l’obbligo, dal 2021:

  • Di comunicare i dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema T.S.;
  • Utilizzando l’ R.T. – Registratore Telematico;
  • Inviando i dati giornalieri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

FATTURE EMESSE NELL’ANNO DI RIFERIMENTO CON PAGAMENTO NELL’ANNO SUCCESSIVO

I dati relativi alle spese sanitarie vanno trasmessi al Sistema T.S. tenendo conto della data di avvenuto pagamento della prestazione, a prescindere dal fatto che il documento riporti una data precedente o che la prestazione sia stata erogata nell’anno precedente (c.d. criterio di cassa).

SPESE SANITARIE PAGATE IN NOME E PER CONTO DELL’ASSISTITO

Le spese sanitarie vanno comunicate al Sistema T.S. anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato “in nome e per conto” dell’assistito da parte delle Assicurazioni o dei Fondi Sanitari (c.d. pagamento in convenzione diretta) ed il documento di spesa sia intestato all’assistito. Se il documento di spesa fosse invece intestato direttamente all’Assicurazione o al Fondo che ne ha sostenuto il pagamento, l’invio al Sistema T.S. non va effettuato.

 

 Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it