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ROTTAMAZIONE-QUATER

(Legge di Bilancio 2023 L. n. 197 del 29.12.2022 Art. 1 commi 231-252)

La Legge di Bilancio per il 2023 ha previsto la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia della Riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, prevedendo il pagamento rateale del solo importo dovuto a titolo capitale abbuonando le sanzioni, gli interessi iscritti a ruolo, quelli di mora e l’aggio.

COSA SI PUO’ “ROTTAMARE”

La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica:

  • ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 relativamente a violazioni tributarie (Irpef, Ires, Irap, Iva) e degli obblighi contributivi (Inps, Inail), anche se già oggetto di precedenti “rottamazioni” decadute per mancato o insufficiente versamento delle rate);
  • le multe stradali (solo parzialmente) e altre sanzioni amministrative (diverse da violazioni tributarie e degli obblighi contributivi) quali Imu e Tari (ma se il Comune ha aderito alla rottamazione).

Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

I VERSAMENTI

Chi aderisce alla Definizione agevolata:

  • potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso speseper le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica; 
  • Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio;

Per le multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi):

  • Vanno versate le sanzioni, pertanto verranno “rottamate” solo le somme dovute a titolo di interessi e quelle dovute a titolo di aggio. 

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di definizione agevolata va presentata, entro il  prossimo 30 aprile, online tramite accesso all’area personale del sito Agenzia Entrate e Riscossioni con credenziali, Spid o CNS.

Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute. 

Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore, pena annullamento della richiesta di definizione. 

A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente.

ADESIONE A PRECEDENTI ROTTAMAZIONI E RATEAZIONI IN CORSO

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Non è obbligatorio rottamare tutti i debiti.

È possibile rottamare anche cartelle per le quali è già in corso o è scaduto  un piano di rateazione. 

COME SI PAGA

L’importo dovuto per la definizione agevolata delle cartelle potrà essere versato:

  • in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due, di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, entro il 31 luglio e 30 novembre 2023;
  • il restante 90% in 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno versate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.

 

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

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