CARO BOLLETTE:
IL CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA
(Decreti “Aiuti”, “Aiuti-Bis”, “Aiuti-Ter”, “Aiuti-Quater”, Legge di Bilancio 2023)
CIRCOLARE AGGIORNATA CON ULTIME NOVITA’!
La Legge di Bilancio per il 2023 ha confermato il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica anche per il primo trimestre 2023. Stavolta il bonus viene elevato dal 30% al 35% per le imprese dotate di contatori con potenza da 4,5 kW in su. Inoltre viene posticipato al 30.09.2023 il termine ultimo per procedere con la compensazione dei crediti d’imposta relativi al III° e IV° trimestre 2022.
Di seguito cercheremo di fare una sintesi delle agevolazioni a disposizione delle imprese non energivore.
CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA
L’arco temporale e l’entità dell’agevolazione variano a seconda della potenza “disponibile” dei contatori:
- Contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw;
- Contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kw.
-
CONTATORI DI POTENZA “DISPONIBILE” PARI O SUPERIORE A 16,5 kW
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza “disponibile” pari o superiore a 16,5 kW, spetta un credito d’imposta pari al:
- 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel III° trimestre 2022 a condizione che i costi medi della componente energetica del II° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del II° trimestre 2019;
- 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel bimestre ottobre-novembre 2022 a condizione che i costi medi della componente energetica del III° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del III° trimestre 2019;
- 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022 a condizione che i costi medi della componente energetica del III° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del III° trimestre 2019;
- NOVITA’ LEGGE DI BILANCIO 2023! 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel I° trimestre 2023 a condizione che i costi medi della componente energetica del IV° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del IV° trimestre 2019.
-
CONTATORI DI POTENZA “DISPONIBILE” PARI O SUPERIORI A 4,5 kW
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza “disponibile” pari o superiore a 4,5 kW, spetta un credito d’imposta pari al:
- 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel bimestre ottobre-novembre 2022 a condizione che i costi medi della componente energetica del III° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del III° trimestre 2019;
- 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022 a condizione che i costi medi della componente energetica del III° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del III° trimestre 2019;
- NOVITA’ LEGGE DI BILANCIO 2023! 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel I° trimestre 2023 a condizione che i costi medi della componente energetica del IV° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del IV° trimestre 2019.
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA E RELATIVI ADEMPIMENTI
COME VERIFICARE I REQUESITI E CHIEDERE IL CREDITO D’IMPOSTA
- stesso fornitore nel 2019 e 2022:
L’impresa interessata avrà il compito di formulare apposita richiesta al fornitore del servizio di energia elettrica da inviarsi via P.E.C., di conseguenza il fornitore, entro 60 gg. dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invierà al proprio cliente una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante.
- due diversi fornitori nel 2019 e 2022:
Nel caso in cui nei due periodi di riferimento (2019-2022) i fornitori fossero diversi, i conteggi relativi alla verifica del prezzo medio della componente energetica, la verifica dell’incremento del costo per kWh almeno pari al 30% ed il calcolo del credito d’imposta spettante, saranno purtroppo a carico della singola impresa.
COME UTILIZZARE IL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
Il credito d’imposta potrà essere compensato con modello F24 con le seguenti modalità:
- Relativo al III° trimestre 2022 con codice tributo 6970 entro il 30/09/2023 (era il 30/06);
- Relativo al bimestre ottobre-novembre 2022 con codice tributo 6985 entro il 30/09/2023 (era il 30/6);
- Relativo al mese di dicembre 2022 con codice tributo 6995 entro il 30/09/2023 (era il 30/6);
- Relativo al I° trimestre 2023 con codice tributo 7011 entro il 31/12/2023.
ULTERIORI ADEMPIMENTI
Non è finita qui, al beneficiario del credito d’imposta spetta infatti un ulteriore adempimento:
- Entro il 16.03.2023 deve inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione contenente l’importo del credito d’imposta maturato nel 2022, pena decadenza del diritto alla fruizione del credito!;
- Indicazione del credito d’imposta nel quadro RU del modello dichiarazione dei redditi.
IL CREDITO D’IMPOSTA E’ ESENTASSE
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap, non rileva al fine del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.
CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
I crediti d’imposta energia vanno contabilizzati per competenza quale contributo in conto esercizio (non tassabile).
Quindi, riepilogando:
- Inviare P.E.C. al fornitore di energia;
- Rilevare il numero di contatori e la potenza disponibile;
- Reperire le copie delle fatture cd “di cortesia”;
- Calcolo del credito d’imposta;
- Utilizzo del credito d’imposta in F24;
- Contabilizzazione del credito d’imposta;
- Comunicazione all’Agenzia Entrate del credito d’imposta maturato;
- Compilazione di apposito quadro in sede di dichiarazione dei redditi per l’indicazione del credito d’imposta maturato ed utilizzato.
ALCUNE PARTICOLARITA’
IMPRESA OPERATIVA POST 2019:
nel caso di impresa non ancora costituita alla data utile per effettuare il raffronto con i consumi 2019, la Circolare n. 13/E ha stabilito che il raffronto dei consumi medi 2022 con quelli 2019 (non rilevabili) si assume pari alla somma delle seguenti componenti:
- Valore medio del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) riferito al rilevante trimestre 2019 (I°, II° o III°);
- Valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) riferito al rilevante trimestre 2019 (I°, II° o III°).
SIGNIFICATO DI “CONSUMI EFFETTIVI”:
il credito d’imposta va calcolato sulla base dei “consumi effettivi” di energia elettrica, pertanto i “consumi stimati”, fatturati in acconto dai fornitori, non possono essere presi in considerazione.
RACCOLTA DATI
Al fine di procedere con una analisi dei dati necessari alla valutazione e determinazione dell’eventuale credito d’imposta sono necessari dati preliminari di non facile / immediata reperibilità:
- Il nominativo del fornitore di energia per l’anno 2019, 2022 e del I° trimestre 2023;
- Tutte le copie delle fatture ricevute nell’anno 2019, 2022 e del I° trimestre 2023. Le fatture sono esclusivamente quelle cd “di cortesia” cioè complete di tutti i dati dell’utenza e dei consumi;
- Il numero dei contatori disponibili;
- La potenza disponibile in termini di kW (pari o superiore a 16,5 kW oppure pari o superiore a 4,5 kW).
Per informazioni il professionista di riferimento è
Giacomo Bertini
diretto: 0721816521