LA REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO
COME SANARE ERRORI NELLA VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO
La Legge di Bilancio per il 2024 consente di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, reale. È prevista la facoltà sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse. Il tutto ai valori presenti al 01.01.2023.
AMBITO SOGGETTIVO
La possibilità di aderire alla disposizione riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa per le rimanenze iniziali al 01.01.2023.
AMBITO OGGETTIVO
La regolarizzazione può essere applicata ai seguenti beni in rimanenza:
- beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- alle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Sono, invece, escluse le rimanenze relative:
- alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
MODALITA’ DI ADEGUAMENTO
La regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire nei seguenti modi:
- CON L’ELIMINAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI DI QUANTITA’ O VALORI SUPERIORI A QUELLI EFFETTIVI (il valore delle rimanenze può risultare superiore a quello effettivo in caso di sovrastima del magazzino, al fine di “occultare” eventuali perdite di esercizio o per “mascherare” presunte vendite “in nero” ;
- CON L’ISCRIZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI IN PRECEDENZA OMESSE (le rimanenze possono risultare inferiori (per valori o quantità) rispetto a quelle effettive, a causa della mancata contabilizzazione dei costi di acquisto delle merci).
1.IN CASO DI ELIMINAZIONE DEI VALORI, l’adeguamento comporta il pagamento:
a) dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione (ad oggi ancora sconosciuto, verrà reso noto con apposito Decreto Dirigenziale). L’aliquota media è ottenuta tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta o a regimi speciali, dal rapporto tra l’Iva relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili ed il volume d’affari;
b) di una imposta sostitutiva Irpef, Ires e Irap del 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.
2.IN CASO DI ISCRIZIONE DI VALORI, l’adeguamento comporta il pagamento:
della sola imposta sostitutiva Irpef, Ires e Irap, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto; nulla dovrà essere corrisposto ai fini IVA; inoltre non rileva il coefficiente di maggiorazione.
COME SI DEFINISCE LA REGOLARIZZAZIONE
La regolarizzazione del magazzino deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.
Le imposte dovute (Iva e imposta sostitutiva) vanno versate in due rate di pari importo:
- La prima rata entro il termine per il versamento a saldo delle imposte 2023 (30 giugno o 30 luglio con maggiorazione dello 0,4%);
- La seconda rata entro il termine per il versamento del secondo acconto 2024 (30 novembre prossimo).
Il mancato pagamento nei termini di cui sopra delle due rate, non comporta la decadenza della regolarizzazione ma l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato. Quindi sarà sempre possibile regolarizzare la posizione pagando la relativa cartella di pagamento emessa da Agenzia della Riscossione.
EFFETTI DELLA REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO
L’adeguamento delle esistenze iniziali non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere ed i minori o maggiori importi risultanti dall’eliminazione o dall’iscrizione dei valori, sono riconosciuti ai fini fiscali e civilistici a decorrere dall’esercizio 2023.
Il minore o maggiore valore indicato per le esistenze iniziali quindi, non comporta l’applicabilità delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie quali, ad esempio:
- l’irregolare tenuta delle scritture contabili;
- la presentazione di dichiarazione infedele;
- l’omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili.
ESEMPI
- ELIMINAZIONE DI RIMANENZE INIZIALI AL 01.01.2023 (vedi PDF)
- ISCRIZIONE DI RIMANENZE INIZIALI AL 01.01.2023 (vedi PDF)
Fabrizio Festini