CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE:

FISCO E CONTRIBUENTE “CONCORDANO” I REDDITI PER 2024 e 2025

Il Concordato Preventivo Biennale (in seguito C.P.B.) è dedicato ai contribuenti di minori dimensioni (con ricavi e compensi inferiori a € 5.164.569,00)

Con tale istituto l’Amministrazione Finanziaria intende far emergere spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuove tecnologie e i dati a loro disposizione. In particolare, mediante il C.P.B. sarà possibile fissare per un biennio (in sede di prima applicazione il biennio interessato è il 2024-2025), previo accordo tra il singolo contribuente e l’Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, a prescindere dal reddito effettivamente conseguito. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.

I CONTRIBUENTI INTERESSATI

Possono accedere al C.P.B. i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:

  • i soggetti che applicano gli I.S.A. (ex Studi di Settore);
  • i contribuenti in regime forfetario; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il solo periodo d’imposta 2024.

L’accesso al C.P.B. è facoltativo sotto un duplice aspetto:

  • il contribuente può decidere se chiedere o meno all’Agenzia delle Entrate di formulargli una proposta di reddito;
  • e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no.

REQUISITI DI ACCESSO

Per poter valutare la proposta di concordato, il contribuente interessato, con riferimento al periodo d’imposta 2023:

  • non deve avere debiti tributari (art. 10 del DLgs. 13/2024);
  • oppure deve aver estinto quei debiti d’importo pari o superiore a € 5.000,00, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l’accettazione della proposta (31.10.2024);
  • non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateizzazione, compresa la Rottamazione-Quater, se in regola con i versamenti.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, che impediscono l’applicazione del C.P.B.

L’accesso al C.P.B. è infatti precluso in caso di:

  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (2021-2022-2023);
  • condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • per i contribuenti forfettari, inizio attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023);
  • soggetti I.S.A. per i quali opera una delle seguenti cause di esclusione:
  1. Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
  2. Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
  3. Ricavi o compensi dichiarati superiori a 5.164.569 euro;
  4. Periodo di non normale svolgimento dell’attività;
  5. Determinazione del reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) con criteri forfetari;
  6. Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;
  7. Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
  8. Società cooperative esercenti attività di “Trasporto con taxi”– codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’ISA BG72U;
  9. Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA CG77U – Trasporti marittimi e per vie d’acqua interne, noleggio di imbarcazioni e servizi connessi.

Sono esclusi dall’applicazione degli ISA, pur dovendo presentare il modello per finalità statistiche, i contribuenti:

  • con esercizio di due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. “multiattività”);
  • soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Le proposte di C.P.B. vengono formulate utilizzando i dati:

  • forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro “P” (modello ISA 2024) o, per i forfettari, del quadro LM (modello REDDITI PF 2024);
  • relativi ai modelli ISA;
  • presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Il reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste dal TUIR, ossia come differenza tra:

  • i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili;
  • le spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.

Tuttavia, il reddito stimato dall’Agenzia delle Entrate non tiene conto:

  • delle plusvalenze e delle minusvalenze;
  • dei redditi o delle quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR.

Il saldo tra plusvalenze e minusvalenze e i redditi di partecipazione determina una corrispondente variazione del reddito concordato.

Reddito concordato minimo

In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a € 2.000,00.

REDDITO DI IMPRESA

Anche il reddito di impresa oggetto di concordato viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate in base alle regole ordinarie previste dal TUIR, applicabili in base al regime adottato nel caso specifico. Ad esempio, se si tratta di impresa in contabilità semplificata, si farà riferimento ai criteri dell’art. 66 del TUIR.

Tuttavia, il reddito d’impresa proposto dall’Agenzia delle Entrate non tiene conto di:

  • plusvalenze e minusvalenze;
  • sopravvenienze attive e passive;
  • redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.

Il saldo tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive e i redditi delle partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato, secondo quanto previsto dalle singole disposizioni applicabili.

Perdite fiscali

Il reddito risultante a seguito delle citate variazioni dovrà essere ulteriormente ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti.

Reddito concordato minimo

In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a € 2.000,00.

REDDITO PRODOTTO IN REGIME FORFETARIO

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato (in via sperimentale per il solo 2024), su cui verrà applicata l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% in caso di nuova attività), viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati e delle informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, secondo le regole proprie del regime.

I contributi previdenziali obbligatori versati dal soggetto forfetario rimangono deducibili dal reddito concordato.

Reddito concordato minimo

In ogni caso, il reddito concordato soggetto ad imposta sostitutiva non potrà essere inferiore a € 2.000,00.

LA PROCEDURA DEL CONCORDATO

La proposta di concordato viene formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base, tra l’altro, di dati che devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate a cura del contribuente.

La comunicazione di tali dati dovrà essere effettuata con la compilazione:

  • del quadro “P” del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti I.S.A.;
  • della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.

La comunicazione di dati richiesti nei citati quadri, così come la formulazione della proposta di reddito concordato e la relativa accettazione, avverranno tramite un apposito software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti che applicano gli I.S.A., l’adesione al C.P.B.  si concretizzerà quindi con la presentazione del modello relativo alla dichiarazione dei redditi 2023 entro il 31.10.2024.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Premesso che il contribuente può decidere se chiedere o meno la proposta di concordato ed eventualmente accettarla o rifiutarla, con l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate a il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta 2024 e 2025.

Redditi imputati per trasparenza

L’accettazione della proposta da parte dei soci di società di persone e soggetti equiparati  e di società di capitali in regime di trasparenza fiscale,  vincola anche i soci e gli associati.

RINNOVO DEL CONCORDATO

Allo scadere del periodo oggetto di concordato (2024 e 2025), l’Agenzia delle Entrate formulerà un’ulteriore pro­posta, relativa al biennio successivo (2026 e 2027), a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione.

REGIME PREMIALE I.S.A.

L’adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali I.S.A., a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito.

ESCLUSIONE DA ACCERTAMENTI

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi.

Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al C.P.B. potranno es­sere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal C.P.B. stesso.

DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

L’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.

Tuttavia, per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato (2024), se l’acconto è versato in due rate:

  • la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie;
  • la seconda rata è determinata dalla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.

CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Il concordato preventivo biennale perde efficacia nel caso in cui:

  • durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta 2023, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l’applicazione del medesimo I.S.A. (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
  • sia cessata l’attività.

La cessazione del concordato ha effetto a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano i citati eventi.

DECADENZA DEL CONCORDATO

A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una delle seguenti cause di decadenza travolge entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.

Ravvedimento operoso

Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non de­­vono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale cono­scenza.

Dichiarazione infedele

Costituisce causa di decadenza l’emersione a seguito di accertamento di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi d’imposta oggetto di concordato o a quello precedente.

Il contribuente decade dal concordato anche nel caso di presentazione di una dichiarazione in­te­gra­tiva della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del concordato (2023 per i soggetti “solari”) con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.

Emersione di debiti tributari

La decadenza dal C.P.B. si verifica anche nel caso in cui il contribuente, con rife­rimento al periodo d’imposta 2023, non estingua i debiti tributari d’importo pari o superiore a € 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, entro il termine ultimo del 31.10.2024:

  • per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
  • per contributi previdenziali definitivamente accertati (con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili).

OMESSI VERSAMENTI

Il mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale emerso a seguito dei controlli automatizzati di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73 costituisce causa di decadenza.

VIOLAZIONI DI NON LIEVE ENTITA’

La decadenza si verifica anche al ricorrere delle seguenti violazioni di non lieve entità:

  • constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti;
  • comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta e/o IVA relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
  • violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d’imposta oggetto del concordato;
  • sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza, relativi ai periodi d’imposta og­getto del concordato;
  • omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d’imposta oggetto del concordato.

Per maggiori informazioni, potete contattare il Vs Professionista di riferimento.

Fabrizio Festini

f.festini@eusebiassociati.it