RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI TRASFERTA
LE NOVITA’ DAL 2025
(Legge di Bilancio 2025)
Tra le varie novità della legge di bilancio 2025, all’articolo 1, commi da 81 a 86, introduce specifiche limitazioni alla deducibilità di alcune spese (rimborsi spese), sia sotto il profilo reddituale IRES/IRPEF che ai fini IRAP a partire dall’esercizio di imposta 2025.
Le diverse casistiche saranno approfondite nel prosieguo.
- Implicazioni per le società sui rimborsi a dipendenti o lavoratori autonomi
Dal 2025, spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (es. taxi o NCC) rimborsate al dipendente/lavoratore autonomo saranno deducibili da parte della azienda che incarica i propri dipendenti o lavoratore autonomo inviati fuori sede, solo se pagate con strumenti tracciabili.
Anche le spese di rappresentanza, inclusi gli omaggi, richiedono pagamenti tracciabili per essere dedotte.
- Implicazioni per dipendenti e lavoratori autonomi
- Dipendenti
Le spese rimborsate devono essere documentate con ricevute e prove di pagamento tracciato.
In assenza di documentazione tracciabile, le spese rimborsate al dipendente verranno considerate come reddito imponibile e quindi nettizzate di imposte e contributi previdenziali.
Una prima possibile soluzione per evitare tali implicazioni è dotare i dipendenti di carte aziendali.
- Lavoratori autonomi
Per i professionisti esercenti arti o professioni le novità introdotte sono due.
La prima riguarda la non imponibilità quali compensi professionali delle spese ri-addebitate analiticamente al committente. L’altra, riguarda la tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, trasporto e delle spese di rappresentanza sostenute.
Il lavoratore autonomo potrà scegliere se ri-addebitare le spese che ha sostenuto per l’espletamento del proprio incarico “forfettariamente” oppure “analiticamente”. A seconda della modalità adottata deriveranno conseguenti admpimenti.:
- Il riaddebito analitico delle spese ai clienti non concorre a formare reddito, e conseguentemente tali spese non verranno qualificate come costi deducibili.
- Il riaddebito forfettario, o generico, non necessariamente esattamente corrispondente a quella sostenuta dallo stesso, invece, continuerà ad essere assimilato all’onorario e quindi imponibile fiscalmente. In tal caso, le spese saranno deducibili a condizione che siano eseguite con pagamenti tracciati.
Sotto il profilo delle spese effettivamente sostenute e ri-addebitate “forfettariamente” e non con modalità analitica, saranno deducibili nei seguenti limiti:
– se il professionista è in regime ordinario, anche dopo la riformulazione dell’art. 54 del TUIR, le spese di vitto e alloggio sono deducibili nella misura del 75%, ed entro massimo il 2% degli onorari conseguiti. Se la spesa è da considerarsi di rappresentanza, fermo restando la deducibilità per vitto e alloggio limitata al 75%, la deducibilità è ulteriormente limitata all’1% del totale dei compensi dell’esercizio;
– se il professionista è in regime forfetario, la spesa non è deducibile analiticamente (vale la percentuale di forfetizzazione).
Sotto il profilo IVA, tuttavia, non si tratta di somme escluse ex art. 15 del D.P.R. 633/1972, in quanto non anticipate in nome e per conto, posto che il caso qui in esame vede il documento di spesa essere intestato al professionista; pertanto, saranno sempre da assoggettare ad iva.
In conclusione:
- Per tutti vale la regola di tracciare il pagamento relativo alle spese sostenute se viene richiesto il rimborso analitico e il rimborso non produce reddito fiscale;
- I professionisti possono ri-addebitare forfettariamente al committente le spese sostenute potendo continuare ad usufruire della deducibilità fiscale delle spese sostenute ma il relativo rimborso spese concorrerà al reddito.
Per qualsiasi dubbio o eventuale chiarimento in merito è possibile contattare il proprio referente di riferimento.
Dott. Eusebi Federico