AGENZIA DELLA RISCOSSIONE
NUOVA RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
L’art. 13 del Decreto Legislativo n. 110/2024 ha modificato l’art.19 del D.P.R. n. 602/1973, introducendo significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi.
Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.Vediamole nel dettaglio.
- RATEIZZAZIONE PER SOMME FINO A € 120.000,00
Le somme iscritte a ruolo di importo fino a € 120.000,00 possono essere rateizzate fino ad un massimo di rate pari a 84 o 120 a seconda che si presenti una istanza su “semplice richiesta” o “documentando la temporanea situazione di difficoltà”:
SEMPLICE RICHIESTA
Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a € 120.000,00, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Le nuove disposizioni estendono, pertanto, il numero massimo di rate concedibili “a semplice richiesta” fissato per le domande presentate fino al 31 dicembre 2024, che era di 72 rate.
DOCUMENTANDO LA TEMPORANEA SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’
Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, invece, Agenzia delle Entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Sia nel caso di istanza su semplice richiesta sia di istanza documentata, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00.
- RATEIZZAZIONE PER SOMME SUPERIORI A € 120.000,00
Nel caso di istanze di somme iscritte a ruolo di importo superiore a € 120.000,00 (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso Agenzia delle Entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili.
LA TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTA’ ECONOMICO-FINANZIARIA
Le istanze di rateizzazione per le quali è previsto l’obbligo di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria sono quelle:
- di importo superiore a € 120.000,00;
oppure:
- di importo fino a € 120.000,00 per le quali vengono richieste più di 84 rate.
Il Decreto del 27/12/2024 stabilisce i parametri e le modalità di applicazione e documentazione con cui Agenzia delle Entrate-Riscossione deve valutare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e determinare il numero massimo di rate concedibili.
Tali valutazioni devono essere effettuate avendo riguardo:
- all’Indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- all’Indice di Liquidità e all’Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- all’Indice Beta per i condomini.
SOGGETTI COLPITI DA EVENTI ATMOSFERICI, CALAMITA NATURALI, etc.
Il Decreto del 27/12/2024 ha altresì stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale:
- dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare;
oppure:
- dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa;
in alternativa alla documentazione sopra citata:
- la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.
Fabrizio Festini