APPROFONDIMENTO DELLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Introduzione

Le prestazioni occasionali rappresentano una forma di lavoro regolamentata dall’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, successivamente modificato dalla legge di bilancio 2023. Questo strumento permette di gestire prestazioni lavorative saltuarie attraverso due modalità: (i) il Libretto Famiglia[1] e (ii) il Contratto di prestazione occasionale.

In questa specifica analisi vengono riepilogati i principali aspetti con riguardo alla fattispecie delle prestazioni occasionali, escludendo il libretto di famiglia.

Molte volte capita di confondere le Prestazioni Autonome Occasionali, disciplinate dall’art. 2222 c.c. con le Prestazioni occasionali (Prest.O) disciplinate all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017.

Entrambe hanno la peculiarità di essere attività non continuative e non abituali, ma mentre le prestazioni autonome occasionali sono esercitate senza vincolo di subordinazione o di coordinamento, le prestazioni occasionali sono svolte sotto la direzione del committente.

Nel prosieguo si metteranno in evidenza le differenze delle Prestazioni Autonome Occasionali, disciplinate dall’art. 2222 c.c. dalle Prestazioni occasionali (PrestO) del D.L. n. 50/2017.

 Le prestazioni occasionali (Prest.O) sono intese come prestazioni di lavoro sotto le direttive del committente.

Le prestazioni occasionali di lavoro autonomo, invece, hanno un carattere occasionale, senza vincoli di subordinazione tra il prestatore dell’opera ed il committente

In particolare, La natura della occasionalità delle attività autonome deve essere intesa come una attività non abituale, non professionale, non continuativa, saltuaria e non programmata.

Su tale ultimo aspetto non esiste una specifica disciplina che identifica in maniera precisa e puntuale le caratteristiche delle attività di lavoro autonomo sopra descritte.

In un recente intervento la Cassazione, con l’ordinanza 33568/2024 del 20/12/2024, osserva che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’elemento dell’abitualità ossia della reiterazione nel tempo, abbinato a quello della professionalità identificano un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti, che, appunto, escludono l’occasionalità dell’attività prestata e la qualificano come attività autonoma non occasionale.

 

[1] Il libretto di famiglia può essere utilizzato solo da persone fisiche, purché non nell’esercizio dell’attività di impresa o professionale, e le società sportive di cui alla Legge n. 91/1981.

Le prestazioni occasionali sono utilizzabili per:

  • i piccoli lavori domestici;
  • l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • l’insegnamento privato supplementare;
  • l’attività di steward negli impianti sportivi nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche, limitatamente alle indicate società sportive.

 

 

Pertanto, anche l’effettuazione di una sola operazione, in presenza dei predetti comportamenti e fattispecie potrebbe integrare l’esercizio di una abituale attività economica.

Perciò, è necessario che ogni prestazione occasionale sia analizzata con particolare attenzione per verificare se rientra in questa categoria.

In questa sede, ci occuperemo principalmente delle prestazioni occasionali (prestO).

Elementi identificativi

Delle altre caratteristiche delle predette prestazioni si evidenzia:

  • Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal Testo unico di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
  • Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali;Sono esenti da imposizione fiscale;I compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Unitamente alle condizioni sopra indicate, la legge prevede altri requisiti come di seguito riportati.

Limiti economici e temporali

  • Per ciascun prestatore: massimo 5.000 euro annui dalla totalità degli utilizzatori;
  • Per ciascun utilizzatore: massimo 10.000 euro annui verso la totalità dei prestatori;
  • Per singola relazione prestatore-utilizzatore: massimo 2.500 euro annui;
  • Limite temporale: 280 ore nell’arco dell’anno civile;
  • la misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo stabilito in 9 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore.

 Contratto di prestazione occasionale

Utilizzabile da:

  • Professionisti
  • Lavoratori autonomi
  • Imprese con massimo 10 dipendenti
  • Amministrazioni pubbliche

 Divieti e limitazioni

Non è possibile utilizzare prestazioni occasionali:

  • Per aziende con più di 10 dipendenti a tempo indeterminato;
  • Nel settore agricolo (dal 2023);
  • Con ex dipendenti o collaboratori (con rapporto nei 6 mesi precedenti);
  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Implicazioni Pratiche

  1. Predisposizione di regolare contratto di prestazione dei servizi;
  2. Comunicazione preventiva della prestazione;
  3. rispetto dei vari adempimenti dichiarativi conseguenti (modello CU e modello 770);
  4. Rispetto dei limiti economici e temporali

Riqualificazione

Nel caso in cui venga superato il limite di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore o, comunque, il limite di durata della prestazione, pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Per qualsiasi dubbio o eventuale chiarimento in merito è possibile contattare il proprio referente di studio.

 

 

 

Dott. Federico Eusebi