I BONUS IN EDILIZIA DAL 2025
DETRAZIONE PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
Come noto l’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), prevede:
- una detrazione dall’IRPEF del 36% delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio,
- fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024, il D.L. n. 83/2012 e successive proroghe ha elevato
- al 50% la percentuale di detrazione,
- a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.
Ora l’art. 1, commi 54 e 55, della Legge n. 207/2024 (c.d. “Legge di Bilancio 2025”) per le spese sostenute nel 2025:
- conferma il limite di spesa agevolabile in 96.000 euro;
- prevede una detrazione pari al
- 50% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 36% negli altri casi.
Tra gli altri casi che si ritrovano con l’aliquota di detrazione abbassata al 36% rientrano:
• i detentori dell’abitazione principale (locazioni/comodati);
• familiari conviventi residenti nell’abitazione principale.
La norma prevede espressamente l’esclusione da agevolazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con “caldaie uniche alimentate a combustibili fossili” (a nulla rilevando la classe energetica).
Per il 2026 e 2027 la detrazione è riconosciuta nelle seguenti misure:
- 36% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 30% negli altri casi.
Si ricorda che:
- il limite è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio;
- se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto;
- la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.
ECOBONUS
Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”) di cui, all’art. 14, D.L. n. 63/2013 (diversi da quelli che possono ancora rientrare nel superbonus), le agevolazioni sono state prorogate; tuttavia le aliquote di detrazione sono state fatte convergere con quelle viste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (con notevole riduzione dell’aliquota applicabile).
L’art. 1, commi 54 e 55, Legge n. 207/2024 (c.d. “Legge di Bilancio 2025”) ha, infatti, previsto che, per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione in esame nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
- 50% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 36% negli altri casi.
Sono rimasti inalterati i previgenti i limiti di detrazione massima agevolabile (differenziati per i vari interventi).
La situazione può quindi essere così riepilogata.
Intervento | Detrazione massima |
Riqualificazione energetica di edifici esistenti | 100.000 € |
Su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti) | 60.000 € |
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda | 60.000 € |
Acquisto e posa in opera di schermature solari | 60.000 € |
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative | 15.000 € |
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori | 100.000 € |
19Altri casi
Anche per questi interventi tra gli altri casi che si ritrovano con l’aliquota di detrazione abbassata al 36% rientrano:
• i detentori dell’abitazione principale (locazioni/comodati);
• familiari conviventi residenti nell’abitazione principale.
Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 per tali interventi nel 2026 e 2027 la detrazione è riconosciuta nelle seguenti misure:
- 36% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 30% negli altri casi.
SISMABONUS
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico e adozione di misure antisismiche (diverse dal superbonus) di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013 nonché per il c.d. “sisma bonus acquisti” di cui al comma 1-septies dell’art. 16, D.L. n. 63/2013, è confermato che, per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione spettante, determinata considerando la spesa massima agevolabile di 96.000 euro nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
- 50% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 36% negli altri casi.
Altri casi
Anche per questi interventi tra gli altri casi che si ritrovano con l’aliquota di detrazione abbassata al 36% rientrano:
• i detentori dell’abitazione principale (locazioni/comodati);
• familiari conviventi residenti nell’abitazione principale.
Si ricorda che l’art. 4-bis, comma 4, D.L. n. 39/2024 ha previsto che, per le spese sostenute dal 2024 per interventi con “sismabonus”, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché 5).
Detrazioni IRPEF e IRES per interventi antisismici
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Percentuali di detrazione |
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Importo massimo delle spese detraibili |
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Ripartizione delle detrazione | 10 quote annuali |
Immobili interessati |
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Detrazione per acquisto di unità immobiliare antisismica
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Percentuali di detrazione |
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Importo massimo delle spese detraibili |
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Ripartizione delle detrazione | 10 quote annuali |
Condizioni |
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SUPERBONUS
Con la modifica dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, è disposto che, per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% di cui al comma 8-bis dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 compete esclusivamente per gli interventi già avviati al 15 ottobre 2024, e cioè per i quali alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
- presentata la CILA-S: se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA-S: se gli interventi sono effettuati dai condomini
- presentata la richiesta del titolo abilitativo: se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Alla luce degli interventi per i quali può ancora spettare il superbonus dal 2025, si evince che per le spese sostenute nel 2025 riferite ad interventi effettuati sulle parti comuni di condomini o su edifici “interamente posseduti” anche in comproprietà o dalle ONLUS/OdV/APS il superbonus è fruibile nella misura del 65% se sono soddisfatti detti requisiti riferiti al titolo abilitativo (ed alla delibera dell’assemblea, nel caso dei condomini).
Tali requisiti non sono richiesti, al contrario, nei “casi speciali” in cui opera ancora, sul 2025, l’aliquota di detrazione del 110%, e cioè per gli interventi effettuati:
- in Comuni terremotati dal 2009 (comma 8-ter, art. 119, D.L. n. 34/2020)
- da ONLUS/OdV/APS nell’ambito delle RSA (comma 10-bis, art. 119, D.L. n. 34/2020).
Viene confermato che:
- gli interventi trainanti di efficientamento energetico (comma 1 dell’art. 119) possono trainare:
- interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, D.L. n. 63/2013;
- installazione di infrastrutture ricarica veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, D.L. n. 63/2013;
- installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrati;
- eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR;
- gli interventi trainanti di riduzione del rischio sismico (comma 4 dell’art. 119) possono trainare:
- installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrati;
- eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR;
- realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
Si ricorda che l’art. 4-bis, comma 4, D.L. n. 39/2024 (Decreto “Salva conti”) ha disposto che a decorrere dalle spese sostenute dal 2024 la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (in luogo di 4 rate). Nei casi (rari ormai) in cui è possibile cedere/scontare il credito la ripartizione avviene in 4 anni.
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE
L’art. 119-ter, D.L. n. 34/2020, prevede la detrazione del 75% per le spese relative alla generalità degli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, nonché per i connessi interventi di automazione degli impianti e per lo smaltimento e bonifica dei materiali,
Tale detrazione era prevista fino al 31 dicembre 2025.
Non avendo la Legge di Bilancio 2025 effettuato alcuna modifica la detrazione rimane in vigore secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2024.
In particolare la detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari, per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno e per le singole unità immobiliari all’interno di un condominio o edificio con più unità;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Il calcolo del limite di spesa per interventi su parti comuni condominiali deve essere effettuato “a scaglioni”.
Nel caso di edificio composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando € 40.000 x 8 (€ 320.000) e € 30.000 x 7 (€ 210.000).
Nel caso di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su parti comuni di edificio, il limite di spesa complessivo è riferito all’intero edificio e non alle singole unità che lo compongono.
Ogni condomino potrà quindi calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili (artt. 1123 e seguenti del Codice civile) ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’importo commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.
Nell’ambito del medesimo intervento “complessivo” per un intervento di eliminazione delle barriere architettoniche, effettuato ai sensi dell’art. 119-ter, D.L. n. 34/2020 (detrazione 75%) è possibile considerare un ulteriore e autonomo limite di spesa rispetto a quello previsto per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis TUIR.
Il comma 3 dell’art. 3 del D.L. n. 212/2023 ha successivamente disposto che la suddetta disciplina è applicabile alle spese sostenute per:
- interventi per i quali al 29 dicembre 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
- interventi per i quali non è richiesto il titolo abilitativo già iniziati al 29 dicembre 2023 ovvero, se non ancora iniziati, per i quali alla predetta data è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni o servizi ed è stato versato un acconto.
L’art. 3, comma 1, del D.L. n. 212/2023 dispone che
- a partire dalle spese “sostenute” dal 30 dicembre 2023 alla detrazione del 75% concorrono le sole spese aventi ad oggetto:
- scale
- rampe
- installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
I citati interventi edilizi devono rispettare i requisiti previsti dal D.M. n. 236/1989 del Ministro dei Lavori pubblici in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire:
- l’accessibilità, l’adattabilità o la visibilità
- nell’ambito degli edifici privati o di edilizia residenziale pubblica agevolata ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
I requisiti previsti dal D.M. n. 236/1989 devono risultare da asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
BONUS MOBILI
L’art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013 prevede la possibilità di
fruire della detrazione IRPEF del 50% (c.d. “bonus arredo”)
- delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici che rispettano determinati parametri di efficienza energetica,
- destinati all’arredo di un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (con alcune esclusioni) per i quali si fruisce della relativa detrazione.
La Legge di Bilancio 2025 proroga la detrazione in questione al 31 dicembre 2025 lasciandolo inalterato il limite massimo di spesa a 5.000 euro per unità immobiliare.
Si ricorda che per il bonus mobili 2025 sarà necessario che i lavori di ristrutturazione siano iniziati non prima del 1° gennaio 2024.
Non rileva se i lavori di ristrutturazione interessino l’abitazione principale o altra unità abitativa.
Giacomo Bertini