ENTRO IL 30 GIUGNO IL DEPOSITO DELLA P.E.C.

PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’

(Legge di Bilancio 2025 – MIMIT nota n. 43836 del 12.03.2025)

La Legge di Bilancio per il 2025 introduce l’obbligo di Posta Elettronica Certificata P.E.C. personale per tutti gli amministratori e liquidatori di società (di persone e di capitali) e della conseguente registrazione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio. Il MIMIT ha fornito chiarimenti in merito con una nota pubblicata lo scorso 12 marzo.

SOGGETTI OBBLIGATI

Dal primo gennaio 2025 gli amministratori, i liquidatori ed i soggetti normativamente accostati agli amministratori di società, sia di persone che di capitali,  dovranno dotarsi di una P.E.C. personale ed iscriverla presso il Registro delle Imprese (come avviene per la P.E.C. della società), con esclusione di:

  • Società semplici agricole;
  • Società di mutuo soccorso;
  • Consorzi e società consortili.

Per le società di capitali l’obbligo scatta non solo per il Presidente del Consiglio di Amministrazione ma anche per tutti i membri del C. di A.

Per le società di persone l’obbligo scatta per tutti i soci con poteri di amministrazione.

DECORRENZA

La norma  è già in vigore per le società costituite a far data dal primo gennaio 2025. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con nota del 12 marzo scorso, ha dato alcune indicazioni in più rispetto al testo originario inserito nella Legge di Bilancio 2025:

  • Società già costituite al 31.12.2024: l’obbligo di deposito presso la Camera di Commercio deve essere adempiuto entro il 30.06.2025!;
  • Società neo-costituite a far data dal 01.01.2025: per tali società l’obbligo scatta all’atto della costituzione, quindi il nuovo obbligo è già in vigore dal primo gennaio scorso.
CARATTERISTICHE DELLA P.E.C.

L’indirizzo P.E.C. che ogni soggetto obbligato deve depositare in Camera di Commercio deve essere:

  • Diverso da quello già depositato dalla società;
  • Strettamente personale.

il soggetto che ricopre la carica di amministratore/liquidatore in diverse società, potrà depositare lo stesso indirizzo P.E.C. per ogni singola società.

l’iscrizione dell’indirizzo P.E.C. alla Camera di Commercio è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

LA SANZIONE

In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui sopra, anche se la norma non ne fa menzione, il MIMIT ritiene applicabile l’ordinaria sanzione prevista dall’art. 2630 del Codice Civile:

  • sanzione pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00 – ridotta ad 1/3 nel caso in cui il deposito avvenga nei 30 gg. successivi alla scadenza dei termini previsti (termine ordinario previsto è il 30.06.2025).

In conclusione, è  necessario attivarsi il prima possibile con lo Studio per il rilascio delle P.E.C. personali degli amministratori e liquidatori di società e procedere con il conseguente deposito presso la Camera di Commercio competente entro il termine ultimo del 30.06.2025.

Fabrizio Festini

f.festini@eusebiassociati.it