ESPORTATORI ABITUALI – LETTERE D’INTENTO

NOVITA’ 2020

(provvedimento Direttore Agenzia Entrate n. 96911 del 27/02/2020 in attuazione dell’art. 12-septies del D.L. 34/2019)

Con Provvedimento n. 96911 del 27.02.2020 l’Agenzia delle Entrate apporta importanti novità in tema di lettere d’intento.

DECORRENZA

Da oggi 2 marzo 2020, i soggetti definiti “esportatori abituali” non sono più tenuti a presentare ai propri fornitori la lettera d’intento, essendo sufficiente la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate la quale ne rilascia apposita ricevuta.

ENTITA’ DELLE NOVITA’
  1. L’esportatore abituale deve:
  • Trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate la lettera d’intento e ricevere ricevuta di avvenuta trasmissione.
  1. Il fornitore deve:
  • Accedere al proprio cassetto fiscale per scaricare la lettera d’intento trasmessa dall’esportatore abituale;
  • Indicare obbligatoriamente nella fattura di vendita gli estremi del protocollo di ricezione della lettera d’intento.

Sono stati aboliti:

  • L’obbligo di consegna al fornitore della lettera d’intento e ricevuta telematica;
  • L’annotazione delle lettere d’intento in appositi registri;
  • La consegna in Dogana della copia cartacea della lettera d’intento;
  • Il riepilogo delle lettere d’intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione Iva annuale (l’apposito quadro VI è presente nel modello Iva 2020 per il 2019 ma sarà eliminato a partire dal modello Iva 2021 per il 2020);
  • Spariscono dal modello DI – Dichiarazione Intento il numero progressivo assegnato alla lettera d’intento e l’anno di riferimento.
 
SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI

 

FINO AL 31/12/2019

DAL 1° GENNAIO 2020

ESPORTATORE ABITUALE
  • trasmette telematicamente all’Agenzia Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento emesse, ottenendo apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione

invariato

  • invia al fornitore la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dall’Agenzia Entrate
non più obbligatoriamente previsto (facoltativo e buona prassi inviare al fornitore lettera d’intento e ricevuta telematica di trasmissione)
FORNITORE
 

 

può effettuare la cessione/prestazione innon imponibilità IVA”:

  • dopo aver ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione telematica;
  • dopo aver effettuato il “riscontro telematico” interrogando il sistema dell’Agenzia Entrate.
 

 

Può effettuare la cessione/prestazione in “non imponibilità Iva”:

  • dopo il riscontro telematico sul proprio Cassetto Fiscale;
  •  il fornitore deve indicare in fattura solo il numero di protocollo di ricezione dell’invio telematico
E’ tenuto a riepilogare in dichiarazione annuale Iva i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute (tramite la compilazione dell’apposito quadro DI) Soppresso dal modello Iva 2021 relativo al 2020

 

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it