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RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

(D.L. n. 104 del 14.08.2020 in vigore dal 15 agosto 2020)

Il DL Agosto riapre, a condizioni più VANTAGGIOSE, la possibilità per le IMPRESE di RIVALUTARE i BENI D’IMPRESA.

I vantaggi derivano da:

  • Imposta sostitutiva unica del 3%;
  • Deducibilità dei maggiori ammortamenti già a partire dall’esercizio 2021;
  • Possibilità di optare per la rivalutazione “meramente civilistica” potendo così disporre di un maggior patrimonio netto per compensare eventuali perdite subite anche per la crisi derivata dall’emergenza sanitaria.  

L’articolo 110 del DL 104/2020 disciplina la nuova rivalutazione dei beni dell’impresa, sia gratuita che onerosa, disponendo che essa può essere eseguita in deroga all’articolo 2426 del Codice civile. La nuova disposizione proroga e modifica, a condizioni più vantaggiose, le precedenti edizioni della cd rivalutazione dei beni d’impresa (cespiti aziendali) diversi dagli immobili-merce. La rivalutazione è possibile anche per le partecipazioni detenute ed iscritte tra le immobilizzazioni.

La norma in questione permette di far emergere le plusvalenze latenti sui beni dell’impresa (per esempio immobili e cespiti acquisiti a seguito di riscatto di contratti di leasing) costituendo una correlata riserva che incrementa il patrimonio netto. Al contempo, con il pagamento della modesta imposta sostitutiva del 3%, consente di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti e, quindi, beneficiare della deducibilità dei maggiori ammortamenti che saranno in futuro stanziati.

  • La rivalutazione

Riconosce ai beni d’impresa e partecipazioni un maggior valore rispetto a quello contabile (residuale) risultante dalle scritture contabili e quindi:

  • può essere adottata nel bilancio relativo all’esercizio 2020;
  • si deve riferire a beni (e partecipazioni) posseduti alla data del 31.12.2019. Non è più necessario identificare una categoria omogenea di beni ma si può intervenire con massima discrezionalità anche su singoli beni;
  • si applicano in quanto compatibili le norme emanate dal 2000 (L. 342/2000 e successive);
  • il valore rivalutato non deve superare i valori correnti di mercato.

 

  • La rivalutazione cd “fiscale”

Con tale procedura l’impresa ottiene il riconoscimento del maggior valore attribuibile ai fini fiscali dei beni d’impresa comprese le partecipazioni possedute e quindi:

  • il saldo attivo della rivalutazione sconta una imposta sostitutiva unica del 3% che dovrà essere pagata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la 1^ rata in sede di versamento a saldo delle imposte (giugno 2021). L’importo dovuto è compensabile con eventuali crediti d’imposta;
  • gli effetti fiscali della rivalutazione in caso di cessione dei beni decorreranno dall’esercizio 2024;
  • la maggior quota di ammortamento calcolata sul valore rivalutato decorre dall’esercizio 2021 (periodo successivo a quello dell’esercizio oggetto della rivalutazione);

 

  • La rivalutazione cd “civilistica”

Quale possibile opzione alla rivalutazione fiscale, l’utilizzo della rivalutazione civilistica fornisce un beneficio in termini di protezione patrimoniale. L’opzione per la sola rivalutazione “civilistica” (cfr anche DL 185/2008) permette di ottenere una corretta rappresentazione del valore dell’impresa stessa, del suo patrimonio netto, degli indici di bilancio nonché un utilizzo a copertura di perdita senza costringere i soci ad eseguire ricapitalizzazioni

  • senza pagamento di alcuna imposta;
  • senza riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali.

La riserva generata dal saldo attivo di rivalutazione può essere affrancata con il pagamento di una imposta sostitutiva del 10% così da renderla disponibile anche quale possibile dividendo o aumento di capitale sociale.

In estrema sintesi, il beneficio derivato dalla rivalutazione cd “piena” (fiscale e civilistica), a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva fornisce un valido strumento di pianificazione fiscale prevedendo maggiori ammortamenti e/o minor base imponibile in caso di dismissione del cespite.

I maggiori vantaggi sono meglio comprensibili se riferiti a:

  • immobili (esclusi quelli bene-merce)
  • beni e cespiti oggetto di riscatto leasing o realizzati internamente.

La rivalutazione è funzionale anche per le società di persone e le ditte individuali laddove permetterà di compensare eventuali deficit patrimoniali causati dall’incidenza delle perdite o da prelevamenti dei soci o del titolare in conto “utili”.

Un esempio:

  • saldo attivo di rivalutazione: €. 500.000;
  • imposta sostitutiva unica: €. 15.000 da pagare in tre anni;
  • risparmio fiscale:
    • in caso di prosecuzione dell’utilizzo del cespite il vantaggio fiscale deriverà dalla maggior quota di ammortamento che di fatto permetterà – negli anni – un recupero fiscale non inferiore al 28% (ires e irap).
    • in caso di cessione (dismissione) del cespite, la plusvalenza sarà determinata tenendo conto del maggior valore derivato dalla rivalutazione e quindi con una tassazione inferiore.
    • Risparmio non inferiore ad €. 140.000
  • Il patrimonio netto sarà incrementato del valore pari alla rivalutazione al netto dell’imposta sostitutiva €. 485.000 fornendo adeguata copertura ad eventuali perdite subite e quale rafforzamento del patrimonio netto.

 

    Stefano Eusebi

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