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Lo scorso 12 giugno è scaduto il termine per la trasmissione dei dati della liquidazione IVA riferito al primo trimestre 2017. Il termine relativo al secondo trimestre 2017 è invece scaduto il 18 settembre.

In questi giorni l’Agenzia Entrate, dopo aver provveduto all’“incrocio” dei dati trasmessi con i corrispondenti F24 ricevuti (o non ricevuti), sta già inviando gli avvisi di irregolarità di cui all’art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, per richiedere la regolarizzazione delle posizioni, per omesso o carente versamento dell’imposta, entro il termine di 30 giorni.

ESCLUSIONE DAL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Gli avvisi di irregolarità, che seguono a una prima lettera di compliance recapitata in luglio, escludono il contribuente dalla possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, prevedendo la sola opportunità di riduzione della sanzione a un terzo (e quindi al 10%), se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (con il ravvedimento operoso si aveva tempo fino all’invio telematico della dichiarazione con una riduzione della sanzione pari ad 1/8, quindi il 3,75%).

TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento dell’importo può avvenire in un’unica soluzione entro 30 gg. dal ricevimento dell’avviso o in alternativa a rate.

La rateizzazione avviene con le seguenti modalità:

  • fino a 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
  • oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, oppure di una delle altre rate entro il termine di pagamento di quella successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

COSA CAMBIA RISPETTO A IERI

A seguito del nuovo adempimento (trasmissione dei dati delle liquidazioni trimestrali IVA) il tempo disponibile per usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso (con il pagamento della sanzione del 3,75% fino al termine di presentazione della Dichiarazione IVA) è stato quindi fortemente limitato rispetto al passato, quando gli avvisi bonari potevano arrivare soltanto dopo la presentazione della dichiarazione annuale.

La situazione che si è venuta a creare costituirebbe quindi un motivo in più per ritenere che il nuovo adempimento abbia come unica finalità quella di anticipare i tempi della riscossione.

L’AVVISO BONARIO

Le comunicazioni di irregolarità, anche note come “avvisi bonari”, sono regolamentate dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (per le imposte dirette) e dall’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (per l’IVA) e sono emesse a seguito dell’attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente o, comunque, in possesso dell’Agenzia Entrate (c.d. controllo automatizzato o “liquidazione”).

Se il contribuente, a seguito della ricezione dell’avviso bonario, riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di una sanzione ridotta (10% per le comunicazioni da controllo automatizzato, 20% per quelle da controllo formale), oltre che dell’imposta oggetto della rettifica e dei relativi interessi.

 

Ricordiamo che l’emissione della comunicazione di irregolarità impedisce al contribuente la possibilità di ricorrere al ben più vantaggioso istituto del ravvedimento operoso (3,75% entro il termine di invio telematico della dichiarazione).