Prorogato al 30 aprile il termine  per l’invio telematico (originariamente la scadenza era fissata per ieri, 28 febbraio) della prima comunicazione delle operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “Esterometro”. Si tratta della nuova comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, contenente i dati delle operazioni attive e passive intercorse tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e soggetti esteri (UE o Extra UE).

LE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

L’Esterometro deve essere trasmesso per le operazioni di:

  • Acquisti e cessioni di beni;
  • Prestazioni di servizi;
  • Effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio italiano.

E se non documentate da:

  • fatture elettroniche;
  • bollette doganali.

In quanto, in questi casi, l’Agenzia delle Entrate ha già a disposizione i dati di tali operazioni.

SCADENZA INVIO TELEMATICO

Fatta salva la proroga della prima scadenza dell’anno prevista originariamente al 28 febbraio 2019, a regime l’invio telematico dello Spesometro andrà effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo:

  • alla data di emissione per le fatture emesse;
  • alla data di ricezione per le fatture estere ricevute.

Qualora gli scambi siano stati documentati tramite bolletta doganale o fattura elettronica emessa o ricevuta, l’obbligo si intende come già assolto.

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI

Sono obbligati all’invio dell’Esterometro:

  • i soggetti residenti o stabiliti (modifica introdotta dal D.L. n. 119/2018) nel territorio dello Stato.

Sono esclusi all’invio dell’Esterometro:

  • i contribuenti in regime di vantaggio, in regime forfettario, i produttori agricoli in esonero e i contribuenti soggetti all’invio dei dati Tessera Sanitaria (praticamente gli esclusi da fattura elettronica).

CONTENUTO DELL’ESTEROMETRO

Per ogni operazione transfrontaliera, in acquisto o vendita, gli obbligati trasmetteranno:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata;
  • l’imposta;
  • ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione”.

SANZIONI

In caso di omessa o errata trasmissione dell’Esterometro è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa:

  • pari a € 2,00 per ogni fattura;
  • con un massimo di € 1.000,00 a trimestre.

È prevista una riduzione pari alla metà della sanzione se la regolarizzazione della violazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione.

In sintesi:

FATTURE RICEVUTE

Intrastat Esterometro
Fattura acquisto servizi UE SI* SI
Fattura acquisto servizi extraUE Non vi è obbligo SI
Fattura acquisto beni UE SI* SI
Fattura acquisto beni extraUE (presenza di bolla doganale) Non vi è obbligo Esonero

 

FATTURE EMESSE

Intrastat Esterometro
Fattura cessione servizi UE SI* SI
Fattura elettronica cessione servizi UE SI* Esonero
Fattura cessione servizi extraUE Non vi è obbligo SI
Fattura elettronica cessione servizi extraUE Non vi è obbligo Esonero
Fattura cessione beni UE SI* SI
Fattura elettronica cessione beni UE SI* Esonero
Fattura cessione beni extraUE (presenza di bolla doganale) Non vi è obbligo Esonero
Fattura elettronica cessione beni extraUE Non vi è obbligo Esonero

 

* I modelli Intrastat vanno compilati e trasmessi, con gli esoneri e le tempistiche del caso, come da seguente prospetto:

 

Tipologia di operazione Modello Intastat Operazioni trimestri precedenti  

Periodicità di presentazione  (invio entro il giorno 25 del mese successivo)

Cessioni Intra UE Intra 1 bis > 50.000 euro Mensile
≤ 50.000 euro Trimestrale
Acquisti Intra UE Intra 2 bis ≥ 200.000 Mensile
< 200.000 Non vi è obbligo
Prestazione rese a soggetti UE Intra 1 quater > 50.000 euro Mensile
≤ 50.000 euro Trimestrale
Prestazioni ricevute da soggetti UE Intra 2 quater ≥ 100.000 Mensile
< 100.000 Non vi è obbligo

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER IL CLIENTE!!

Come innanzi evidenziato, l’ ESTEROMETRO è un adempimento mensile, anche per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente.

Chiediamo ai Clienti interessati di trasmetterci copia dei documenti esteri (che non siano documentati da fattura elettronica o bolla doganale) ENTRO E NON OLTRE il giorno 15 di ciascun mese successivo a quello di competenza (emissione o ricezione).

 

                                                                                                                                                       fabrizio festini

                                                                                                                                            f.festini@eusebiassociati.it