Dopo lo scossone accusato con l’avvento della “fattura elettronica”, non si arresta la corsa verso la “dematerializzazione” dei documenti fiscali, infatti ora è la volta degli scontrini e delle ricevute fiscali in formato elettronico, che comporteranno, per i contribuenti, un ulteriore investimento dovuto all’adeguamento tecnologico degli attuali registratori di cassa.

SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, tutti i soggetti operanti nei settori evidenziati dall’Art. 22 D.P.R. 633/72 e cioè tutti coloro che non hanno l’obbligo ad emettere fattura se non sia esplicitamente richiesta dal cliente, quindi:

  • Cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • Prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi, mense aziendali e mediante apparecchi di distribuzione automatica;
  • Prestazioni di trasporto di persone, veicoli e bagagli;
  • Prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti.

DECORRENZA

L’obbligo di adottare lo scontrino (per chi opera nel commercio) e la ricevuta fiscale (per chi opera nei servizi) elettronici avverrà in maniera scaglionata a seconda delle seguenti fasce di volumi d’affari:

  1. dal primo luglio 2019:

per le imprese con volume d’affari annuo superiore a € 400.000,00;

  1. dal primo gennaio 2020:

per le imprese con volume d’affari annuo fino  a € 400.000,00.

ADEGUAMENTO/SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI MISURATORI FISCALI

Il contribuente dovrà sin da subito prendere in considerazione se adeguare l’attuale registratore di cassa o sostituirlo con uno nuovo denominato “RT – Registratore Telematico”.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO E L’ADATTAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI

Per gli anni 2019 e 2020, per l’acquisto di un RT-Registratore Telematico o l’adattamento di un attuale registratore di cassa, è concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa imponibile sostenuta, fino ad un massimo di:

  • € 250,00 in caso di nuovo acquisto;
  • € 50,00 in caso di adeguamento di uno esistente.

Il credito d’imposta sarà fruibile esclusivamente in compensazione tramite F24 e trasmesso esclusivamente in via telematica (no presentazione allo sportello bancario!).

Importante! il credito d’imposta riconosciuto dovrà obbligatoriamente essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa (2019 o 2020), in apposito quadro RU.

OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIABILE

Il pagamento della fattura per l’acquisto di un RT-Registratore Telematico o l’adattamento di un attuale registratore di cassa, dovrà avvenire esclusivamente con sistema “tracciabile” e cioè con uno dei seguenti metodi di pagamento:

  • Assegni bancari e postali (circolari e non);
  • Addebito diretto in conto corrente;
  • Bonifico bancario o postale;
  • Bollettino postale;
  • Carte di debito, di credito, prepagate;
  • In genere strumenti di pagamento elettronico, purchè con addebito in conto corrente.

 

CHIUSURA DI CASSA, MEMORIZZAZIONE ED INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

1.REGOLA GENERALE

In linea generale la norma stabilisce che la chiusura di cassa va effettuata entro la mezzanotte del giorno stesso.

2.ECCEZIONE ALLA REGOLA GENERALE      

Con la Circolare Ministeriale 12/2016 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, agli esercizi commerciali con attività oltre le ore 24, la possibilità di effettuare la chiusura di cassa nel momento effettivo in cui ha termine l’attività; fra questi vi rientrano:

  • esercizi di attività di intrattenimento;
  • esercizi pubblici commerciali (bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, etc.);
  • In tal caso, ancorché lo scontrino di chiusura sia emesso nel giorno successivo, i corrispettivi vanno imputati al giorno precedente.

EMISSIONE DELLO SCONTRINO DI CHIUSURA DOPO LA MEZZANOTTE

Il quesito posto ai funzionari delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 riguardava la possibilità per un pubblico esercizio (bar, ristorante, ecc..), con attività protratta oltre la mezzanotte, di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività (anziché entro la mezzanotte) con riferimento al giorno precedente. La risposta è stata “ufficializzata” nell’ambito della CM 12/2016.

In particolare detti soggetti possono emettere lo scontrino di chiusura giornaliera:

  • al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività;
  • annotando i corrispettivi con riferimento “alla data di inizio dell’evento”.+

 

Esempio:   un Bar effettua la chiusura dell’attività ordinariamente alle ore 02:00:

  • gli incassi realizzati dalle ore 24 alle ore 2.00 del 14 maggio potranno essere annotati come corrispettivi del giorno 13 maggio.

 

Fabrizio Festini

   f.festini@eusebiassociati.it

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