Dopo lo scossone accusato con l’avvento della “fattura elettronica”, non si arresta la corsa verso la “dematerializzazione” dei documenti fiscali, infatti ora è la volta degli scontrini e delle ricevute fiscali in formato elettronico, che comporteranno, per i contribuenti, un ulteriore investimento dovuto all’adeguamento tecnologico degli attuali registratori di cassa.
SOGGETTI INTERESSATI
Sono interessati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, tutti i soggetti operanti nei settori evidenziati dall’Art. 22 D.P.R. 633/72 e cioè tutti coloro che non hanno l’obbligo ad emettere fattura se non sia esplicitamente richiesta dal cliente, quindi:
- Cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- Prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi, mense aziendali e mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- Prestazioni di trasporto di persone, veicoli e bagagli;
- Prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti (artigiani…).
- Compresi i contribuenti in regime FORFETTARIO! .
DECORRENZA
L’obbligo di adottare lo scontrino (per chi opera nel commercio) e la ricevuta fiscale (per chi opera nei servizi) elettronici avverrà in maniera scaglionata a seconda delle seguenti fasce di volumi d’affari:
- dal primo luglio 2019:
per le imprese con volume d’affari annuo 2018 superiore a € 400.000,00;
- dal primo gennaio 2020:
per le imprese con volume d’affari annuo 2018 fino a € 400.000,00.
OPERAZIONI ESONERATE
Il M.E.F., con decreto del 10.05.2019 ha previsto operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri:
- operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 D.P.R. n. 696 del 21.12.1996:
- cessione tabacchi e generi Monopolio;
- cessione carburanti;
- cessione prodotti agricoli effettuate dai produttori in regime speciale;
- cessione giornali quotidiani, libri e riviste;
- cessioni e prestazioni rese mediante distributori automatici;
- operazioni relative a concorsi pronostici e alle scommesse;
- somministrazioni alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari;
- le prestazioni rese da agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
- cessioni di beni effettuate da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette operazioni;
- altre attività marginali…
- operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (si considerano “marginali” quelle operazioni che non superano l’1% del volume d’affari del 2018) – in questo caso l’esonero vale fino al 31.12.2019!.
MODALITA’ OPERATIVE
Dal punto di vista operativo il nuovo obbligo presuppone la dotazione di:
- RT Registratore Telematico;
oppure:
- Portale web dedicato.
I corrispettivi dovranno essere inviati:
- Telematicamente allo SDI (Sistema Di Interscambio);
- File in formato XML;
- Con cadenza GIORNALIERA!;
- In caso di scarto o impossibilità ad inviare (interruzione linea internet o elettrica…), l’esercente avrà 5 giorni di calendario per trasmettere nuovamente il file corretto allo SDI.
PUNTO VENDITA CON 3 O PIU’ PUNTI CASSA
Gli esercenti operanti con un numero non inferiore a 3 punti cassa per ciascun punto vendita, possono effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa, mediante un unico “punto di raccolta” (RT o server-RT).
- Per PUNTO CASSA si intende un sistema composto da hardware e software in grado di trasmettere i dati riferiti ai corrispettivi giornalieri al server RT Registratore Telematico;
- Per PUNTO DI RACCOLTA si intende un Registratore Telematico collegato ad ogni punto cassa che si occuperà della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Costoro:
- Devono fare certificare annualmente il proprio bilancio d’esercizio;
- Devono dotarsi del processo di controllo che deve essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al D.lgs. 231/2001, se previsto.
Soggetti abilitati alla verifica di conformità:
- Per processi amministrativi e contabili: soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali ex D.Lgs. 39/2010 (incluse società di revisione);
- Per sistemi informativi aziendali: soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali, Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a rilasciare le certificazioni relative ai modelli di Registratori Telematici.
REGIME SANZIONATORIO (art. 2 comma 6 D.Lgs. 127/2015)
Ai soggetti con obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi si applicano:
- nel caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione e nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri: sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di € 500,00;
- mancata tempestiva richiesta di intervento per manutenzione: sanzione da € 500 a € 2.000;
- mancata annotazione del corrispettivo nel registro di emergenza nel caso di mancato o irregolare funzionamento dei sistemi: sanzione da € 500 a € 2.000.
MORATORIA REGIME SANZIONATORIO
- mini-moratoria dei 5 giorni: nel caso per problemi tecnici la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri non andasse a buon fine, è possibile ripetere la trasmissione entro i 5 giorni di calendario successivi senza incorrere in sanzioni;
- moratoria dei 12 giorni: dal I° luglio viene concesso più tempo per la trasmissione delle fatture elettroniche, tale moratoria viene estesa alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
- ULTIM’ORA! MORATORIA DI 6 MESI: un emendamento al Decreto Crescita (D.L. 34/2019) in scadenza entro fine giugno, prevede la sospensione delle sanzioni previste per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri se effettuata entro 1 mese dalla data di effettuazione dell’operazione.
ADEGUAMENTO/SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI MISURATORI FISCALI
Il contribuente dovrà sin da subito prendere in considerazione se adeguare l’attuale registratore di cassa o sostituirlo con uno nuovo denominato “RT – Registratore Telematico”.
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO E L’ADATTAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI
Per gli anni 2019 e 2020, per l’acquisto di un RT-Registratore Telematico o l’adattamento di un attuale registratore di cassa, è concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa imponibile sostenuta, fino ad un massimo di:
- € 250,00 in caso di nuovo acquisto;
- € 50,00 in caso di adeguamento di uno esistente.
Il credito d’imposta sarà fruibile esclusivamente in compensazione tramite F24 e trasmesso esclusivamente in via telematica (no presentazione allo sportello bancario!).
Importante! il credito d’imposta riconosciuto dovrà obbligatoriamente essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa (2019 o 2020), in apposito quadro RU.
OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIABILE
Il pagamento della fattura per l’acquisto di un RT-Registratore Telematico o l’adattamento di un attuale registratore di cassa, dovrà avvenire esclusivamente con sistema “tracciabile” e cioè con uno dei seguenti metodi di pagamento:
- Assegni bancari e postali (circolari e non);
- Addebito diretto in conto corrente;
- Bonifico bancario o postale;
- Bollettino postale;
- Carte di debito, di credito, prepagate;
- In genere strumenti di pagamento elettronico, purchè con addebito in conto corrente.
CHIUSURA DI CASSA, MEMORIZZAZIONE ED INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI
- REGOLA GENERALE
- In linea generale la norma stabilisce che la chiusura di cassa va effettuata entro la mezzanotte del giorno stesso.
- ECCEZIONE ALLA REGOLA GENERALE
Con la Circolare Ministeriale 12/2016 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, agli esercizi commerciali con attività oltre le ore 24, la possibilità di effettuare la chiusura di cassa nel momento effettivo in cui ha termine l’attività; fra questi vi rientrano:
- esercizi di attività di intrattenimento;
- esercizi pubblici commerciali (bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, etc.);
- In tal caso, ancorché lo scontrino di chiusura sia emesso nel giorno successivo, i corrispettivi vanno imputati al giorno precedente.
EMISSIONE DELLO SCONTRINO DI CHIUSURA DOPO LA MEZZANOTTE
Il quesito posto ai funzionari delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 riguardava la possibilità per un pubblico esercizio (bar, ristorante, ecc..), con attività protratta oltre la mezzanotte, di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività (anziché entro la mezzanotte) con riferimento al giorno precedente. La risposta è stata “ufficializzata” nell’ambito della CM 12/2016.
In particolare detti soggetti possono emettere lo scontrino di chiusura giornaliera:
- al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività;
- annotando i corrispettivi con riferimento “alla data di inizio dell’evento”.
Esempio: un Bar effettua la chiusura dell’attività ordinariamente alle ore 02:00:
|
Nessuna conferma, ad oggi, se tale comportamento è da ritenersi valido anche con il corrispettivo telematico.
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
La trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri avviene utilizzando un orario casuale all’interno dell’intervallo temporale tra le 00:00 e le 22:00.
Festini Fabrizio
3338738201