Come ogni anno vi ricordiamo che le imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, devono procedere, entro il 31 dicembre, alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.
L’obbligo è generalizzato a tutte le categorie di imprese e senza alcuna distinzione in relazione al regime di contabilità adottato (ordinario, semplificato, forfettario, minimo…). |
Possono verificarsi due casi:
- l’azienda ha l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino;
- l’azienda non è tenuta alla contabilità di magazzino.
Nel primo caso, l’importo dell’inventario di fine anno emerge dalla coincidenza con le scritture contabili del magazzino.
Nel secondo caso, invece, occorre effettuare la valutazione delle merci con lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino, occorre quindi considerare:
- i beni presenti presso i magazzini dell’impresa, presso i depositi e le unità locali;
- le disponibilità presso terzi per merci in conto deposito, conto vendita o in conto lavorazione.
Merce in viaggio: In particolare la merce in viaggio, se di proprietà dell’impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.
Beni di proprietà di terzi: Non si tiene invece conto nel computo dei beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).
Nella tabella che segue riepiloghiamo quanto detto:
BENI IN INVENTARIO |
|
beni presso magazzino | sì |
beni in deposito | sì |
beni presso unità locali | sì |
beni di proprietà ma presso terzi | sì |
beni di proprietà altrui presso l’azienda | no |
beni di proprietà in viaggio | sì |
beni in viaggio di proprietà altrui | no |
Obbligo tenuta contabilità di magazzino: ricordiamo che l’obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino, secondo quanto previsto dall’art.1 d.P.R. n.695/96, riguarda i contribuenti che, per almeno due periodi di imposta consecutivi (l’obbligo scatta dal secondo periodo di imposta successivo):
- realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.569 euro;
- dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finale superiore ad 1.032.914 euro.
L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.
Metodologia di valutazione del magazzino: Prima di procedere vediamo i criteri, non univoci né semplici, di gestione del valore delle rimanenze, siano esse merci destinate alla rivendita che materie prime destinate alla produzione. Il valore dei beni, sempre al netto di IVA, può essere calcolato con uno dei seguenti metodi:
– C.M.P. (costo medio ponderato);
– FI.FO. (first in – first out);
– LI.FO. (last in – first out).
Non è esclusa, in casi particolari, la possibilità di applicare un diverso metodo, purchè ci siano validi motivi e venga spiegato il metodo usato e le relative giustificazioni nella nota integrativa.
Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti del costo di acquisto:
- i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d’opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si includono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.
Si ricorda che se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi ed i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella nota integrativa con specificazione per categoria di beni. |
COMMERCIANTI AL MINUTO
Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31 dicembre, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.
Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria (Agenzia Entrate – Guardia di Finanza). |
IMPORTANTE!! OMESSA TENUTA DELL’INVENTARIO DI MAGAZZINO
In caso di omessa o irregolare tenuta del prospetto analitico delle rimanenze iniziali e finali, l’ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo, attraverso una determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisito. Ciò in quanto l’omissione determina l’impossibilità di una ricostruzione analitica dei ricavi con conseguente inattendibilità complessiva delle scritture contabili. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 24016 del 24 novembre 2016, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
festini fabrizio