EMERGENZA CORONAVIRUS

NUOVO ELENCO ATTIVITA’ SOSPESE E AMMESSE

(D.L. n. 19 del 25.03.2020 – D.M. Ministero Sviluppo Economico del 25.03.2020)

Ieri sera sono andati in firma due importanti documenti che modificano nuovamente l’elenco delle attività obbligatoriamente sospese e quelle che possono proseguire l’attività: il  D.M. del MISE-Ministero Sviluppo Economico e il D.L. n. 19 in vigore da oggi 26.03.2020.

I Sindacati sul piede di guerra, la minaccia di scioperi, il sovrapporti di D.P.C.M., D.L., D.M., Circolari etc…non ha fatto altro che generare confusione e dubbi tra gli operatori economici…dubbi rimasti irrisolti anche in sede della trattativa Governo/Sindacati di ieri sera…ancora una volta non si è riusciti a fare chiarezza e stilare una specifica elencazione dei Codici Ateco in maniera tale da comprendere inequivocabilmente chi può e chi non può operare sul mercato, ad oggi.

 D.M. DEL 25.03.2020 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

Il Mi.SE., dopo lunga trattativa con i Sindacati, ha modificato l’elenco delle attività autorizzate a proseguire l’attività ed individuate nell’allegato 1 del DPCM dello scorso 22 marzo e per la precisione l’intervento consiste in:

  • Stralcio di alcuni codici attività;
  • Delimitazione dell’ambito di applicazione di alcuni codici attività;
  • Aggiunta di codici attività in precedenza esclusi.

OPERAZIONI CORRELATE ALLA SOSPENSIONE

Viene prolungato il termine entro il quale le attività che risultano sospese per effetto del nuovo elenco (vedi di seguito) possono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in magazzino: il nuovo termine è il 28 marzo (il D.P.C.M. del 22 marzo aveva previsto come termine ultimo il 25 marzo).