SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI GENERI ALIMENTARI

 FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA:

COSA E’ VIETATO E COSA E’ CONSENTITO

In un solo mese di emergenza sanitaria siamo stati travolti da un  susseguirsi di D.P.C.M., D.M. e D.L. che hanno ingenerato non poche perplessità e dubbi tra gli operatori commerciali: la presente circolare, che si rivolge al settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti) ed alle attività artigiane di produzione di generi alimentari (quali gelaterie, pasticcerie, pizzerie, paninoteche, gastronomie…) , ha lo scopo di fare chiarezza su quelle attività che, pur dovendo rispettare l’obbligo di chiusura al pubblico, possono comunque operare in modalità di “consegna a domicilio”, ovviamente  nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Di seguito le risposte fornite dal Governo agli operatori dei settori presi in esame con la presente:

Domanda: sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?

Risposta: sì, tali attività sono sospese, fatta eccezione per gli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una c.d. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Domanda: quali sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono continuare la propria attività?

Risposta: in seguito all’entrata in vigore dell’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo, restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l’obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Sono chiusi invece gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante al di fuori della rete autostradale.

Domanda: i bar gli altri esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, che vendono anche prodotti commerciali consentiti, come tabacchi o quotidiani, possono restare aperti?

Risposta: In questi esercizi, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite ai sensi dell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020.

Domanda: le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche all’interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività?

Risposta: Sì, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.

Domanda: la consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria?

Risposta: tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una c.d. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

IN ESTREMA SINTESI

bar, ristoranti, pub nonché attività artigiane quali gelaterie, pasticcerie, pizzerie, paninoteche, kebab, gastronomie, friggitorie e simili:

  • NON POSSONO svolgere attività di “vendita per asporto” presso i locali delle proprie attività;
  • POSSONO svolgere la sola attività di “consegna al domicilio” del cliente.

Per attività di “vendita per asporto” si intende la vendita presso la sede della propria attività.

Per attività di “consegna a domicilio” si intende la vendita, previa ordinazione “a distanza” effettuata dal cliente con qualsiasi modalità utile (telefono, email, App, portali web e social) e consegna al domicilio del cliente tramite organizzazione dello stesso esercente o tramite piattaforme a ciò specializzate, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitando, al momento della consegna, che ci siano contatti personali a distanza inferiore a 1 metro.

Non sono previsti particolari adempimenti in campo amministrativo, se non l’aggiornamento del manuale di autocontrollo previsto ai fini degli adempimenti H.A.C.C.P.

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

3338738201