DECRETO LIQUIDITA’

COME ORIENTARSI NELLA PROROGA DEI VERSAMENTI

(D.L. n. 23 del 08.04.2020)

Il D.L. n. 23 dell’ 8 aprile 2020, meglio conosciuto come “Decreto Liquidità”, in vigore dal 9 aprile, ha esteso la sospensione dei termini di versamento dell’IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

La sospensione però non è generalizzata, ma subordinata ad una comprovata riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti periodi del precedente periodo di imposta.

VERSAMENTI SOSPESI

Sono sospesi i versamenti che riguardano:

  • Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • Le addizionali regionali e comunali Irpef;
  • L’IVA;
  • I contributi previdenziali ed assistenziali;
  • L’INAIL.

PERIODO DI SOSPENSIONE

I versamenti di cui sopra, ricadenti nei mesi di aprile e maggio, possono essere sospesi fino al 30 giugno:

  • Senza maggiorazione di sanzioni e interessi;
  • Pagabili in unica soluzione entro il 30 giugno;
  • Pagabili in massimo 5 rata mensili di pari importo con prima rata entro il 30 giugno ed ultima entro il 31 ottobre.

SOGGETTI INTERESSATI ALLA SOSPENSIONE

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro devono registrare una flessione del fatturato e/o dei corrispettivi:

  • nei mesi di marzo e aprile 2020;
  • rispetto a marzo e aprile 2019;
  • di almeno il 33%.

 SOSPENSIONI SLEGATE DAI RICAVI 2019

La sospensione dei versamenti si applica, a prescindere dalla flessione del fatturato di cui al punto precedente, per i seguenti soggetti:

  • chi ha intrapreso l’attività dopo il 31.03.2020.

 

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

3338738201