DECRETO LIQUIDITA’
COME ORIENTARSI NELLA PROROGA DEI VERSAMENTI
(D.L. n. 23 del 08.04.2020)
Il D.L. n. 23 dell’ 8 aprile 2020, meglio conosciuto come “Decreto Liquidità”, in vigore dal 9 aprile, ha esteso la sospensione dei termini di versamento dell’IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.
La sospensione però non è generalizzata, ma subordinata ad una comprovata riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti periodi del precedente periodo di imposta.
VERSAMENTI SOSPESI
Sono sospesi i versamenti che riguardano:
- Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- Le addizionali regionali e comunali Irpef;
- L’IVA;
- I contributi previdenziali ed assistenziali;
- L’INAIL.
PERIODO DI SOSPENSIONE
I versamenti di cui sopra, ricadenti nei mesi di aprile e maggio, possono essere sospesi fino al 30 giugno:
- Senza maggiorazione di sanzioni e interessi;
- Pagabili in unica soluzione entro il 30 giugno;
- Pagabili in massimo 5 rata mensili di pari importo con prima rata entro il 30 giugno ed ultima entro il 31 ottobre.
SOGGETTI INTERESSATI ALLA SOSPENSIONE
I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro devono registrare una flessione del fatturato e/o dei corrispettivi:
- nei mesi di marzo e aprile 2020;
- rispetto a marzo e aprile 2019;
- di almeno il 33%.
SOSPENSIONI SLEGATE DAI RICAVI 2019
La sospensione dei versamenti si applica, a prescindere dalla flessione del fatturato di cui al punto precedente, per i seguenti soggetti:
- chi ha intrapreso l’attività dopo il 31.03.2020.
Festini Fabrizio
3338738201