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DECRETO LIQUIDITA’

MISURE PER IL SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

(D.L. n. 23 dell’08.04.2020)

il Decreto Liquidità, approdato in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Vediamo di seguito le principali direttive.

MISURE DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

Come da dossier del D.L. n. 18, con l’intervento del Fondo Centrale di Garanzial’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative sugli importi garantiti dal Fondo stesso”. Inoltre il Decreto prevede un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su 3 direttrici principali:

  • garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di € 25.000,00, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
  • garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di € 800.000,00, senza valutazione andamentale;
  • garanzia al 90% per i prestiti fino a € 5 milionio, senza valutazione andamentale.

ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA DA PARTE DI ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA E LIBERI PROFESSIONISTI

È rivolta alle aziende e professionisti che hanno minime esigenze di credito.

  • Importo massimo richiedibile € 25.000,00 – sempre entro il limite del 25% dei ricavi;
  • Garanzia statale al 100%;
  • durata massima 6 anni;
  • pagamento prima rata dopo 24 mesi;
  • il rilascio della garanzia è automatico e gratuito;
  • senza alcuna valutazione da parte della banca;
  • la garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate in data successiva al 31.01.2020.

FONDO CENTRALE DI GARANZIA – NUOVE REGOLE VALEVOLI FINO AL 31.12.2020

  • Gratuità della garanzia;
  • Importo massimo garantito per singola impresa fino a 5 milioni di euro;
  • Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
  • Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato;
  • Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus;
  • Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario;
  • Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020;
  • Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento;
  • Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti;
  • Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00;
  • Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo;
  • Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500 milioni di Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio.

GARANZIA SACE (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia (vedi sopra), si prevede la concessione fino al 31 dicembre 2020 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni:

  • durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
  • impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;
  • importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;
  • impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

In relazione ai finanziamenti aventi le dette caratteristiche si prevede la seguente copertura:

  • pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato Italia non superiore a € 1,5 miliardi;
  • si omettono le tipologie rivolte alle imprese con fatturati superiori…

 

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

3338738201

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