EMERGENZA SANITARIA

D.P.C.M. DEL 10.04.2020

ATTIVITA’ AUTORIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

Il D.P.C.M. del 10 aprile abroga tutte le disposizioni emanate in precedenza, quali i D.P.C.M. dell’11 e del 22 marzo scorso, pertanto a far data da oggi 14 aprile bisognerà fare riferimento a tali ultime disposizioni per la verifica delle attività produttive autorizzare o non autorizzate allo svolgimento dell’attività.

Pertanto con il D.P.C.M. del 10 aprile si riparte da zero, avremo un unico documento che stabilisce le limitazioni alle attività produttive, i divieti di carattere sanitario e le limitazioni alla circolazione.

DIVIETI DI CARATTERE SANITARIO E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

Di seguito le principali regole da seguire per il contenimento della diffusione del virus, si tralascia per ovvi motivi di spazio tutto quanto inerente l’istruzione:

  • divieto di spostamento se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • divieto di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
  • raccomandazione di non uscire di casa e limitare i contatti in caso di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C;
  • divieto assoluto di spostamento dall’abitazione nei casi di quarantena o positività Covid-19;
  • divieto di assembramento e divieto di accesso a parchi, aree gioco, giardini pubblici, ecc.;
  • divieto di esercizio di attività all’aperto, fatto salvo attività motoria in prossimità dell’abitazione.

Resta sempre fermo, in ogni circostanza, l’obbligo di rispettare la distanza minima interpersonale di un metro.

Quanto alle sospensioni, vengono richiamate in toto quelle presenti sin dalle prime disposizioni, ovvero:

  • sospensione manifestazioni sportive e allenamenti atletici, nonché manifestazioni organizzate, eventi, meeting e similari. Chiusi cinema, teatri, pub, discoteche ecc., ovvero sono chiusi tutti i luoghi, e vietate tutte le occasioni di incontro, nei quali si venga a creare assembramento;
  • sospese le attività di palestre, piscine, centri sportivi e centri benessere. Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  • sospese le cerimonie religiose, compresi i funerali e i matrimoni;
  • sospesa l’apertura al pubblico di musei, luoghi culturali e similari.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E INDUSTRIALI CONSENTITE

Come anticipato, il seguente elenco sostituisce i precedenti dettati dai D.P.C.M. di marzo: (SCARICA IL PDF PER SCHEMA)

ULTERIORI ATTIVITA’ NON VIETATE

In deroga al tassativo elenco contenuto nell’allegato 3 al D.P.C.M. del 10.04.2020, sono comunque ammesse le:

a) attività funzionali:

  • ad assicurare la continuità delle filiere delle attività c.d. “primarie/indispensabili” di cui alla precedente tabella;
  • alle filiere delle attività e dell’industria dell’aerospazio, della filiera e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione.

Importante!: la prosecuzione di tali attività è subordinata alla comunicazione al Prefetto della provincia di riferimento, da effettuarsi tramite P.E.C. (vedi modalità a fondo pagina).

b) attività che erogano “servizi di pubblica utilità” e “servizi essenziali” ex L. 146/1990 (c.d. multiutility del gas, energia elettrica, trasporti, etc…).

c) le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna:

  • di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici;
  • prodotti della filiera agro-alimentare.

d) ogni attività “funzionale a fronteggiare l’emergenza sanitaria”;

e) attività degli impianti a “ciclo produttivo continuo” (lavoro continuativo nelle 24 h) la cui interruzione comporti un grave pregiudizio all’impianto o pericolo di incidenti.

Importante!: la prosecuzione di tali attività è subordinata alla comunicazione al Prefetto della provincia di riferimento, da effettuarsi tramite P.E.C. (vedi modalità a fondo pagina).

ATTIVITA’ SOSPESE – CONSENTITA L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Le imprese la cui attività è sospesa possono:

  • procedere alla spedizione a terzi di merci giacenti in magazzino, nonché alla ricezione in magazzino di beni e forniture;

di conseguenza è consentito:

l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente e/o di terzi delegati per lo svolgimento di:

  • attività di vigilanza;
  • attività conservative e di manutenzione (es. di beni merce, di macchinari e impianti…);
  • attività amministrative (gestione dei pagamenti, contabilità…);
  • attività di pulizia e sanificazione.

 Importante!: la prosecuzione di tali attività è subordinata alla comunicazione al Prefetto della provincia di riferimento, da effettuarsi tramite P.E.C. (vedi modalità a fondo pagina).

COMMERCIO AL DETTAGLIO E SERVIZI ALLA PERSONA

L’art. 1 comma 1 lett. z) del D.P.C.M. del  10.04.2020 prevede:

la sospensione delle attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona:

  • sia negli esercizi di vicinato, nella media e grande distribuzione e nei centri commerciali;

ad eccezione del commercio al dettaglio di:

  • generi alimentari;
  • generi di prima necessità indicati nell’allegato 1 del D.P.C.M.;
  • e nei servizi alla persona indicati nell’allegato 2 del D.P.C.M..

è sempre consentito il commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto purchè nel rispetto della chiusura dell’esercizio e con spedizione o consegna al domicilio del cliente.

ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Restano sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, tranne che per:

  • mense e servizi di catering continuativo su base contrattuale;
  • Consegna al domicilio del cliente;
  • Esercizi situati lungo la rete autostradale (per sola vendita da asporto);
  • Esercizi siti negli ospedali e negli aeroporti.

A condizione che siano rispettate la distanza e le norme igienico-sanitarie.

ATTIVITA’ PROFESSIONALI

Tutte le attività professionali restano autorizzate con le seguenti raccomandazioni:

  • Prediligere il lavoro agile a distanza;
  • Per i lavoratori dipendenti Incentivare ferie e congedi parentali;
  • Adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, se non è possibile rispettare la distanza interpersonale, obbligo di adozione di strumenti di protezione individuale;
  • Promuovere operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

INVIO COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA

Di seguito la procedura da seguire nei casi in cui è previsto l’invio di apposita comunicazione al Prefetto della provincia di appartenenza:

  • Inviare E.C. al Prefetto della provincia territorialmente competente, utilizzando uno degli appositi fac-simile (reperibili nei rispettivi siti delle Prefetture):
  • Ancona (ad oggi non aggiornato al dpcm 10.04.2020) http://www.prefettura.it/ancona/contenuti/Emergenza_covid_19-8618429.htm
  • Pesaro-Urbino http://www.prefettura.it/pesarourbino/contenuti/Dpcm_10_aprile_2020_comunicazione_attivita-8695844.htm

gli indirizzi P.E.C. di Ancona e Pesaro sono i seguenti:

 

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

3338738201