DECRETO RILANCIO
I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ESENTI DA I.V.A.
Aggiornamento della Circolare n. 55 del 25.05.2020
(D.L. n. 34 del 19.05.2020 Art. 124 – FAQ Assosoftware)
Il Decreto Rilancio ha previsto fino al 31.12.2020, l’esenzione da I.V.A. per la vendita di dispositivi di protezione individuale e attrezzature mediche. Dal primo gennaio 2021 le stesse cessioni saranno assoggettate ad I.V.A. all’aliquota agevolata del 5%.
BENI ESENTI DA I.V.A. FINO AL 31.12.2020 E AD I.V.A. AL 5% DAL 01.01.2021
Il Decreto Rilancio integra la tabella A parte II-bis allegata al D.P.R. n. 633/1972 con i seguenti beni:
- Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- Monitor multiparametrico anche da trasporto;
- Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- Tubi endotracheali;
- Caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- Maschere per la ventilazione non invasiva;
- Sistemi di aspirazione;
- Umidificatori;
- Laringoscopi;
- Strumentazione per accesso vascolare;
- Aspiratore elettrico;
- Centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- Ecotomografo portatile;
- Elettrocardiografo;
- Tomografo computerizzato;
- Mascherine chirurgiche;
- Mascherine Ffp2 e Ffp3;
- Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- Termometri;
- Detergenti disinfettanti per mani;
- Dispenser a muro per disinfettanti;
- Soluzione idroalcolica in litri;
- Perossido al 3% in litri;
- Carrelli per emergenza;
- Estrattori RNA;
- Strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- Tamponi per analisi cliniche;
- Provette sterili;
- Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
NOVITA’! MODALITA’ DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA E/O DOCUMENTO COMMERCIALE
AssoSoftware, con la pubblicazione di una FAQ, conferma l’indirizzo interpretativo secondo cui le cessioni di beni necessari al contenimento dell’emergenza epidemiologica (vedi elenco beni di cui sopra) esenti da IVA dal 19 maggio, possono essere rappresentate nella fattura elettronica di vendita come segue:
- Ai fini IVA assoggettare il corrispettivo ad “aliquota zero”;
- Utilizzare il “codice per natura operazione” N4 (tipico delle operazioni esenti);
- Si consiglia di indicare nel campo relativo al “riferimento normativo” la dicitura “fattura emessa ai sensi dell’art. 124 c. 2 del D.L. 34/2020”.
Nel caso di cessione al consumatore finale con emissione di documento commerciale (ex scontrino fiscale):
- Ai fini IVA assoggettare il corrispettivo ad “aliquota zero”.
Tale procedura è valida per le cessioni effettuate dal 19 maggio scorso e fino al 31.12.2020 in quanto dal primo gennaio 2021 le cessioni dei dispositivi di protezione individuale andranno assoggettati ad aliquota IVA del 5%.
PREZZO UNICO PER LE MASCHERINE CHIRURGICHE
Il prezzo di vendita al consumo delle mascherine chirurgiche è stato fissato in € 0,50. Dal primo gennaio 2021 il prezzo, maggiorato dell’Iva al 5%, sarà pari a € 0,525.
Festini Fabrizio