DECRETO RILANCIO
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA E LAVORO AUTONOMO
(Decreto Rilancio D.L. n. 34 del 19.20.2020 art. 25
Provvedimento Direttore AdE del 10.06.2020
Novità Circolare Agenzia Entrate n. 15/E del 13.06.2020)
Il c.d. Decreto Rilancio prevede la concessione di contributi a fondo perduto a determinate categorie di soggetti, a patto che la loro attività sia stata colpita dall’emergenza epidemiologica. La Circolare n. 15/E di sabato 13 giugno fornisce qualche ulteriore chiarimento in merito, ma i casi particolari che meriterebbero approfondimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria sono ancora numerosi.
SOGGETTI AMMESSI
- Esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (ditte individuali, società di qualsiasi veste giuridica), indipendentemente dal regime contabile adottato;
- Soggetti che producono reddito agrario, sia determinato su base catastale che reddito d’impresa;
- Enti non commerciali che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi;
- T.P. – Società tra Professionisti;
- Soggetti in regime “forfettario”.
SOGGETTI ESCLUSI
- Soggetti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione dell’istanza di contributo;
- I soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30.04.2020 (ad eccezione della “continuità” del de cuius in capo agli eredi);
- Gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e simili;
- Professionisti e CO.CO.CO. iscritti alla Gestione Separata Inps;
- Lavoratori dello spettacolo;
- Lavoratori dipendenti;
- Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Attenzione!
Sono ammessi al contributo a fondo perduto:
- Le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo che contestualmente sono anche “lavoratori dipendenti” o “pensionati”.
LIMITI DIMENSIONALI E DANNI DA COVID-19
I soggetti ammessi al contributo (di cui sopra) devono aver conseguito nel periodo d’imposta 2019:
- Ricavi o compensi NON superiori a 5 milioni di euro;
- Fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori a 2/3 di quelli di aprile 2019 (quindi calo almeno di 1/3 rispetto ad anno precedente).
Attenzione!
I soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal I° gennaio 2019 beneficiano del contributo anche in assenza della verifica della condizione del calo di fatturato/corrispettivi.
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Alla base del conteggio del contributo a fondo perduto vi è la differenza tra il fatturato e corrispettivi di aprile 2020 con quelli dello stesso periodo 2019, il calo deve essere almeno pari ad 1/3. A tale differenza vengono poi applicate delle percentuali a seconda delle dimensioni aziendali in termini di ricavi/compensi:
ricavi/compensi < o = € 400.000 | 20% della differenza tra fatturato aprile 2020 e fatturato aprile 2019 (se almeno pari a 1/3) |
Ricavi/compensi > € 400.000 e < € 1 milione | 15% della differenza tra fatturato aprile 2020 e aprile 2019 (se almeno pari a 1/3) |
Ricavi/compensi > € 1 milione e < 5 milioni | 10% della differenza tra fatturato aprile 2020 e aprile 2019 (se almeno pari a 1/3) |
Calcolo del fatturato e dei corrispettivi
Nel calcolo del fatturato e dei corrispettivi devono essere considerate:
- Le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica Iva di aprile 2019 e 2020;
quindi
- tutte le fatture attive (al netto di Iva) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il I° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile (occorrerà fare riferimento alla data dei D.D.T. per le cessioni di beni o a qualsiasi documento simile per le prestazioni di servizi;
Inoltre:
- Occorre tenere conto delle note di variazione aventi data di emissione aprile;
- Concorrono al conteggio del fatturato le cessioni di beni ammortizzabili;
- I commercianti al minuto devono considerare l’importo dei corrispettivi del mese al netto dell’Iva;
- I corrispettivi in “ventilazione” possono essere assunti al lordo dell’Iva.
CONTRIBUTO MINIMO RICONOSCIUTO
Qualora dai conteggi fatti con le suddette modalità il contributo risulti spettante, verrà comunque riconosciuto un contributo minimo non inferiore a:
- Ditte individuali € 1.000,00;
- Società € 2.000,00.
Importante!
Soggetti che hanno iniziato l’attività dal I° gennaio ed entro il 30 aprile 2019:
tali soggetti beneficiano del contributo anche in assenza della verifica della condizione del calo di fatturato e corrispettivi.
Per tali soggetti il contributo è determinato come segue:
- Se la differenza tra l’ammontare del fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019 è negativa, a tale differenza (presa in valore assoluto e non se almeno pari ad 1/3!) si applica la percentuale del 20, 15 o 10% di cui sopra;
- Se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019 è positiva o pari a zero, viene comunque riconosciuto il contributo minimo pari a € 1.000,00 per ditte individuale e € 2.000,00 per società.
Soggetti che hanno iniziato l’attività dal I° maggio 2019 (ed entro il 30 aprile 2020):
mancando il dato relativo all’ammontare di fatturato e corrispettivi di aprile 2019, necessario per calcolare il calo rispetto ad aprile 2020, a tali soggetti viene riconosciuto il contributo minimo pari a € 1.000,00 per ditte individuali e € 2.000,00 per società.
CONTRIBUTO ESENTASSE
Il contributo è esentasse, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (Irpef, Ires) e dell’Irap.
CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo a fondo perduto rientra nella categoria dei “contributi in conto esercizio” in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi, pertanto sarà rilevato nella voce A5 del conto economico “altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio”.
INVIO ISTANZA DI CONTRIBUTO e PROCEDURA DI EROGAZIONE
- Invio telematico di apposita istanza a partire dal 15 giugno e non oltre il 13 agosto;
- Entro 7 giorni lavorativi l’AdE risponde con accoglimento o diniego dell’istanza;
- Successivamente l’AdE eroga il contributo spettante direttamente nel conto corrente del richiedente, preventivamente indicato nell’istanza.
IMPORTANTE! PROCEDURA DI CONTROLLO E SANZIONI
Enti preposti alle attività di controllo sono l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Qualora il contributo non spettasse (per mancata rispondenza dei criteri di cui sopra), verranno irrogate le seguenti sanzioni pecuniare e/o penali:
- Sanzione dal 100% al 200% del contributo indebitamente ottenuto;
- Reclusione da 2 a 6 anni.
Festini Fabrizio