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DAL PRIMO LUGLIO

NUOVI LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE

(art. 18 del D.L. 124/2019 – Decreto Fiscale 2020)

Ai fini di contrastare l’evasione fiscale ed il riciclaggio, l’Amministrazione Finanziaria da anni sta riducendo i limiti all’uso del denaro contante. Un ulteriore giro di vite è previsto dal I° luglio 2020, quando il limite passerà dagli attuali € 2.999,99 a € 1.999,99.

IL NUOVO LIMITE DI USO DEL CONTANTE

  • dal I° luglio 2020 e fino al 31.12.2021;
  • limite massimo di utilizzo denaro contante a € 1.999,99;
  • dal I° gennaio 2022 il limite passerà a € 999,99.

La ratio della norma è quella di permettere la tracciabilità delle operazioni sopra soglia, quindi:

  • il trasferimento in contanti superiore al limite è vietato anche quando è “artificiosamente” frazionato in più pagamenti sotto soglia (fa fede l’importo complessivo dell’operazione);
  • è lecito pagare parte in contanti e parte con strumenti tracciabili se il contante non è superiore al limite consentito.

Attenzione!

Le soglie di cui sopra si applicano:

  • Ai trasferimenti in denaro contante;
  • Tra soggetti diversi.

Dove per “soggetti diversi” si intendono “entità giuridiche distinte” quali, a solo titolo esemplificativo (FAQ del Ministero Economia Finanze):

  • Due società;
  • Il socio e la società di cui questi fa parte;
  • La società controllata e la società controllante;
  • Il legale rappresentante della società e il socio;
  • Due società aventi lo stesso amministratore;
  • La ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Le soglie di cui sopra non si applicano, non trattandosi di trasferimenti tra “soggetti diversi”:

  • Prelevamento o versamento per cassa in contanti sopra soglia dal proprio conto corrente;
  • Prelevamento dell’utile dalla ditta individuale effettuato dall’imprenditore persona fisica;
  • Conferimento effettuato dall’imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale.

SISTEMA SANZIONATORIO

in caso di violazione le sanzioni saranno applicate ad entrambi i soggetti coinvolti nel trasferimento di denaro (es. cliente e fornitore per pagamento in contanti di una fattura).

Le sanzioni partono:

  • Dall’1% al 40% dell’importo trasferito;

se superiori a € 50.000,00:

  • Dal 5% al 40% dell’importo trasferito;
  • Con un minimo di € 2.000,00.

ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

I professionisti destinatari della normativa Antiriciclaggio (Commercialisti, Tributaristi, Avvocati, Notai, Centri Elaborazione Dati…) che nello svolgimento delle proprie attività hanno notizia di infrazioni alle limitazioni nell’uso del denaro contante, hanno l’obbligo:

  • Entro 30 giorni;
  • Di comunicare l’infrazione al MEF (Ministero Economia e Finanze).

REGIME SANZIONATORIO PER I PROFESSIONISTI

In caso di violazione all’obbligo di comunicazione al MEF di infrazioni alle limitazioni all’uso del denaro contante da parte dei propri clienti, ai Professionisti è applicabile una sanzione:

  • Dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione;
  • Con un minimo applicabile pari a € 3.000,00.

 

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

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