DAL PRIMO LUGLIO
NUOVI LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE
(art. 18 del D.L. 124/2019 – Decreto Fiscale 2020)
Ai fini di contrastare l’evasione fiscale ed il riciclaggio, l’Amministrazione Finanziaria da anni sta riducendo i limiti all’uso del denaro contante. Un ulteriore giro di vite è previsto dal I° luglio 2020, quando il limite passerà dagli attuali € 2.999,99 a € 1.999,99.
IL NUOVO LIMITE DI USO DEL CONTANTE
- dal I° luglio 2020 e fino al 31.12.2021;
- limite massimo di utilizzo denaro contante a € 1.999,99;
- dal I° gennaio 2022 il limite passerà a € 999,99.
La ratio della norma è quella di permettere la tracciabilità delle operazioni sopra soglia, quindi:
- il trasferimento in contanti superiore al limite è vietato anche quando è “artificiosamente” frazionato in più pagamenti sotto soglia (fa fede l’importo complessivo dell’operazione);
- è lecito pagare parte in contanti e parte con strumenti tracciabili se il contante non è superiore al limite consentito.
Attenzione!
Le soglie di cui sopra si applicano:
- Ai trasferimenti in denaro contante;
- Tra soggetti diversi.
Dove per “soggetti diversi” si intendono “entità giuridiche distinte” quali, a solo titolo esemplificativo (FAQ del Ministero Economia Finanze):
- Due società;
- Il socio e la società di cui questi fa parte;
- La società controllata e la società controllante;
- Il legale rappresentante della società e il socio;
- Due società aventi lo stesso amministratore;
- La ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.
Le soglie di cui sopra non si applicano, non trattandosi di trasferimenti tra “soggetti diversi”:
- Prelevamento o versamento per cassa in contanti sopra soglia dal proprio conto corrente;
- Prelevamento dell’utile dalla ditta individuale effettuato dall’imprenditore persona fisica;
- Conferimento effettuato dall’imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale.
SISTEMA SANZIONATORIO
in caso di violazione le sanzioni saranno applicate ad entrambi i soggetti coinvolti nel trasferimento di denaro (es. cliente e fornitore per pagamento in contanti di una fattura).
Le sanzioni partono:
- Dall’1% al 40% dell’importo trasferito;
se superiori a € 50.000,00:
- Dal 5% al 40% dell’importo trasferito;
- Con un minimo di € 2.000,00.
ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI
I professionisti destinatari della normativa Antiriciclaggio (Commercialisti, Tributaristi, Avvocati, Notai, Centri Elaborazione Dati…) che nello svolgimento delle proprie attività hanno notizia di infrazioni alle limitazioni nell’uso del denaro contante, hanno l’obbligo:
- Entro 30 giorni;
- Di comunicare l’infrazione al MEF (Ministero Economia e Finanze).
REGIME SANZIONATORIO PER I PROFESSIONISTI
In caso di violazione all’obbligo di comunicazione al MEF di infrazioni alle limitazioni all’uso del denaro contante da parte dei propri clienti, ai Professionisti è applicabile una sanzione:
- Dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione;
- Con un minimo applicabile pari a € 3.000,00.
Festini Fabrizio