INCENTIVI ASSUNZIONI
LE NOVITÀ DEL “DECRETO AGOSTO”
(art. 6 D.L. n. 104 del 14.08.2020)
L’art. 6 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. Decreto Agosto) ha previsto, fino al 31 dicembre, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, che assumono, successivamente all’entrata in vigore del decreto (15 agosto u.s.), lavoratori subordinati a tempo indeterminato a prescindere dalla loro età anagrafica.
Restano esclusi dall’esonero contributivo i contratti di quei lavoratori che nei 6 mesi precedenti all’assunzione – a tempo indeterminato – abbiano già avuto un contratto con la medesima impresa.
L’esonero si applica anche alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine purché successiva alla data di entrata in vigore del “Decreto Ferragosto”.
L’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, avviene nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Ricordiamo infine che per beneficiare di qualsiasi agevolazione contributiva occorre rispettare:
- Il CCNL di settore nonché gli accordi aziendali territoriali e regionali;
- La normativa vigente in materia di Sicurezza;
- Essere in possesso di D.V.R.;
- Gli altri obblighi di legge.
Inoltre ai sensi dell’art. 150/2015 gli incentivi non spettano se:
- L’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o di ccnl, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- L’assunzione viola un diritto di precedenza;
- Se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro;
- Con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari coincidenti con il datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
I consulenti del lavoro: Elisabetta Corsaletti, Andrea Uguccioni, Annalisa Olivieri