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LEGGE DI BILANCIO 2021

CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI

(Legge n. 160 del 27.12.2019 e Legge n. 178 del 30.12.2020)

la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un nuovo credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali materiali ed immateriali nuovi di fabbrica. La nuova agevolazione è simile a quella prevista dalla Legge di Bilancio 2020 ma più vantaggiosa della precedente.

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono:

  • le imprese;
  • i professionisti.

indipendentemente:

  • dalla loro forma giuridica;
  • dalle dimensioni;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dal regime fiscale adottato.

Pertanto vi rientrano anche le imprese ed i professionisti che hanno adottato il:

  • Regime dei forfettari;
  • Regime dei minimi.

A condizione che il beneficiario sia:

  • in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro;
  • in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

SOGGETTI ESCLUSI

Non possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti:

  • in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altre procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267 del 1942;
  • destinatari di sanzioni interdittive.

BENI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti nei seguenti beni:

  • strumentali nuovi sia in proprietà che in leasing;
  • destinati esclusivamente a strutture produttive in Italia;
  • beni immateriali diversi da quelli di cui agli Allegati A e B della L. n. 232 del 11.12.16.

Con esclusione di:

  • autoveicoli e mezzi di trasporto di cui all’art. 164 c. 1 del Tuir;
  • beni strumentali la cui quota di ammortamento sia inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

La misura del credito d’imposta si differenzia a secondo dell’arco temporale in cui avviene l’acquisto dei beni strumentali:

BENI

PERIODO PERCENTUALE

BENI

PERIODO

PERCENTUALE

dal 1.01.2020

al 15.11.2020

(vedi nota 1.)

6% fino a 2 milioni di euro   dal 16.11.2020

al 31.12.2021

(vedi nota 1. e  2.)

10% fino 1 milione di euro

15% per beni “lavoro agile – smart working”

BENI

MATERIALI

“ORDINARI”

dal 16.11.20

al 31.12.21

(vedi nota 2.)

10% fino a 2 milioni di euro

15% per beni “lavoro agile – smart working)

BENI

IMMATERIALI

“ORDINARI”

   
  dal 1.01.2022

al 31.12.2022

(vedi nota 3.)

6% fino a 2 milioni di euro (non più agevolato il “lavoro agile – smart working)   dal 01.01.2022

al 31.12.2022

(vedi nota 3.)

6% fino a 1 milione di euro

 

Note:

  1. investimenti dal 01.01.2020 al 31.12.2020 da effettuarsi entro il 30.06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% dell’imponibile dell’investimento.
  2. Investimenti dal 01.01.2021 al 31.12.2021 da effettuarsi entro il 30.06.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% dell’imponibile dell’investimento.
  3. Investimenti dal 01.01.2022 al 31.12.2022 da effettuarsi entro il 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% dell’imponibile dell’investimento.

SOVRAPPOSIZIONE DI NORME ANNI 2020-2021

Come avete potuto vedere dallo schema, per il periodo dal 16.11.2020 al 31.12.2020, si assiste alla sovrapposizione delle norme contenute dalla Legge di Bilancio 2020 con quelle della Legge di Bilancio per il 2021: in assenza di specifiche da parte dell’amministrazione finanziaria, si ritiene che il contribuente potrà optare per l’applicazione della norma di cui alla Legge di Bilancio 2021 in quanto più conveniente (credito imposta al 10% anziché al 6%).

MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta calcolato sull’imponibile dell’investimento effettuato potrà essere goduto con le seguenti modalità:

  • Esclusivamente in compensazione in F24;
  • Per gli investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 15.11.2020 in 5 quote annuali di pari importo dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene;
  • Per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 in 3 quote annuali di pari importo dall’anno di entrata in funzione del bene;
  • Per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 in 1 rata per i beneficiari con volume dei ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Il codice da indicare in F24 è il “6935” e l’anno di riferimento è quello di entrata in funzione del bene.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

  • Non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES, IRAP.
  • Non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi e componenti negativi di di cui agli artt. 61 e 109 c. 5 del Tuir;
  • È cumulabile con altre agevolazioni a patto che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

CARATTERISTICHE DELLA FATTURA DI ACQUISTO

La fattura di acquisto dei beni agevolabili deve espressamente riportare la seguente dicitura:

  • “investimento effettuato ai sensi dell’art. 1 c. da 1051 a 1063 della Legge n. 178 del 31.12.2020”;
  • È consentito riportare gli estremi di legge di cui sopra anche a mano e in modo indelebile, su copia cartacea della fattura elettronica (interpello n. 438 e 439 del 05.10.2020).

CLAUSOLA ANTIELUSIVA

Se il bene agevolato è ceduto o destinato a strutture produttive all’estero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta dovrà essere restituito entro il termine del saldo delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta in cui si verifica la vendita, senza sanzioni e interessi.

 

 

Fabrizio Festini

f.festini@eusebiassociati.it

 cell. 3338738201

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