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IN ATTESA DELL’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE, PARTE “L’ASSEGNO PONTE”

(Decreto Legge n. 79.2021)

I beneficiari del nuovo assegno sono i nuclei familiari con figli minori che non hanno diritto all’assegno al nucleo familiare (c.d. ANF), i quali avranno diritto all’assegno temporaneo, erogato con cadenza mensile, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021.

A CHI SPETTA:

Il richiedente, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, dovrà:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un ISEE in corso di validità, con valore compreso tra 0 e € 50.000.

La misura riguarda una platea circoscritta: parliamo di lavoratori autonomi e disoccupati che hanno finito la NASpI, incapienti e inattivi; rientrano anche lavoratori dipendente attualmente esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito familiare e i beneficiari del reddito di cittadinanza.

QUANTO SPETTA:

Gli importi delle prestazioni sono differenziati in base ai livelli ISEE e al numero di figli. Si andrà comunque da un minimo di 30€ ad un massimo di 217,80€ al mese per ciascun figlio:

  • se nel nucleo sono presenti più di 2 figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%;
  • per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50€.

L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. I nuclei familiari con ISEE superiore a € 50.000 non hanno diritto all’assegno.

COME VIENE EROGATO:

La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • avvalendosi dell’assistenza di un istituto di patronato;

Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile online la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

Le prestazioni decorreranno:

  • dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, con eventuale conseguente erogazione di arretrati;
  • dal mese di presentazione della domanda e fino al 31 dicembre 2021, per le domande presentate a partire dal 1° ottobre 2021.
COMPATIBILITA’ DELL’ASSEGNO:

L’assegno temporaneo, nelle more dell’attuazione della legge n. 46/2021, è compatibile con:

  • il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali;
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • l’assegno di natalità;
  • il premio alla nascita;
  • fondo di sostegno alla natalità;
  • le detrazioni fiscali;
  • gli assegni familiari spettanti a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.

L’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo ai nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza.

MAGGIORAZIONE ASSEGNI FAMILIARI:
  • Nuovi importi in vigore dal 1° luglio:

L’INPS ha rivalutato, con decorrenza 1° luglio 2021, gli importi dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT:

– € 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli;

– € 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli.

 

Si ricorda, inoltre, che i lavoratori dipendenti dovranno rinnovare la domanda telematica all’INPS per l’assegno nucleo familiare per il periodo 01/07/2021 – 30/06/2022.

Dal prossimo 01/01/2022 l’assegno unico universale sarà operativo per tutti i soggetti, anche per coloro che già percepiscono gli ANF.

 

 I Consulenti del Lavoro:

Corsaletti Elisabetta

                 Uguccioni Andrea                

Olivieri Annalisa

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