DECRETO SOSTEGNI-BIS

IL NUOVO CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI e AFFITTI

(Decreto Sostegni-Bis art. 4 D.L. 73/2021)

Il Decreto Sostegni-Bis ripropone il credito d’imposta sulle locazioni e affitti d’azienda, che ora verrà conteggiato sui canoni da gennaio a maggio 2021 (fino a luglio per il settore turismo), a condizione di aver subito un calo del fatturato dal 30%  al 50% (a seconda dell’attività svolta).

ALTRI OPERATORI ECONOMICI (diversi da “settore turismo”)

SOGGETTI BENEFICIARI

La platea degli operatori economici è molto ampia coinvolgendo tutti i codici Ateco:

  • IMPRESE: imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti che hanno per oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciali;
  • PROFESSIONISTI: persone fisiche e associazioni professionali;
  • ENTI NON COMMERCIALI e DEL TERZO SETTORE;
  • Novità! Con ricavi o compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro (in precedenza il limite era di 5 milioni di euro).

Attenzione!

  • i soggetti di cui ai punti precedenti devono esercitare l’attività in modo “abituale e continuativo”, ne sono pertanto escluse le attività “non abituali”;
  • Non assume alcun rilievo il regime contabile adottato, quindi possono beneficiare del credito d’imposta anche:
    • I contribuenti in regime forfettario;
    • Le imprese agricole.

ENTITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA E TIPOLOGIA DI IMMOBILI

  1. Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 60% dei canoni regolarmente pagati da gennaio a maggio 2021, relativi a:
  • Immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività, a prescindere dalla categoria catastale;

concessi in uso in base a contratti di:

  • Locazione;
  • Leasing operativo (quelli senza opzione riscatto – esclusi i leasing finanziari);
  • Concessione di immobili in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse (centri sportivi, gallerie commerciali, coworking).
  1. il credito d’imposta riconosciuto è pari al 30% dei canoni regolarmente pagati da gennaio a maggio 2021 relativi a:
  • Affitto d’azienda se nel canone è ricompreso l’uso dell’immobile.

RIDUZIONE DEL FATTURATO

Per beneficiare del credito d’imposta bisogna verificare le seguenti condizioni:

  • Ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a € 15 milioni di euro;
  • L’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo compreso tra il I° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo compreso tra il I° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 – Inizio attività a partire dal I° gennaio 2019: spetta indipendentemente dal calo almeno del 30% di cui sopra;
  • Canoni di locazione/affitto d’azienda devono risultare regolarmente pagati.

SETTORE TURISMO

SOGGETTI BENEFICIARI

  • Agenzie viaggio;
  • Tour operator;
  • Imprese turistico-ricettive (codici Ateco 55.11.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.50, 55.20.51, 55.20.52);
  • Indipendentemente dai ricavi conseguiti nel 2019.

ENTITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA

il credito d’imposta spetta per i canoni regolarmente pagati dei mesi da gennaio a luglio 2021, applicando le seguenti percentuali:

  • 60% nel caso di contratto di locazione;
  • 30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse;
  • 30% nel caso di affitto d’azienda per agenzie di viaggio e tour operator;
  • 50% nel caso di affitto d’azienda di strutture turistico-ricettive.

RIDUZIONE DEL FATTURATO

Diversamente da quanto previsto per gli “altri operatori economici” (vedi sopra), il credito d’imposta per il settore turismo spetta se:

  • L’ammontare del fatturato/corrispettivi di ogni mese di riferimento del 2021 è inferiore almeno del 50% rispetto all’ammontare del fatturato/corrispettivi dello stesso mese di riferimento del 2020;
  • Canoni di locazione/affitto d’azienda devono risultare regolarmente pagati.

In conclusione, per entrambi i settori:

UTILIZZAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Rispettate le condizioni di cui sopra, si potrà procedere con l’utilizzazione del credito con le seguenti modalità:

  • In compensazione in F24;
  • Utilizzato in dichiarazione dei redditi relativa all’anno di pagamento (criterio di “cassa”) dei canoni (in questo secondo caso quindi, non prima di luglio 2022);
  • Cessione del credito ad altro soggetto.

“COMUNI CALAMITATI”

Il Decreto Rilancio aveva previsto che il requisito del calo del fatturato non doveva essere verificato per coloro che, a fare data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 (31 gennaio 2020). L’art. 4 del decreto “Sostegni-bis” effettua un richiamo ai soli commi 1, 2 e 4 dell’art. 28 del Decreto Rilancio e non anche al comma 5 del citato articolo, che si occupa dei “Comuni calamitati”…quindi, in assenza di chiarimenti ufficiali, il credito d’imposta spetterebbe esclusivamente al verificarsi del calo di fatturato/corrispettivi almeno pari al 30% (50% per settore turismo).

 

Festini Fabrizio

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