DECRETO SOSTEGNI-BIS
IL NUOVO CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI e AFFITTI
(Decreto Sostegni-Bis art. 4 D.L. 73/2021)
Il Decreto Sostegni-Bis ripropone il credito d’imposta sulle locazioni e affitti d’azienda, che ora verrà conteggiato sui canoni da gennaio a maggio 2021 (fino a luglio per il settore turismo), a condizione di aver subito un calo del fatturato dal 30% al 50% (a seconda dell’attività svolta).
ALTRI OPERATORI ECONOMICI (diversi da “settore turismo”) |
SOGGETTI BENEFICIARI
La platea degli operatori economici è molto ampia coinvolgendo tutti i codici Ateco:
- IMPRESE: imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti che hanno per oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciali;
- PROFESSIONISTI: persone fisiche e associazioni professionali;
- ENTI NON COMMERCIALI e DEL TERZO SETTORE;
- Novità! Con ricavi o compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro (in precedenza il limite era di 5 milioni di euro).
Attenzione!
- i soggetti di cui ai punti precedenti devono esercitare l’attività in modo “abituale e continuativo”, ne sono pertanto escluse le attività “non abituali”;
- Non assume alcun rilievo il regime contabile adottato, quindi possono beneficiare del credito d’imposta anche:
- I contribuenti in regime forfettario;
- Le imprese agricole.
ENTITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA E TIPOLOGIA DI IMMOBILI
- Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 60% dei canoni regolarmente pagati da gennaio a maggio 2021, relativi a:
- Immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività, a prescindere dalla categoria catastale;
concessi in uso in base a contratti di:
- Locazione;
- Leasing operativo (quelli senza opzione riscatto – esclusi i leasing finanziari);
- Concessione di immobili in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse (centri sportivi, gallerie commerciali, coworking).
- il credito d’imposta riconosciuto è pari al 30% dei canoni regolarmente pagati da gennaio a maggio 2021 relativi a:
- Affitto d’azienda se nel canone è ricompreso l’uso dell’immobile.
RIDUZIONE DEL FATTURATO
Per beneficiare del credito d’imposta bisogna verificare le seguenti condizioni:
- Ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a € 15 milioni di euro;
- L’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo compreso tra il I° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo compreso tra il I° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 – Inizio attività a partire dal I° gennaio 2019: spetta indipendentemente dal calo almeno del 30% di cui sopra;
- Canoni di locazione/affitto d’azienda devono risultare regolarmente pagati.
SETTORE TURISMO |
SOGGETTI BENEFICIARI
- Agenzie viaggio;
- Tour operator;
- Imprese turistico-ricettive (codici Ateco 55.11.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.50, 55.20.51, 55.20.52);
- Indipendentemente dai ricavi conseguiti nel 2019.
ENTITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA
il credito d’imposta spetta per i canoni regolarmente pagati dei mesi da gennaio a luglio 2021, applicando le seguenti percentuali:
- 60% nel caso di contratto di locazione;
- 30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse;
- 30% nel caso di affitto d’azienda per agenzie di viaggio e tour operator;
- 50% nel caso di affitto d’azienda di strutture turistico-ricettive.
RIDUZIONE DEL FATTURATO
Diversamente da quanto previsto per gli “altri operatori economici” (vedi sopra), il credito d’imposta per il settore turismo spetta se:
- L’ammontare del fatturato/corrispettivi di ogni mese di riferimento del 2021 è inferiore almeno del 50% rispetto all’ammontare del fatturato/corrispettivi dello stesso mese di riferimento del 2020;
- Canoni di locazione/affitto d’azienda devono risultare regolarmente pagati.
In conclusione, per entrambi i settori:
UTILIZZAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Rispettate le condizioni di cui sopra, si potrà procedere con l’utilizzazione del credito con le seguenti modalità:
- In compensazione in F24;
- Utilizzato in dichiarazione dei redditi relativa all’anno di pagamento (criterio di “cassa”) dei canoni (in questo secondo caso quindi, non prima di luglio 2022);
- Cessione del credito ad altro soggetto.
“COMUNI CALAMITATI”
Il Decreto Rilancio aveva previsto che il requisito del calo del fatturato non doveva essere verificato per coloro che, a fare data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 (31 gennaio 2020). L’art. 4 del decreto “Sostegni-bis” effettua un richiamo ai soli commi 1, 2 e 4 dell’art. 28 del Decreto Rilancio e non anche al comma 5 del citato articolo, che si occupa dei “Comuni calamitati”…quindi, in assenza di chiarimenti ufficiali, il credito d’imposta spetterebbe esclusivamente al verificarsi del calo di fatturato/corrispettivi almeno pari al 30% (50% per settore turismo).
Festini Fabrizio
cell. 3338738201